Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3998 del 18/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3998 Anno 2013
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 3741-2011 proposto da:
FIAT

GROUP

AUTOMOBILES

SPA

07973780013, (nuova

denominazione della FIAT AUTO Spa), in persona del suo
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato
DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende
2012
9430

unitamente agli avvocati ROPOLO LUCA, BONAMICO FRANCO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PALATELLA

MARIA

PLTMRA51H56F915J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

Data pubblicazione: 18/02/2013

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
CHIODO SILVIO, PELLERITO GIUSEPPE, BENEDETTO PELLERITO
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 60/2010 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’11/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorsy

di TORINO del 21/01/2010, depositata il 04/02/2010;

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A`1.)

Ragioni della decisione
1.- Il lavoratore, odierno intimato, con il ricorso introduttivo del giudizio convenne dinanzi
al Tribunale di Torino la spa FIAT Auto, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa
integrazione guadagni straordinaria (COS) c chiedendo la condanna della società al pagamento
della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di
retribuzione.
2.- La domanda venne accolta. Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.)
propose appello. La Corte d’appello di Torino rigettò l’ impugnazione.
3.- La sentenza di merito premetteva che FIAT, fin dalla comunicazione d’inizio della
procedura, avesse l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e te ragioni dell’eventuale
mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi dell’art. 1, c. 7, della 1. 23.7.91 n. 223, e
che tale disciplina non era stata modificata dall’art. 2, c. 5, del d.P.R. 10.6.00 n. 218. Giudicava che
nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto
non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da
sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, riteneva
inefficace l’ulteriore informativa del 18.7.03, seguita dall’accordo 22.7.03 che prevedeva la
collocazione in CIGS di tutti gli addetti al modello Panda, il quale non assumeva efficacia sanante
delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera
procedura..
4.- Avverso questa sentenza Fiat Group Automobiles s.p.a. proponeva ricorso per
cassazione, cui rispondeva parte intimata con controricorso tragaiganittal.
5.- 1 cinque motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere riassunti come
segue. La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente
applicato l’art. 1, e. 7-8, della legge n. 223 del 1991, o se la norma in questione debba ritenersi
abrogata per l’intervento del d.P.R. n. 218 del 2000. Fiat sostiene che tale decreto, emanato in tbrza
dell’art. 20 della legge 15.3.97 n. 59, avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di
autorizzazione e concessione della eigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati
in serie (fase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di
tutte le disposizioni già vigenti. Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l’indicazione delle
ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di
apertura della procedura inviata alle 0o.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra
imprenditore ed 0o.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della
produzione. Nel caso di specie, le parti sindacali, all’esito dell’esame congiunto, il 18.3.03 avevano
raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione, dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva
aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per
l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più
generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito .nel ritenere preminente il
presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo
raggiunto con le 0o.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta
esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di
gestione della crisi. Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale, sarebbe
stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente
natura di atto pubblico a contenuto certificativo), costituente prova della procedura di consultazione
svolta con la mediazione governativa. La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs,
che fissava il criterio di scelta nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle
esigenze professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del
datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in
relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a
specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle 0o.ss. di una
completa informazione. In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva
del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la

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procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in cigs
fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio
della procedura sindacale. Con riferimento alla posizione specifica il giudice avrebbe dovuto
considerare che il lavoratore, pur nell’ambito della situazione di crisi accertata dall’accordo 18.3.03,
era stato posto in cigs in esecuzione dell’accordo 22.7.03. relativo all’ulteriore evenienza della
cessazione della produzione del modello Panda, ove era enunziato il criterio obiettivo e determinato
della sospensione dei dipendenti addetti alla protezione di detto modello, che non si discostava dalla
comunicazione del 30.10.02.
6.- Prelimarmente deve rigettarsi la richiesta, avanzata dalla parte controricon-ente, di
dichiarare inammissibile il ricorso principale per l’intervenuta definizione del procedimento per
repressione del comportamento antisindacale, promosso dalle 0o.ss. nei confronti di Fiat, per
violazione degli oneri di informazione nella procedura collettiva che ha condotto all’applicazione
della cigs di cui ora si discute. La controricorrente ha richiamato le sentenze di questa Corte 9.6.09
n. 13240 e 1.7.09 n. 15393 che rigettano il ricorso per cassazione di Fiat avverso la sentenza di
appello che riteneva sussistente il comportamento antisindacale e dichiarava l’illegittimità dei
provvedimenti di sospensione in cigs adottati a seguito della procedura avviata con la
comunicazione del 31.10.02. Ma le pronunzie invocate non possono spiegare la loro autorità in un
diverso giudizio, dato che il giudicato sostanziale opera soltanto entro i limiti degli elementi
costitutivi dell’azione e presuppone —a ditkrenza di quanto qui riscontrabile — che tra la precedente
causa e quella in atto vi sia identità di parti, oltre che di petitum e di causa petendi (giurisprudenza.
consolidata, v. per tutte Cass. 27.01.06 n. 1760).
7.- Per quanto riguarda la questione principale, deve osservarsi che la legge 23.7.91 n. 223 —
che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti
soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonché alla proposizione da
parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo — prevede che dopo l’accertamento
dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi e per tutta la loro durata, all’esito di una
articolata procedura, il Ministero dei Lavoro con decreto conceda il trattamento straordinario di
integrazione salariale (artt. 1-2).
11 datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in
cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono
occupati nell’unità produttiva interessata. I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità
della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone
la loro comunicazione alle 0o.ss. e l’esame congiunto di cui all’art. 5 della 1. 20.5.75 n. 164.
Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda attuare meccanismi di
rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione (art. I. c. 7-8, della legge 223).
Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può
ritenere ingiustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti.
Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di
integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle
proposte formulate dalle parti (c. 8, secondo periodo).
8.- Su tale assetto intervenne il d.P.R. 10.6.00 n. 218, emanato per delega conferita dall’art.
20 della legge di semplificazione amministrativa 15.3.97 n. 59, che inserì il procedimento per la
concessione della CIGS – come regolato dalla 1. n. 223 del 1991 — tra quelli sottoposti a
delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi dell’art. 17, c. 2, della 1. 23.8.88 n. 400 (art.
20, c. 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).
9.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso
che la disciplina del d.P.R. 218 non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri
di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il d.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle
disposizioni del combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 164 del 1975 e dell’art. 1, c. 7, della
legge n. 223 del 1991 — riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per
l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore —

