Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3998 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

Alimentaria Valdinievole Spa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale

allegata al controricorso, dall’Avv. Antonio Vaiani, che ha indicato

recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, al

viale Vittorio Veneto n. 80 in Parato, domiciliato in Roma, p.zza

Cavour presso l Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1711, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale della Toscana il 30.5.2017, e pubblicata il 10.7.2017;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Dott. Di Marzio Paolo;

la Corte osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Alimentaria Valdinievole Spa (Alival), che svolge attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti del latte e derivati, era assoggettata a controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, che in particolare esaminava i rapporti commerciali intrattenuti con la società polacca Tinis, oltre che con imprese nazionali. In conseguenza, ritenuta tra l’altro l’utilizzazione del c.d. “transfer pricing” internazionale con finalità di elusione dell’imposta, l’Amministrazione finanziaria inviava alla Alival gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) (Irap 2010), n. (OMISSIS) (Irap 2011), n. (OMISSIS) (Ires 2010), n. (OMISSIS) (Ires 2011), n. (OMISSIS) (Ires 2012), n. (OMISSIS) (Iva 2010), mediante i quali recuperava a tassazione anche le pretese perdite utilizzate in compensazione.

Gli atti impositivi erano impugnati dalla società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, contestando la Alival, innanzitutto, la mancata prova del controllo di diritto che sarebbe stato esercitato nei confronti della società polacca Tinis, controllo che peraltro non sussisteva neppure in via di fatto. Non poteva individuarsi, del resto, un interesse dell’impresa a spostare l’imponibile verso la società estera, che lavora merce a basso costo destinata alla grande produzione.

L’adita CTP valutava che l’Agenzia delle Entrate non fosse riuscita a provare il controllo, neppure di fatto, che sarebbe stato esercitato dalla società Valdinievole nei confronti della Tinis, ed annullava gli atti impositivi, salvo in ordine alla non deducibilità di costi nella misura di Euro 18.975,35.

La decisione sfavorevole adottata dalla CTP era gravata di appello dall’Ente impositore innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Invero, osservava il giudice dell’appello, l’impegno all’acquisto di tutti i prodotti caseari realizzati dall’impresa polacca era stato assunto dalla Vadinievole Spa con la società North Coast, e non con la stessa Tinis, il che potrebbe dimostrare che quest’ultima fosse effettivamente controllata, ma non dalla Valdinievole. Inoltre, secondo i giudici dell’appello non era stata raggiunta neppure la prova che le compravendite cui aveva preso parte la Valdinievole, a prezzo inferiore a quello normale di mercato, trovassero ragione in un’evasione fiscale, piuttosto che in una strategia commerciale, ed altrettanto doveva affermarsi in relazione ai prestiti concessi alla partner polacca a costi di favore. In definitiva la CTR confermava la decisione di primo grado, ampiamente favorevole alla contribuente, salvo riconoscere il fondamento del recupero a tassazione dell’Iva per l’anno 2010, nei limiti accertati dall’Ufficio.

Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi a quattro strumenti di gravame. Resiste mediante controricorso la Alimentaria Valdinievole Spa, che ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato. In prossimità della celebrazione della fissata udienza di trattazione, la società contribuente ha depositato memoria mediante la quale ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha fatto pervenire comunicazione, integrativa di precedente nota della stessa Amministrazione finanziaria, mediante la quale ha domandato anch’essa pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, avendo la società aderito al condono di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, in relazione agli atti impositivi oggetto della presente controversia, tranne l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (Ires 2012), anch’esso successivamente definito, però, mediante procedura di affrancazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia della Entrate contesta la violazione degli artt. 2359 e 2497 sexies c.c., nonchè dell’art. 110 TUIR, comma 7, in cui è incorsa l’impugnata decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto non fosse stato dimostrato il controllo di fatto esercitato dalla società Alival, odierna controricorrente, sulla società polacca Tinis.

1.2. – Mediante il suo secondo strumento di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria critica la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 110, comma 7, da parte dell’impugnata decisione della CTR, per aver ritenuto che la mera prospettazione di una “politica di portafoglio”, adottata dalla società, fosse idonea ad escludere l’integrazione del transfer pricing, mentre è sul contribuente che avrebbe dovuto esser fatta gravare la prova della congruità dei prezzi rispetto ai valori di mercato.

1.3. – Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate censura la nullità della sentenza adottata dalla CTR in conseguenza dell’omessa pronuncia, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e dell’art. 132 c.p.c., in ordine alle contestazioni proposte dall’Amministrazione finanziaria in materia di “modalità di individuazione del corretto prezzo di trasferimento congruo delle transazioni intervenute tra Tinis e Alival” (ric., p. 31).

1.4. – Mediante il suo quarto mezzo di gravame, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ente impositore critica ancora la violazione dell’art. 110 TUIR, comma 7, nonchè del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 5, in cui è incorsa l’impugnata pronuncia della CTR, in materia di operazioni concluse dalla Alival con le controllate italiane, “con ricariche negative o eccessivamente basse” (ric., p. 33), da ritenersi idonea prova di evasione fiscale, anche per scongiurare l’abuso del diritto da parte della contribuente.

1.5. – Con il proprio motivo di ricorso incidentale condizionato, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società controricorrente censura la decisione adottata dalla CTR per non aver ritenuto sussistente, in conseguenza delle modalità di accertamento

adottate dall’Amministrazione finanziaria, la violazione del contraddittorio, e pertanto del diritto di difesa della contribuente.

Occorre rilevare che non sussistono le condizioni perchè si proceda all’esame dei motivi di ricorso.

Invero, la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, come conv., e, a seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione dell’avvenuto accoglimento della dichiarazione di adesione, ha provveduto al pagamento dei rispettivi ratei, ad eccezione del debito di cui all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (Ires 2012).

Successivamente, in relazione a quest’ultimo atto impositivo, “la Società ha deciso di affrancare le perdite oggetto di recupero nell’accertamento Ires 2010, con effetti liberatori per i successivi accertamenti Ires del 2011, 2012 e 2013… Conseguentemente per l’anno 2012, interessato dall’avviso di accertamento n. (OMISSIS) a.i. 2012, a seguito del predetto affrancamento la maggiore imposta recuperata è stata annullata con l’effetto di ricondurre a zero il valore della lite” (nota Agenzia delle Entrate, 23.10.2020, p. 2, f.to B. L., ripresa anche nella memoria dell’Avvocatura dello Stato, 26.10.2020, p. 2).

In conseguenza, l’Avvocatura dello Stato ha dichiarato di aderire all’istanza di dichiarazione dell’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, come conv., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, non vi è luogo a provvedere in proposito, e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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