Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3997 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3997 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 25235-2016 proposto da:
CEFARIELLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
IMPRODA, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO
NOTARI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3158/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
04/04/2016;

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Salvatore Cefariello propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del
contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP,
per l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il
contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12
comma 7 0 I. n. 212/2000, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: la
CTR avrebbe ignorato la necessità di una generale tutela del
contraddittorio preventivo in capo al contribuente, in relazione
a qualsivoglia accertamento impositivo;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il motivo è infondato;
che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria
alcun

obbligo

di contraddittorio endoprocedimentale

per

gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati
esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito
di indagini cd. “a tavolino” (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015);

Ric. 2016 n. 25235 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va

parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il P esidente

dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

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