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atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del
procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464). Può, dunque,
affermarsi in base a questa impostazione (poi ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v.
Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei
lavoratori da porre in cassa integrazione, la legge n. 223 del 1991, art. 1, c. 7, prescrive che il datore
di lavoro comunichi alle 0o.Ss. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto
previsto dall’art. 5 della legge n. 164 del 1975. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa
integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle 0o.Ss., anche dopo l’entrata in
vigore della disciplina del d.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, la quale non abroga o modifica le suddette
disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo,
di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale. Ad analoga conclusione questa Corte
è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore (art. 1, e. 7-8, della
legge n. 223), precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato l’informazione sui
criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio a
quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della
norma di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 218 cit. sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del
procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della
parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad
un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09
n.15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso
dalle 0o.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la
comunicazione del 31.10.02).
10.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sul, 5.1 e 5.2,
può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito per il quale — pur dopo l’entrata in vigore del
d.P.R. n. 218 del 2000 la comunicazione che il datore, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 164 del
1975, è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali deve contenere l’indicazione dei criteri
di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione.
11.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione
di provenienza ministeriale. Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione
debbono essere indicati ah initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che
assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in
un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.
12.- Neppure può sostenersi che gli accordi 18.3.03 e 22.7.03 avrebbero sanato ogni
eventuale vizio della procedura. In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla
ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia
di per sé esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo
degli artt. 5 della legge n. 164 e dell’art. 1, c. 7-8, della legge n. 223, in quanto in tal caso sarebbe
solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 0o.ss. quei criteri di selezione che
proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353). Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo -intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in
cassa integrazione — si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003,
senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel
carattere esaustivo sopra rilevato. Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata,
le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la
preventiva comunicazione è preposta. e cioè quella di consentire (non solo alle 0o.ss. di
confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura — tanto prima che dopo il
raggiungimento dell’accordo — di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore
di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la
tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli
in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

13.- Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.03 e 22.7.03 ed assegnando natura
ostativa alla omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenta() ad una lettura della
norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass.,
11.5.00 n. 302, secondo cui in caso
di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza
di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore.
sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario. ometta di comunicare
alle 0o.Ss.. ai fini dell’esame congiunto. gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione.
di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto degli
artt. 1, e. 7, legge 223 del 1991, e 5. e. 4-5, legge n. 164 del 1975). Ove 1 . illegittimità può essere
fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il
pagamento della retribuzione piena e non integrala.
14.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.02 sulla posizione del ricorrente deve
rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che – i criteri di individuazione
dei lavoratori da sospendere …… di cui all’art. I della legge n. 223 del 1991, debbono essere
connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla – idoneità dei medesimi ad operare la selezione
e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri – . precisandosi che
l’aggettivazione -non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la
necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti
da porre in cassa integrazione – , atteso che – un criterio di scelta generico non è effettivamente tale.
ma esprime soltanto, non un criterio. ina un generico indirizzo nella scelta – (v. Cass. 1.7.09 n.
15393, che richiama (‘ass. 23.4.04 n. 7720. e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).
Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che — analizzando il contenuto
specifico dei documenti in considerazione • ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il
percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa
integrazione, tanto nell’originaria comunicazione del 31.10.02. tanto nell’accordo 22.7.03 (e nella
prodromica comunicazione 18.7.03), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla
produzione di un singolo modello di vettura. Trattasi di valutazioni di merito che. in quanto
congruamente motivate. non sono suscettibili di censura in sede di legittimità.
15.- In conclusione, il ricorso è intondato e deve essere rigettato. Nulla spese poiché il
controricorso è stato notificato a mezzo posta e non è stata prodotta la cartolina di ritorno della
raccomandata.
Pqm
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 3 01 3 .

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