Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3997 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 19/02/2010), n.3997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13378-2004 proposto da:

IMMOBILIARE SAFA SAS (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEDILUCO 9, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO PAOLO difensore

senza procura;

– ricorrente –

contro

P.C. (OMISSIS), D.B.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BERNARDETTE 15, presso lo studio dell’avvocato FORTE LUCILLA,

rappresentati e difesi dagli avvocati EPIFANIO LUCIO MARIO, DI

CRISTINZI GIUDITTA;

– controricorrenti –

e contro

MERIDIANA SRL, PROCURA REPUBBLICA ISERNIA;

– intimati –

avverso il provvedimento cron. 208/04 del TRIBUNALE di ISERNIA,

depositato il 17/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato PETRECCA Claudio con delega depositata in udienza

dell’Avvocato EPIFANIO Lucio Mario, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 814 c.p.c. l’avvocato P.C. e la dott.ssa D.B.M. – rispettivamente presidente e segretaria del collegio arbitrale costituito per la risoluzione della controversia tra la s.a.s. Immobiliare Safa e la s.r.l. Meridiana – chiedevano al presidente del tribunale di Isernia di liquidare in via giudiziale i compensi arbitrali loro spettanti.

Con ordinanza 17/3/2004 il presidente del tribunale di Isernia liquidava in Euro 26.503,12 il compenso in favore dell’avvocato P. e in Euro 4.050,00 il compenso in favore della dott.ssa D.B., ponendone il pagamento in via solidale alle società Meridiana e Immobiliare Safa.

La Cassazione della ordinanza del presidente del tribunale di Isernia è stata chiesta dalla s.a.s. Immobiliare Safa due motivi illustrati da memoria. L’avvocato P.C. e la dott.ssa D.B. M. hanno resistito con controricorso. L’intimata s.r.l.

Meridiana non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in applicazione del principio di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinunzia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 cod. proc. civ., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al presidente del tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamente da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. e natura del procedimento, inoltre, esclude l’ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all’applicazione del relativo principio ed all’adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese (sentenza 3/7/2009 n. 15586).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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