Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3997 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22543-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 802/2014 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 802/14/2014, depositata il 2 aprile 2014, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l’originario ricorso del contribuente, sig. N.G., ed era stato rideterminato il volume d’affari indicato nell’avviso di accertamento impugnato, relativo a IRPEF, IVA, IRAP e altro per l’anno 2007;

2. il ricorso è affidato a un unico motivo;

3. il contribuente, benchè regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e art. 39, comma 2, art. 2697 c.c., in relazione alla legittimità dell’accertamento basato sulle risultanze di indagini bancarie;

2. il motivo è parzialmente fondato;

3. in materia di accertamenti fondati sulle risultanze delle indagini bancarie, è costante l’orientamento di questa S.C., secondo cui al del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e art. 39, comma 2, attribuiscono il valore di presunzione legale relativa di affidabilità di tali indagini e pongono a carico del contribuente l’onere di superarla, attraverso prove analitiche della riferibilità di ogni movimento bancario ad attività non imponibili (v. da ultimo Cass. 30/06/2020, n. 13112, Cass. 05/10/2018, n. 24422);

4. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto buon governo delle regole probatorie appena enunciate – e di cui si assume la violazione – solo rispetto ai versamenti di Euro 9.221,83 e Euro 6.000,00, di cui pure l’Ufficio ha negato la riferibilità ad incassi extra aziendali;

5. la CTR ha infatti affermato che “il primo risulta essere stato giustificato da erogazione di credito agrario e il secondo risulta essere stato giustificato da regolare fattura registrata e riportata in dichiarazione IVA per vendita di uva”;

6. si tratta in entrambi i casi di prove puntuali della riferibilità dei movimenti bancari ad attività extra-aziendali, sicchè l’accertamento così compiuto dal giudice di merito deve dirsi insindacabile;

7. non così può dirsi per i versamenti con assegno di Euro 20.000,00 e Euro 55.000,00, per i quali la CTR ha ritenuto di poter superare la presunzione sulla base della semplice circostanza che entrambi gli assegni erano stati emessi dall’acquirente di un immobile venduto dal contribuente;

8. in questo caso non può parlarsi di prova analitica, sia perchè l’esecuzione di un versamento a mezzo di un titolo di credito astratto non può per definizione essere considerato probante della sua riferibilità ad attività extra-aziendali, al di là di chi sia il suo emittente, sia perchè, come pure la CTR riconosce, il prezzo dell’immobile risultante dall’atto notarile di vendita era di Euro 40.000,00 ed era stato versato con due assegni di Euro 20.000,00 ciascuno;

9. rispetto al versamento con assegno di Euro 55.000,00, deve dunque ritenersi che il contribuente non abbia assolto all’onere della prova su di lui gravante;

10. in senso contrario non può rilevare la circostanza che il contribuente abbia affermato che la differenza di Euro 35.000,00 tra la somma dei versamenti e il prezzo di vendita dell’immobile sarebbe da ricondurre alla vendita di mobili e suppellettili, poichè, all’evidenza, trattasi di semplice affermazione dell’interessato, di cui questi non risulta, secondo la stessa ricostruzione della CTR, abbia fornito alcuna prova, neanche presuntiva;

11. se ne deve concludere che, rispetto a tale porzione dell’accertamento, la CTR ha falsamente applicato le norme citate, accontentandosi di una prova non analitica per ritenere superata la presunzione legale;

12. il ricorso va in conclusione accolto, limitatamente alla rettifica riguardante il versamento sul conto corrente bancario del Nacherchilla di importo pari a Euro 55.000,00; la sentenza deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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