Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3998 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3998 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

Data pubblicazione: 19/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25248-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SCHETTINO LUIGI;
– intimato avverso la sentenza n. 2550/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

I

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Luigi Schettino
contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 DPR n.
600/1973, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’art. 38 non
richiederebbe, quale condizione per procedere all’accertamento
per il singolo anno d’imposta, la notifica dell’avviso per
ciascuno degli anni in cui fosse stata ravvisata incongruità fra il
reddito dichiarato e quello determinato dall’Ufficio;
che l’intimato non ha resistito;
che il motivo è fondato;
che, ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Ufficio non è tenuto a
procedere all’accertamento contestualmente per due o
più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione
non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un
determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle
ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua
anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare
l’accertamento sintetico (Sez. 5, n. 26541 del 05/11/2008);

Ric. 2016 n. 25248 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

che all’uopo appare sufficiente la prova dello scostamento per
almeno due anni, ancorché non consecutivi (Sez. 65, n. 25645 del 14/12/2016);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in

delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il Pr sidente
Dr. Marceo Iacobellis

diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione

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