Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3999 del 19/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3999 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 2267-2008 proposto da:
DEL
VECCHIO
RAFFAELE
C.F.DLVRFL11T23F601J,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE
GIOACCHINO BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato
BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
2014
contro
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CLEMENTE
ANGELA
CLMNGL55A41F601M,
elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NEGRO
Data pubblicazione: 19/02/2014
GIUSEPPINA, per proc. notarile del 5/10/2010 rep.
n.50.937;
– resistente –
avverso la sentenza n. 328/2006 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 29/11/2006;
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato Negro Giuseppina che ha chiesto
l’inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo
motivo, l’assorbimento del terzo motivo del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1997 Del Vecchio Raffaele conveniva
in giudizio Clemente Angela per sentir dichiarare il
suo acquisto, per usucapione, di una porzione di
terreno della particella 34 del foglio 18 del Comune di
L’attore esponeva che, dopo una iniziale divisione tra
eredi, risalente al 1930, in virtù di successivi
trasferimenti, la porzione di terreno era pervenuta a
titolo particolare a Clemente Angela, ma sosteneva che
il confine reale tra la particella 34 e la 35, di sua
proprietà non corrispondeva al confine catastale perché
un elemento che delimitava il confine reale si era
perso nel tempo; chiedeva l’ammissione di prove per
testi; chiedeva inoltre la condanna della convenuta al
rilascio della porzione di terreno occupata e alla
rimessione in prisitino.
La
convenuta
si
costituiva,
eccepiva di
avere
acquistato la particella in contestazione nel 1996 e di
averla subito arata; contestava la domanda avversaria e
ne chiedeva il rigetto; in via riconvenzionale chiedeva
la determinazione dell’esatto confine con l’apposizione
dei termini lapidei.
Monte roduni.
Il Tribunale rigettava la domanda di rivendica
ritenendo che la convenuta non avesse sconfinato nella
proprietà
attorea,
ma
sulla
parte
dell’attore
dichiarava
di
la
proprietà
un bosco
(ritenuta
“estensione del bosco ricadente nella particella 35”)
34 intestata alla convenuta.
La Clemente proponeva appello chiedendo la riforma
della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato che
la parte del bosco era di proprietà del Del Vecchio e
chiedeva accogliersi la sua domanda riconvenzionale di
regolamento dei confini.
Del Vecchio
si costituiva,
chiedeva il
rigetto
dell’appello e insisteva con appello incidentale nella
domanda di usucapione.
La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del
29/11/2006 riteneva non provato un acquisto a titolo
originario da parte del Del Vecchio della parte di
fondo in contestazione, rigettava l’appello incidentale
diretto ad ottenere la pronuncia di usucapione della
parte di bosco in contestazione e accoglieva l’appello
della Clemente individuando il confine nella linea di
confine indicata in catasto, coincidente con il confine
che invece catastalmente era attribuito alla particella
reale; disponeva l’apposizione dei termini lungo tale
linea.
La Corte di Appello:
– osservava che erroneamente il primo giudice aveva
ritenuto non contestata dalla convenuta la proprietà
contestazione;
– riteneva non provato l’acquisto originario (ossia in
base al titolo) da parte del Del Vecchio di quella
parte di bosco perchè gli elementi di fatto sui quali
si fondava la relativa domanda o non avevano rilevanza
(la pietra indicata come termine lapideo stabiliva un
confine tra particelle diverse) o coincidevano con la
linea catastale (il muro in pietra all’interno del
bosco).
L’appello
incidentale
del
Del
Vecchio
per
la
declaratoria dell’usucapione era invece ritenuto
inammissibile per tardività in quanto non proposto nei
venti giorni antecedenti l’udienza di comparizione
fissata nella citazione.
La Corte territoriale accoglieva, quindi, la domanda
della Clemente di regolamento di confini tenuto conto
che l’incertezza del confine era provocata proprio
dalle deduzione dell’attore e stabiliva che il confine
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i
del Del Vecchio sulla parte del bosco invece in
reale, come accertato dal CTU coincideva con quello
catastale per la presenza, nella parte tenuta a bosco,
di un muretto a secco coincidente con il confine
catastale, conclusione che trovava ulteriore riscontro
nella coincidenza della superficie risultante dall’atto
del confine secondo la linea catastale; disponeva
l’apposizione dei termini in conformità.
Del Vecchio Raffaele ha proposto ricorso affidato a tre
motivi.
Clemente Angela si è costituita con procura speciale e
non ha depositato controricorso, ma in udienza ha
presentato, ai sensi dell’art. 379 u.c. c.p.c.,
osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico
ministero
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. sostenendo che
la Clemente avrebbe proposto in appello una domanda
nuova, che non poteva essere accolta dalla Corte di
Appello perchè inammissibile.
Il ricorrente assume che la domanda riconvenzionale
proposta in primo grado, di determinazione dell’esatto
confine tra i fondi,
sarebbe diversa da quella
di acquisto con quella risultante dall’individuazione
formulata in appello, diretta a dichiarare che il
confine è situato lungo la linea catastale.
