Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3996 del 19/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3996 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 20834-2012 proposto da:
DELLE GROTTAGLIE PIETRO DLLPTR61D18E630E)
(
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo
studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CAVALLO MINO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DE PADOVA LUCIANO;

– intimato avverso la sentenza n. 330/2012 della CORTE D’APPELLO di
LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO del 2.3.2012, depositata il
19/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 19/02/2014

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex at.
380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 20834 del 2012;
“La Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello proposto da

mo grado, con la quale era stata rigettata l’opposizione al
decreto ingiuntivo emesso per l’importo di £ 7.800.000 in favore di Delle Grottaglie Pietro per lavori di movimento terra
e livellamento compiuti presso il fondo di De Padova Luciano.
A seguito della valutazione delle risultanze istruttorie, la
corte territoriale aveva ritenuto che l’opposto non fosse
riuscito a provare il fondamento della propria pretesa, essendo state messe in luce, durante l’espletamento dell’attività probatoria, tutte le incongruenze e le contraddizioni su
»Ul

cui l’appello era stato basato. Si rilevava che appariva inverosimile che i lavori avessero potuto riguardare solo 400
mq e che non fosse stato redatto tra le parti alcun accordo
scritto per il saldo di £ 7.800.000, neanche quando era stato
corrisposto quello che, secondo Delle Grottaglie, aveva costituito solo un acconto, pari a £ 3.000.000. Veniva pertanto
revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l’appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

L

Luciano De Padova e riformava la sentenza del giudice di pri-

Avverso tale sentenza Pietro Delle Grottaglie ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ai seguenti motivi:
nel primo è stato denunciato la violazione dell’art. 301 c. p.
c., per non essere stata pronunciata l’interruzione del pro-

cautelare inflitto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Taranto al difensore del ricorrente con effetto dal 21
settembre 2007 al 30 giugno 2011;
nel secondo è stata censurata la violazione di legge e il vizio di motivazione per non essere stato correttamente valutato il materiale probatorio raccolto ed in particolare le prove testimoniali dei testi Ammaturo e Delle Grottaglie, le
quali confermerebbero l’esecuzione, sul fondo di proprietà di
De Padova, di lavori di riempimento, avvallamento con terra
prelevata altrove, rimozione e trasporto del pietrame.
Ritenuto:
che il primo motivo deve essere dichiarato improcedibile, in
quanto, dall’esame degli atti di causa non precluso a questa
Corte allorquando venga denunciato un

error in procedendo, è

emerso che, in violazione del disposto dell’art 369, comma 2,
n. 4, non è stato depositato il provvedimento di sospensione
cautelare dall’albo. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a norma dell’art. 369, primo e secondo comma, n.
4), cod. proc. civ., la parte che propone ricorso per cassa-

cesso a seguito del provvedimento disciplinare di sospensione

zione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli
atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un
determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichia-

sito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del
giudizio “a quo”, a norma del terzo comma del medesimo art.
369

(ex plurimis:

Cass. n. 3689 del 15/02/2011; n. 7161 del

25/03/2010);
che il secondo motivo deve altresì essere dichiarato inammissibile, in quanto il ricorrente da una parte deduce un vizio
di violazione di legge senza indicare quale sia la norma che
si assume violata e dall’altra, attraverso la censura di illogicità e contraddittorietà della motivazione, cerca di indurre questa Corte ad un sostanziale riesame del materiale
probatorio, non consentito al giudice di legittimità, il quale ha la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito (ex multis Cass.
nn. 23726 del 2009; 15693 del 2004; 2357 del 2004; 12467 del
2003; 16063 del 2003).

rato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al depo-

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.”
Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla relazione

La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA