Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3997 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.C., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PIROCCHI Gabriele,

elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via Salaria, n.

280;

– ricorrente –

contro

PRESSE ROSS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale notarile, dagli

Avv. PANZARINI Giovanni e Carmine Punzi, elettivamente domiciliata

nello studio di quest’ultimo in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 99;

– controricorrente –

e nei confronti di:

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 953

depositata il 6 agosto 2007.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Gabriele Pirocchi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per

l’estinzione del giudizio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la Presse Ross s.p.a. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia M.E. e E.C. per sentire dichiarare simulati e, in via subordinata, revocare ex art. 2901 cod. civ., alcuni atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai convenuti: la compravendita del 22 marzo 1991, stipulata per rogito notaio Sergio Cardarelli, con cui il M. aveva venduto alla E. la quota di 1/2 dell’immobile sito in (OMISSIS); la contestuale costituzione del fondo patrimoniale, con cui il M. e la E. avevano destinato l’intero immobile succitato a soddisfare i bisogni della famiglia;

che si è costituito il M., mentre la E. è rimasta contumace;

che il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 7 giugno 2004, ha dichiarato simulata sia la compravendita immobiliare che la costituzione del fondo patrimoniale;

che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 953 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2007, ha respinto il gravame della E.;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la E. ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 ed il 6 febbraio 2008;

che ha resistito, con controricorso, la Presse Ross s.p.a., mentre l’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le parti del giudizio hanno dato atto e documentato di avere raggiunto, in via stragiudiziale, successivamente alla notifica del ricorso, un accordo transattivo, con le quali, dichiarando di non avere più alcunchè a pretendere l’una dall’altra, hanno rinunciato agli effetti delle sentenze emesse dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d’appello di Venezia;

che con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 settembre 2010, l’Avv. Gabriele Pirocchi, procuratore di E.C. in virtù di procura speciale autenticata dal notaio Gianpiero Luca, ha dichiarato di rinunciare al diritto, all’azione e agli atti del giudizio, con richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e di inefficacia delle sentenze di merito;

che la rinuncia è stata ritualmente accettata dagli Avv. Giovanni Panzarini e Carmine Punzi – nella loro qualità di procuratori speciali, in forza di atto autenticato dal notaio Angiola Giordani, della Presse Ross s.p.a. – i quali hanno aderito alla domanda di sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1048, e successiva giurisprudenza conforme), la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio;

che, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che la cessazione della materia del contendere determina la caducazione di entrambe le sentenze di merito: della sentenza in data 7 giugno 2004 del Tribunale di Venezia e della sentenza in data 6 agosto 2007 della Corte d’appello di Venezia;

che deve essere disposta, in conformità a Cass., Sez. 2^, 9 marzo 2007, n. 5587, la cancellazione della formalità trascritta presso l’Agenzia presso l’Agenzia del territorio di Venezia in data 6 agosto 1991 ai nn. 16922 R.G. e 12077 R.P. a favore della Presse Ross s.p.a.

e contro M.E. e E.C. in forza di atto di citazione al Tribunale di Venezia notificato ai predetti nel luglio 1991;

che l’esito del giudizio impone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, l’inefficacia della sentenza n. 1110 in data 7 giugno 2004 del Tribunale di Venezia e della sentenza n. 953 in data 6 agosto 2007 della Corte d’appello di Venezia; ordina la cancellazione della formalità trascritta presso l’Agenzia del territorio di Venezia in data 6 agosto 1991 ai nn. 16922 R.G. e 12077 R.P. a favore della Presse Ross s.p.a. e contro M.E. e E. C. in forza di atto di citazione al Tribunale di Venezia notificato ai predetti nel luglio 1991; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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