Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3999 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 19/02/2010), n.3999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1476-2005 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato

NAPOLITANI SIMONA, rappresentata e difesa dagli avvocati LO PRESTI

FABIO, LO PRESTI VITTORIO;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SORESI LUDOVICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3399/2003 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 18/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 1991, la Parrocchia Maria SS. Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore, denunziava al pretore di Giarre che S.A. stava provvedendo all’edificazione di una nuova opera, consistente in un edificio a tre elevazioni fuori terra, in violazione della distanza di dieci metri tra costruzioni come prescritto dal regolamento comunale in relazione anche a due vedute poste nella parete della sacrestia della chiesa e chiedeva la sospensione dei lavori e la demolizione dell’opera.

La S. resisteva, chiedendo la reiezione del ricorso.

L’adito Pretore, con ordinanza seguita all’assunzione di testi informatori, ordinava la sospensione dei lavori de quibus.

Nella successiva fase di merito veniva disposta ed espletata CTU;

all’esito, con sentenza del 1998, il giudicante condannava la resistente ad arretrare fino alla distanza di dieci metri dalla parete finestrata del locale adibito a sacrestia il frontistante fabbricato e regolava le spese.

Tale decisione veniva impugnata dalla S. e la Parrocchia resisteva; con sentenza in data 27.10/18.11.2003, il tribunale di Catania rigettava l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava il collegio etneo che il difetto di legittimazione attiva del sacerdote parroco della chiesa, in ragione del dedotto difetto di rappresentanza in capo a costui, non sussisteva in forza delle disposizioni di cui alla L. n. 222 del 1985, secondo cui le parrocchie che (come quella che ne occupa) hanno acquistato personalità giuridica, assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e al parroco compete di conseguenza la rappresentanza legale delle stesse.

La ricorrente poi, già nella fase sommaria del procedimento di nunciazione, aveva specificato di volere agire nel merito in via possessoria, cosa questa che elideva qualsiasi dubbio al riguardo e dimostrava la regolarità del procedimento anche in seguito adottato.

Circa poi l’esistenza tra i due immobili di una striscia di terreno appartenente ad un terzo, di tanto non si era affatto occupato il primo giudice nè la S. vi aveva fatto riferimento alcuno in prime cure come pure nel gravame e pertanto tale aspetto dei luoghi doveva ritenersi estraneo alla valutazioni da effettuarsi in sede di impugnazione.

L’onere di provare l’esistenza e la consistenza di eventuali preesistenti fabbriche gravava sulla allora appellante e la stessa non aveva provveduto al riguardo.

La sacrestia era stata realizzata ben prima dell’entrata in vigore del PRG, approvato quando la striscia di terreno era ancora di proprietà della parrocchia e le concessioni edilizie ottenute dalla S. erano state rilasciate dopo l’approvazione del PRG da parte dell’Assessorato regionale; la zona in cui ricadono gli immobili delle parti in causa, come accertato dal CTU, non rientrano tra le c.d. “zone non condivise”.

Infine, le aperture praticate nel muro di fabbrica della sacrestia, avevano le connotazioni di vedute, e il fatto che il muro di confine le coprisse, ma solo parzialmente, non valeva ad elidere la natura di parete finestrata riconosciuta dal CTU. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, la S.;

resiste con controricorso la Parrocchia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per evidenti ragioni di pregiudizialità processuale, va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la capacità processuale del parroco, quale legale rappresentante della parrocchia e ciò ai sensi della L. n. 222 del 1985.

Il motivo ha connotazioni soltanto assertive; infatti, a prescindere dal fatto che v’è un consolidato orientamento giurisprudenziale nel senso che il legale rappresentante delle parrocchie è il parroco e ciò sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge citata, devesi rilevare che il mezzo appare solo enunciativo di una tesi che peraltro non esplicita nè sviluppa, chiarendo a quali specifiche norme ci si riferisca, e comunque senza sviluppare in alcun modo la dedotta insussistenza di capacità processuale alla luce della normativa invocata.

Lo steso risulta pertanto inammissibile.

Con il primo motivo si lamenta incompetenza per valore del giudice adito e conseguente nullità del procedimento; ovviamente, presupposto di tale doglianza è che la parrocchia abbia agito in petitorio.

Determinante ai fini che ne occupano è la incontestata circostanza secondo cui, nella fase di nunciazione, ancor prima che fossero emessi i provvedimenti provvisori, il pretore invitò la ricorrente a dichiarare se agisse in petitorio od in possessorio e questa chiarì, verbalizzando, che agiva in possessorio; tanto è sufficiente ad escludere la valenza di una eccezione di incompetenza per valore in un procedimento che è per materia di competenza del pretore e che in appello segue le regole processuali dei procedimenti possessori, debitamente osservate nella specie.

Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli artt. 873 e 907 c.c. e vizio di motivazione; si assume che la parrocchia aveva ceduto a terzi la striscia di terreno posta tra la sagrestia e il fabbricato S. e che il suo fabbricato preesisteva alla nella sua vecchia edificazione alla sagrestia e che era stato il precedente parroco a distaccarsi solo di un metro dal confine.

Sui punti in contestazione va osservato: circa la striscia di terreno, che la questione è nuova, atteso che in nessuna parte dell’atto di appello se ne parla, come del resto aveva rilevato il Tribunale etneo ed è confermato dalla lettura dell’atto; del resto, si dice nella sentenza impugnata e non è stato provato il contrario, che detta striscia di terreno apparteneva ancora alla parrocchia, quando venne approvato il PRG (quanto meno per la parte che ne occupa) e tanto non è smentito e comunque dimostrato; circa la preesistenza del fabbricato S. e la mancata applicazione del criterio della prevenzione, che il Tribunale ha rilevato che di tanto avrebbe dovuto dare prova la stessa S., come non ha fatto nè chiesto di fare, di talchè i presupposti che avrebbero dato luogo alla applicazione del criterio della prevenzione risultano indimostrati.

In ragione di tanto, il motivo in esame, nelle sua articolazioni, non può trovare accoglimento.

Con il quarto motivo, si lamenta violazione del D.M. n 1044 del 1968, art. 9 atteso che si assume che all’epoca dei fatti il piano regolatore non era stato approvato dalla Regione, di talchè non era applicabile la disposizione circa la distanza tra pareti finestrate, contenuta nel D.M. suddetto, ma inidonea ad operare nei rapporti tra privati.

Premesso che la tesi sostenuta con il sostegno di copiosa esposizione di giurisprudenza, è, in linea generale, esatta, devesi rilevare comunque che le stesse disposizioni prevedevano l’inserzione automatica di tale disposizione in ordine alla distanza e che il PRG era stato approvato solo in parte, come rilevato in sentenza, laddove si è espressamente affermato che le aree che interessano non rientravano tra le “zone non condivise”, come emerso dalla CTU, e non disatteso nella sua totalità (tale dato non risulta contestato) e che quindi la distanza di dieci metri tra pareti finestrate era nella specie pienamente operante.

Anche tale mezzo deve essere pertanto disatteso e respinto e, con esso il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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