Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3999 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/02/2017),  n. 3999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18210/2014 proposto da:

EUROASFALTI S.R.L, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO

PASSALACQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIZZUTO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA TERESA AMATA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 274/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 27/03/2014 R.G.N. 829/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato PIZZUTO FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di Mistretta, adito da C.A., con sentenza del 27 marzo 2013 dichiarava l’illegittimità del licenziamento a costui intimato dalla società EUROASFALTI con nota del 17 aprile 2012 per sottrazione di carburante aziendale, condannando parte convenuta al risarcimento dei danni in ragione di quindici mensilità, oltre che al risarcimento di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile), commisurato alle retribuzioni maturate dal licenziamento sino alla data di pagamento delle 15 mensilità. Condannava, inoltre, la convenuta al pagamento di differenze retributive, nonchè al rimborso delle spese di lite.

L’appello avverso la succitata decisione di primo grado veniva in parte accolto dalla competente Corte territoriale con sentenza n. 274 in data 18 febbraio – 27 marzo 2014, notificata l’otto maggio 2014, la quale dichiarava che l’indennità di cui all’art. 18, comma 4, cit., andava commisurata alle retribuzioni perse dal momento del recesso fino alla data dell’opzione per il pagamento del 15 mensilità della retribuzione globale di fatto corrisposta (28 maggio 2012), oltre accessori. Dichiarava, altresì, inammissibile l’eccezione di compensazione opposta dalla appellante EUROASFALTI S.p.a., condannata alle ulteriori spese di lite all’uopo liquidate e dichiarata altresì tenuta al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Per quanto qui ancora interessa, secondo la pronuncia d’appello, il primo motivo di gravame era però infondato, occorrendo ad ogni modo la previa contestazione disciplinare L. n. 300 del 1970, ex art. 7, nella specie invece omessa, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1982, nonchè alla natura c.d. ontologica del licenziamento disciplinare.

Peraltro, la deduzione dell’appellante, per la prima volta esposta oralmente all’udienza di discussione, secondo cui la contestazione sarebbe avvenuta con atto scritto, non trovava alcun riscontro probatorio in atti.

D’altro canto, la Corte territoriale disattendeva pure la tesi sostenuta dalla società, secondo cui la contestazione ex art. 7, era a forma libera, occorrendo invece quella scritta, visto che la prescrizione della preventiva contestazione andava letta in correlazione con il quinto comma del medesimo art. 7 (in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa).

Avverso l’anzidetta sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione EUROASFALTI S.r.l. con atto del 23/25 giugno e 10 luglio 2014, affidato ad un solo motivo, variamente articolato, per violazione dell’art. 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 1, nonchè per falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.

Ha resistito C.A. mediante controricorso in data 17-18 luglio 2014, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria, comunque infondata per violazione dell’art. 7 St. lav., non avendo parte datoriale mai contestato per iscritto gli addebiti poi mossi soltanto con la lettera di licenziamento.

Non risultano in atti depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sintesi, la ricorrente contesta nella specie l’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 7, circa la ritenuta esigenza di idonea contestazione disciplinare, essendosi trattato di licenziamento comminato per giusta a causa, dipeso da condotte dolose del lavoratore (furto o appropriazione indebita), per cui era stata anche disposta la sospensione del dipendente dalla prestazione lavorativa. Era improprio in via generale attribuire al licenziamento per mancanza la natura di sanzione disciplinare, soltanto perchè nel linguaggio comune la sanzione era un evento afflittivo, caratteristica che certamente presentava anche il licenziamento.

Le deduzioni di parte ricorrente non meritano pregio, sicchè vanno disattese in forza della costante e consolidata giurisprudenza formatasi in materia, condivisa da questo collegio, alla quale va perciò data continuità, non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene.

Ed invero, il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, pure indipendentemente dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell’addebito e il diritto di difesa (Cass. lav. n. 14326 in data otto maggio – 09/08/2012, cui integralmente si rimanda. In senso conforme, v. tra le altre Cass. lav. n. 17652 del 13-08-2007, n. 8576 del 1987, n. 5365 del 1989, nonchè Cass. sez. un. civ. n. 4823 in data 01/06/1987, nonchè più di recente ancora Cass. lav. n. 18270 del 30/07/2013. V. inoltre Cass. lav. n. 309 del 16/01/1988, secondo cui ai fini dell’applicabilità delle procedure garantistiche di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori non è più consentita – dopo la sentenza n. 204 del 1982 della Corte Costituzionale – alcuna discriminazione tra i casi in cui il licenziamento cosiddetto disciplinare sia convenzionalmente assoggettato alla disciplina suddetta – sull’obbligo di affissione del codice disciplinare, della preventiva contestazione degli addebiti e dell’audizione del lavoratore con l’eventuale assistenza anche di un rappresentante sindacale – ed i casi in cui manchi tale estensione negoziale, dovendo considerarsi di natura disciplinare ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con la imputazione al lavoratore di un comportamento colposo in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso).

Nulla di specifico, peraltro, è stato confutato da parte ricorrente in ordine alla ricostruzione dei fatti che qui rilevano ad opera dei giudici di merito, circa la mancata prova di regolare preventiva contestazione disciplinare per iscritto, laddove d’altro canto nel suo ricorso la società non ha neanche indicato, ancorchè sinteticamente, la portata testuale del provvedimento di sospensione in data 21 febbraio 2012, in seguito prorogato fino al 10 marzo 2012, cui si accenna a pag. due dell’atto.

Pertanto, il ricorso va senz’altro respinto, con conseguente condanna alle spese a carico della parte rimasta soccombente, tenuta quindi, come per legge, anche al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese, che liquida in Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali ed in Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge, con attribuzione all’avv. Carmela Teresa Amata, quale procuratrice antistataria costituita per il controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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