Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3998 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 19/02/2010), n.3998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1376-2005 proposto da:

\COZZA EMILIA\ *CZZMLE34C58I982Z*, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 28, presso lo studio dell’avvocato CORACE A.,

rappresentata e difesa dall’avvocato SCALZI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

COND. *VIA ANTONIO GRECO 5 CATANZARO* *97004550790*, in

persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE

SEPTIS ARCANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 661/2004 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO,

depositata il 19/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato TASSONI Francesco, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

\Emilia @Cozza\ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Catanzaro con il quale le era stato intimato di pagare al condominio di *via Antonio Greco di Catanzaro* Euro 574,72 a titolo di mancato rimborso di spese condominiali.

Il condominio, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione ribadendo di non riconoscere alla debitrice il diritto di ricevere in via preliminare la quietanza di pagamento.

Con sentenza 19/4/2004 il giudice di pace di Catanzaro rigettava l’opposizione osservando: che la \Cozza\ non poteva subordinare l’adempimento dell’obbligo di pagare le quote condominiali in questione al rilascio della quietanza; che la quietanza, avendo una funzione tipicamente certificativa, ben poteva essere rilasciata dal creditore non contestualmente al pagamento ma successivamente; che pertanto l’opponente doveva prima pagare e dopo chiedere il rilascio della quietanza.

La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta da \Emilia @Cozza\ con ricorso affidato a due motivi. Il condominio di *via A. Greco n. 15 di Catanzaro* ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso la \Cozza\ denuncia: a) violazione dell’art. 1199 c.c. e della normativa in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie; b) vizi di motivazione e violazione dell’art. 1218 c.c. e segg..

Occorre in via preliminare rilevare che tutte le questioni prospettate con i detti due motivi di ricorso sono state già esaminate da questa Corte e risolte, in senso sfavorevole alle tesi della ricorrente, con la sentenza 25162/06 la cui motivazione il Collegio condivide e di seguito testualmente riportata.

Premesso,in considerazione del valore della controversia,che la sentenza rientra nei limiti della cognizione equitativa del Giudice di Pace,ai sensi dell’art. 113 cpv. c.p.c. e che, pertanto, a termini della consolidata giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, S.U. n. 716/9, Cass. n. 8074/02, n., 16325/05) e secondo i dettami della Corte Costituzionale (seni. n. 206/04), tali sentenze, anche nei casi in cui il giudice abbia ritenuto di decidere secondo diritto,sono impugnabili con ricorso per cassazione soltanto per violazioni delle norme di procedurali norme costituzionali, di norme comunitarie di rango sovraordinato alle leggi ordinarie,di principi informatori della materia, (in virtù della citata sentenza additivo del Giudice delle Leggi), che, in particolare, non è deducibile il motivo di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, a meno che la motivazione non sia del tutto omessa o risulti apparente o “perplessa”, si da eludere le norme, costituzionale (art. 111 Cost., comma 5) e processuale (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), che la impongono, è agevole rilevare che le censure esposte a sostegno del ricorso in esame non sono in alcun modo riconducibili al novero di quelle anzidette. Non lo è la violazione e falsa applicazione dell’art. 1199 c.c. dedotta nel primo motivo, contenendo il citato articolo delle ordinarie disposizioni di natura sostanziale (sul diritto del debitore alla quietanza).palesemente prive di quel rango primario e fondamentale,nel settore del diritto interessato, che devono rivestire i “principi informatori della materia” (concetto in ordine al quale si richiama la già citata Cass. n. 16325/05).

Neppure vi rientra,per ragioni analoghe a quelle sopra esposte la violazione dell’art. 1218 c.c. e segg. dedotta nel secondo motivo, mentre palesemente generica è la doglianza, solo esposta, ma non meglio esplicitata – comunque non afferente ad alcun “principio informatore” – di “violazione e falsa applicazione della normativa in materia di obbligazioni pecuniarie e relativa all’adempimento ed all’inadempimento delle obbligazioni”; le carenze e contraddittorietà della motivazione, infine, anche lamentale nello stesso mezzo impugnazione, quand’anche sussistenti, non sarebbero tali da far ritenere la motivazione, comunque concretamente esposta dal giudice di merito,affetta da “perplessità”, vale a dire caratterizzata da un’ambiguità di grado tale da non consentire l’individuazione della ratio decidendi della pronunzia equitativa, essendo questa agevolmente desumibile dal contesto della decisione, con la quale il giudice ha ritenuto che il diritto a ricevere la quietanza presuppone l’avvenuto adempimento dell’obbligazione e non condizionandolo, non può giustificare il ritardo nel pagamento.

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della \Cozza\ al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 300,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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