Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3996 del 19/02/2010
Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 19/02/2010), n.3996
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1827-2005 proposto da:
A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato
DIERNA ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAJORCA LUIGI;
– ricorrente –
contro
B.S. (OMISSIS), B.C.
(OMISSIS), B.S. (OMISSIS) elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato CITTADINO SALVATORE;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento R.G. 734/04- cron. 918/04 del TRIBUNALE di
SIRACUSA, depositato il 18/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/2010 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato MAJORCA Luigi, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso l’inammissibilità o per il rigetto
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. A.F. otteneva decreto ingiuntivo per Euro 4.928,14 nei confronti di B.S., B.S. e B.C. per onorari in relazione a prestazioni professionali in favore degli stessi.
B.S., B.S. e B.C. proponevano opposizione, che veniva parzialmente accolta con ordinanza in data 18 novembre 2004 dal Tribunale di Siracusa che, individuato lo scaglione applicabile in quello tra Euro 516,47 ed Euro 1.549,37, rideterminava la somma spettante all’avvocato A.F. in complessivi Euro 1.722,01.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv. A.F., con quattro motivi.
Resistono con controricorso B.S., B.S. e B.C..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dai resistenti di inammissibilità del ricorso, in quanto nell’incipit della procura speciale la stessa risulta rilasciata dall’avv. B.F. e non dall’avv. A.F..
Si tratta di una eccezione infondata, ricorrendo nella specie, all’evidenza, un semplice errore materiale.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ultrapetizione e deduce che gli attuali resistenti avevano chiesto che il Tribunale rideterminasse gli onorari applicando lo scaglione da Euro 1.549,38 ad Euro 2.582,28. Il tribunale, invece, ha individuato lo scaglione applicabile in quello da Euro 516,47 ad Euro 1.549,38.
Il motivo è fondato.
Nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, gli attuali resistenti avevano testualmente dedotto: La fascia di valore della controversia su cui calcolare gli importi dovuti, è quindi quella da Euro 1.549,26 a Euro 2.582,28.
Con il secondo motivo si propongono due doglianze.
Da un punto di vista logico va esaminata per prima la doglianza, con la quale si deduce che il valore della controversia andava determinato (anche al fine di individuare lo scaglione applicabile) in base alla somma domandata dagli attuali resistenti nel giudizio in cui il ricorrente ha prestato la propria opera professionale e non in base alla somma liquidata dal giudice.
La doglianza è infondata, in quanto il valore della controversia in tema di liquidazione degli onorari agli avvocati va determinato in base al decisimi piuttosto che al deductum (sent. 28 aprile 1990 n. 3560).
Si deduce, poi, con lo stesso motivo, che sempre ai fini della determinazione del valore della controversia, si dovevano comunque sommare le somme corrisposte singolarmente agli attuali resistenti, non ricorrendo identità della posizione processuale, per cui erroneamente il Tribunale ha liquidato gli onorari sulla somma più elevata, maggiorandola del 20% per ognuna delle altre due parti assistite, in applicazione dell’art. 5, comma 4, della tariffa.
Il motivo è infondato, in quanto non viene chiarito per quale motivo la posizione dei singoli assistiti (a quanto pare in relazione ad un unico incidente d’auto) doveva considerarsi non doveva considerarsi identica.
Con il terzo motivo, oltre a ripetere la doglianza relativa all’errata individuazione dello scaglione applicabile e della liquidazione effettuata nell’ambito di detto scaglione, si deduce:
In particolare la voce “consultazioni col cliente” è stata riconosciuta una sola volta dal Tribunale mentre essa è dovuta anche dopo ogni sentenza non definitiva e dopo ogni ordinanza. Non sono stati riconosciuti i dovuti diritti per intervento alle operazioni del CTU designazione di CIP, richiesta documenti, ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria, registrazione atti, registrazione sentenza, accesso agli uffici.
Non sono state altresì riconosciute le spese vive di rilascio copia della sentenza pari ad Euro 28,96.
Il motivo è infondato, per la genericità dello stesso, non venendo indicati da quali elementi non contestati risultava che le attività in relazione alle quali sono stati richiesti i diritti di procuratore non liquidati fossero state effettivamente svolte.
Il quarto motivo, con il quale il ricorrente si duole della compensazione delle spese, viene ad essere assorbito.
In definitiva, va accolto il primo motivo, vanno rigettati il secondo ed il terzo motivo, mentre viene ad essere assorbito il quarto motivo.
In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo ed il terzo, dichiarata assorbito il quarto; in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, che provvedere anche alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010