Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3996 del 16/02/2021
Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3996
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –
Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11811-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.MONTI
PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FOLCHITTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCA MARRA, GIUSEPPE
MARRA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 43/2013 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,
depositata il 25/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa PIRARI VALERIA;
Avverso la sentenza n. 43/43/13 emessa dalla Commissione Tributaria
regionale della Lombardia, sez. 43, il 5/02/2013 e depositata il
25/03/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta
nella camera di consiglio del 05/11/2020 dalla Dott.ssa Pirari
Valeria.
Fatto
RILEVATO
che:
1. In seguito a verifiche sui versamenti in conto corrente nella disponibilità di C.E.A., di cui quest’ultimo non aveva dato alcuna giustificazione, l’Agenzia delle Entrate emise e notificò al predetto due avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005, con i quali era stato accertato maggior reddito professionale.
Impugnati gli atti da parte del contribuente con due distinti ricorsi, la C.T.P., previa loro riunione, accolse la domanda. