Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3999 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3999 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 25323-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
LA GARIGLIANO SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ELIANA VERDONE;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1716/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di
LATINA, depositata il 01/04/2016;

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima
aveva accolto l’impugnazione della La Garigliano s.r.l. contro

un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, per l’anno 2005;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 53 DPR n. 546/1992, in relazione all’art.
360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto privi di
specificità i motivi di appello;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 4
c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione dell’art. 36
comma 2° D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 comma 2° n. 4
c.p.c., giacché la motivazione della sentenza impugnata si
sarebbe risolta nella mera condivisione del contenuto della
sentenza di primo grado;
che, attraverso l’ultima censura, l’Agenzia deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 62 sexies D.L. n. 331/93, degli artt.
39 comma 1° lett. d) e comma 2 lett. d-bis DPR n. 600/1973,
54 DPR n. 633/1972 nonché 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.
3 c.p.c.: la CTR avrebbe dovuto valutare la fondatezza o meno

Ric. 2016 n. 25323 sez. MT – ud. 10-01-2018
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

nel merito dell’avviso, tenendo conto della motivazione
dell’atto impositivo e delle giustificazioni del contribuente;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che il secondo motivo – dotato di priorità logica – è fondato,
alla luce dei motivi sviluppati nell’appello e riguardanti

6), a cui la CTR non ha offerto alcuna risposta, se non
attraverso un generico richiamo all’operato dei primi giudici;
che, infatti, in tema di processo tributario, è nulla, per
violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché
dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione
tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione
delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo
grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione
a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem”
alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa,
atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del
“thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del
dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della
motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame
e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Sez.
6-5, n. 15884 del 26/06/2017);
che il primo ed il terzo motivo restano conseguentemente
assorbiti;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in
diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo
ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Ric. 2016 n. 25323 sez. MT – ud. 10-01-2018
-3-

l’applicazione alla fattispecie dello studio di settore (cluster n.

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere nche sulle spese
del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il Pre
cobellis

Dr. Marcello

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