Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3999 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 18/02/2020), n.3999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 715-2018 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LORENZO MARCO AGNOLI;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA, OMNIAPPALTI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2168/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata li 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. R.C. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva rigettato la domanda di manleva proposta dalla Omniappalti srl nei confronti della Fondiaria Sai (ora Unipolsai Spa) per essere garantita dal pagamento della somma oggetto di condanna per il risarcimento dei danni da lui subiti e lo aveva condannato a restituire alla compagnia di assicurazione quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva accolto, oltre all’appello incidentale spiegato dall’odierno ricorrente (aumentando il complessivo importo dovuto a ristoro del pregiudizio accertato), l’impugnazione principale della Unipolsai Spa, escludendo l’operatività della polizza stipulata con la società proprietaria del fondo.

2. Le parti intimate non si sono difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed, in particolare, dell’art. 1180 c.c., art. 1917 c.c., comma 2 – art. 2033 c.c..

1.1. Assume che la Corte territoriale era incorsa in error iuris in quanto lo aveva condannato a restituire ad UnipolSai Spa le somme corrisposte sulla base di una pronuncia risarcitoria a se favorevole che aveva trovato ulteriore e più ampia conferma in appello e, che, conseguentemente, doveva far escludere la stessa ammissibilità dell’azione di ripetizione spiegata nei suoi confronti.

Richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11121/2013; Cass. 22316/2015) che aveva individuato nell’accipiens il soggetto passivo dell’azione di ripetizione nei soli casi in cui fosse venuta meno la condanna risarcitoria, situazione ben diversa da quella oggetto della sentenza impugnata; lamenta, al riguardo, l’omessa applicazione dell’art. 1180 c.c., in quanto l’assicuratore doveva considerarsi alla stregua di chi adempie un’obbligazione altrui, con la conseguenza che l’indebito doveva farsi ricadere sull’assicurato e non sul danneggiato, tenuto conto che non era stato mai allegato che il pagamento fosse stato effettuato su richiesta ed a seguito di comunicazione della compagnia che aveva spontaneamente pagato le somme oggetto di condanna.

1.2. Il motivo è fondato.

E’ ben vero che questa Corte, con le pronunce richiamate dai giudici d’appello, ha effettivamente affermato il principio secondo cui “all’assicuratore della responsabilità civile il quale pur non avendo partecipato al relativo giudizio abbia, per gli effetti di cui all’art. 1917 c.c., comma 2, pagato direttamente al danneggiato la somma che l’assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., attesa la inesistenza di una legittima “causa solvendi”, senza che importi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente.” (cfr. Cass. 22316/2015 ed, in termini, Cass. 11121/2013).

1.3. Tuttavia, il caso in esame presenta il differente presupposto consistente nella piena conferma della condanna risarcitoria in favore del danneggiato al quale la compagnia di assicurazione ha spontaneamente pagato la somma – determinata nella sentenza di primo grado in ragione del diritto di manleva dedotto dall’assicurato, disconosciuto all’esito del giudizio di gravame: l’omessa conferma dell’operatività della polizza ed il diritto della compagnia alla ripetizione di quanto indebitamente pagato per conto ed in sostituzione dell’assicurato deve, infatti, essere coniugato – in presenza della “causa solvendi” che era stata, invece, esclusa nella diversa ipotesi sopra riportata sia con le conseguenze restitutorie dipendenti dall’adempimento del terzo (la cui controparte è rappresentata dal debitore) ex art. 1180 c.c., sia con l’esigenza sostanziale del più celere soddisfacimento dei diritti del danneggiato.

1.4. La congiunta applicazione dei due principi consente di ritenere che l’azione di ripetizione dovesse, dunque, essere indirizzata nei confronti dell’assicurato tenuto al risarcimento del danno, in nome e per conto del quale la compagnia ha indebitamente adempiuto.

1.5. E, del resto, tale ipotesi risulta contemplata anche nella pronuncia richiamata nella sentenza impugnata: questa Corte, infatti, nel medesimo arresto ha avuto modo di chiarire che “diversamente l’assicuratore, se paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato o senza esserne richiesto dallo stesso, può utilmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., non nei confronti del danneggiato (verso il quale il pagamento è dipeso da una libera scelta), ma nei confronti dell’assicurato in quanto il pagamento viene effettuato per conto ed in sostituzione di lui.” (cfr. Cass. 22316/2015, pag. 3 in motivazione).

1.6. La Corte territoriale, pertanto, ha errato nel pronunciare la condanna del R. alla restituzione delle somme pagate, senza alcuno specifico accertamento della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1917 c.c., consistenti, in ragione della conferma della condanna risarcitoria in suo favore, nel preventivo avviso e nella richiesta alla società assicurata e della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 1180 c.c..

2. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la questione in esso prospettata alla luce del principio di diritto sopra evidenziato.

La Corte di rinvio dovrà altresì decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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