Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3998 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 12/10/2016, dep.15/02/2017),  n. 3998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9789/2014 proposto da:

COSTRUZIONI MONCADA S.R.L., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO IACONO, giusta

comparsa di costituzione di nuovo difensore del 07/10/2016;

– ricorrente –

contro

D.C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2392/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/11/2013 R.G.N. 170/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha così concluso: in via principale

inammissibilità, in subordine estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Palermo con sentenza n. 2392/24 ottobre – 13 novembre 2013, rigettava il gravame interposto da MONCADA COSTRUZIONI S.r.l. contro D.C.S., avverso la l’impugnata pronuncia, mediante la quale l’adito giudice del lavoro di Agrigento, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società nei confronti del decreto ingiuntivo, ridusse a 28.960,00 Euro (da 35.980,00), oltre accessori, la somma dovuta all’ex dipendente D.C.S. a titolo d’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a 15 mensilità della retribuzione, e di indennizzo nella misura minima di cinque mensilità, L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Secondo la Corte distrettuale, a nulla rilevava che l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., con la quale era stata disposta la reintegra nel posto di lavoro a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, non contenesse anche la condanna al pagamento delle anzidette somme, poichè l’indennizzo pari alle cinque mensilità era la misura minima prevista dalla legge a titolo di risarcimento danni, sicchè l’ordinanza ben poteva valere per il pagamento di quanto al riguardo spettante sulla scorta della busta paga dell’ultima retribuzione percepita.

Per il resto, la Corte palermitana richiamava alcune pronunce di questa Corte, tra cui la sentenza n. 1690 del 14/10/2010 – 25/01/2011 (in tema di licenziamento illegittimo l’indennità prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, può essere chiesta al datore di lavoro anche con il ricorso per ottenere il provvedimento cautelare di reintegrazione nel posto di lavoro ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro nasce in tal caso con il provvedimento cautelare, salvo il suo successivo venir meno in caso di esito negativo del giudizio. In motivazione, si precisava che la funzione sostitutiva della reintegrazione comporta che l’obbligo per il datore di lavoro, correlato all’esercizio della facoltà, nasce solo quando venga ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro. Non è necessario però che la reintegrazione sia disposta con una sentenza; la norma non richiede una specifica forma del provvedimento. Una reintegrazione disposta con provvedimento cautelare determina la nascita dell’obbligo, salvo il suo successivo venir meno in caso di esito negativo del giudizio nella successiva evoluzione, come, del resto, in caso di riforma della sentenza di merito di primo grado. L’equiparazione, ai fini della applicazione dell’art. 18 St. lav., comma 5, tra sentenza e ordinanza cautelare di contenuto reintegratorio era stata già affermata, sebbene ad altri fini, da Cass., 28 gennaio 2003, n. 1254).

Avverso la sentenza d’appello, notificata il 21-02-2014, ha proposto ricorso per cassazione la S.r.l. COSTRUZIONI MONCADA con atto notificato il 10-04-2014, affidato a due motivi.

D.C.S. è rimasto intimato.

In vista della pubblica udienza, fissata al 12 ottobre 2016, con regolare avviso alla ricorrente, quest’ultima ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore (avv. Francesco Iacono del foro di Agrigento, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Massimo Frontoni – v. altresì indirizzi di p.e.c. ivi indicati), a seguito di rinuncia al mandato in data 3 febbraio 2016 dell’avv. Diego Alletto e di revoca del mandato pure a suo tempo conferito all’avv. Rainaldo Sanità da parte della società ricorrente in data 3-10-2016. La medesima COSTRUZIONI MONCADA S.r.l. ha quindi pure depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritta dal suddetto avv. Francesco Iacono nonchè dal geom. M.S., quale legale rappresentante della società, di seguito a transazione intervenuta il 20 febbraio 2015.

Orbene, la rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 1, sez. civ. n. 17187 del 29/07/2014.

V. in senso analogo anche Sez. 6-L, n. 3971 del 26/02/2015, secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” – non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali – e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. Conformi: Cass. n. 21894 del 2009 e n. 9857 del 05/05/2011, secondo la quale in part. l’art. 306 c.p.c., per cui la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata, non si applica al giudizio di cassazione, laddove la rinuncia, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, non ha carattere “accettizio” e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. Conforme Cass. sez. un. civ. n. 7378 del 25/03/2013. In senso analogo v. pure Cass. 5, civ. n. 28675 del 23/12/2005, secondo cui, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto “accettizio”, nè un atto recettizio in senso stretto. Conformi: Cass. n. 4384 del 1985, n. 679 del 2001, n. 6348 del 2005. In senso contrario, invece, v. Cass. sez. un. n. 3876 del 18/02/2010, secondo cui a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità. In senso analogo più di recente, Cass. 3, civ. n. 12743 del 21/06/2016, secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l’estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l’interesse alla decisione, determinando l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l’accoglimento dell’impugnazione).

Nel caso di specie, ad ogni modo, non risultando costituito il D.C., che infatti non ha proposto controricorso, nè comunque svolto alcuna difesa in questo giudizio di legittimità, rimanendo così intimato, la rinuncia non va notificata, laddove l’art. 390 c.p.c., stabilisce testualmente che l’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto (di conseguenza, attesa la specialità della disposizione dettata dall’art. 390, neanche risulta applicabile l’art. 292, in ordine alle notificazioni ivi prescritte nei riguardi del contumace, non soltanto per la tassatività delle prescrizioni ivi contenute, ma anche perchè il procedimento in contumacia, di cui agli artt. 290 c.p.c. e segg., riguarda più specificamente il giudizio di merito e non già quello di legittimità).

Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Letto, inoltre, l’art. 391 c.p.c. e visto che la società ricorrente con la declaratoria di estinzione ha chiesto pure la compensazione totale delle spese, va rilevato che tale compensazione presuppone tuttavia la costituzione in giudizio almeno di un’altra parte, ciò che come visto non si è verificato, laddove, d’altro canto, la pronuncia della condanna alle spese, è meramente eventuale, essendo possibile e non obbligatoria, in base al testo dell’art. 391, comma 2; ne deriva che nulla va disposto al riguardo.

Trattandosi, infine, di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso, non ricorrono gli estremi di legge per il raddoppio del contributo unificato, possibile unicamente nelle tassative ipotesi di rigetto integrale dell’impugnazione, ovvero d’inammissibilità o d’improcedibilità della stessa.

PQM

la CORTE dichiara ESTINTO il giudizio. NULLA per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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