Il ricorrente, formulando il quesito ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile
termporis,
ratione
chiede se costituisca domanda nuova in
del confine su base catastale, mentre in primo grado
era richiesta solo la determinazione dell’esatto
confine.
1.1 n motivo è infondato in quanto la Corte di Appello
ha correttamente interpretato la domanda formulata in
appello come perfettamente coincidente, nella sostanza
con quella formulata, con differente terminologia in
primo grado, essendo chiara la volontà della Clemente
di ottenere la determinazione dell’esatta linea di
confine, tenuto conto che il confine era reso incerto
dalle (infondate) contestazioni del Del Vecchio.
L’indicazione, in appello, di una specifica linea di
confine, coincidente proprio con il confine catastale,
sulla base degli accertamenti del CTU in primo grado,
costituiva
niente
altro
che
una
argomentazione
difensiva, pertinente alla domanda di regolamento di
confine e non una domanda nuova.
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appello quella tendente ad ottenere la regolamentazione
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 343, 346 e 347 c.p.c.
Il ricorrente lamenta che sarebbe stato leso il suo
diritto alla prova con la dichiarazione di
inammissibilità non solo della domanda di usucapione,
assorbite del primo giudice e che invece potevano
apportare elementi di prova anche per l’individuazione
della linea di confine e chiede se, dichiarato
inammissibile l’appello incidentale, il giudice di
appello debba comunque esaminare le istanze istruttorie
ivi contenute e ritenute assorbite dal giudice di primo
grado.
2.1 Occorre premettere, con riferimento ai rilievi di
inammissibilità del motivo di cui alle menzionate
osservazioni scritte:
– che l’erronea indicazione del n. 3 dell’art. 360
c.p.c. in luogo del numero 4 non determina
l’inammissibilità del motivo dal quale si evince con
assoluta evidenza la deduzione di un
error in
procedendo;
– che infatti Il ricorso per cassazione, avendo ad
oggetto censure espressamente e tassativamente previste
dall’art.
360,
primo comma,
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c.p.c.,
deve essere
ma anche delle prove per testi che erano state ritenute
articolato in specifici motivi riconducibili in maniera
immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni
di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, ma
non è necessaria adozione di formule sacramentali o
l’esatta indicazione numerica di una delle predette
–
che
il
motivo
è
assistito
da
ragionevole
autosufficienza in ordine al contenuto decisorio della
sentenza impugnata;
– che non deve essere provata la decisività dei mezzi
istruttori non ammessi, trattandosi di deduzione di
vizio che attiene alla nullità della sentenza.
Il motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale aveva riconosciuto che il Del Vecchio era
proprietario della parte di bosco ricadente nella
particella n. 34 intestata alla Clemente (v. pag. 4
della sentenza di appello) e di conseguenza aveva
ritenuto assorbita la sua domanda di usucapione su
quella parte; pertanto in primo grado Del Vecchio era
parte vittoriosa nel merito quanto alla pretesa di
vedere riconosciuta la sua proprietà sulla parte di
bosco in contestazione e, come tale, difettando il
presupposto della soccombenza, non era tenuto a
riproporre con appello incidentale (come invece
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J(
ipotesi (cfr. Cass. S.U. 24/7/2013 n. 17931).
erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello) le
domande e le richieste di assunzione delle prove per
testi che non erano state ammesse in primo grado in
quanto ritenute assorbite, ma aveva solo l’onere di
provocare il riesame di tali domande e di insistere
nel giudizio di appello) per sottrarsi alla presunzione
di rinuncia, di cui all’art. 346 c.p.c., manifestando
in maniera chiara e precisa la volontà di riproporle
(cfr. Cass. 13/4/2007 n. 8854).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la
violazione dell’art. 950 c.c. e il vizio di motivazione
censura come immotivata la conclusione alla quale
perviene la Corte di Appello, sulla base della CTU,
dell’irrilevanza di un termine lapideo in quanto non
diretto a delimitare il confine tra i due fondi, ma
quello tra fondi diversi.
3.1 Il motivo è infondato in quanto introduce una
quaestio facti
relativa ad un termine lapideo che è
stata esaminata dalla Corte di Appello la quale ha
ritenuto, sulla base della CTU, che il termine
riguardasse il confine tra altri fondi; il ricorrente
non indica quali argomenti avrebbe dedotto davanti alla
Corte di Appello e da questa non esaminati, per
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nelle istanze istruttorie (come ha fatto costituendosi
contestare il rilievi del CTU, poi recepiti dalla
stessa Corte e pertanto la censura risulta astratta e
irrilevante.
4. In conclusione deve essere accolto il secondo motivo
di ricorso e deve essere rigettato il primo e il terzo.
al motivo accolto,con rinvio, anche per le spese, alla
Corte di Appello di Napoli che si atterrà al principio
di diritto indicato sub 2.1.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta
il primo e il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 1’8/1/2014.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione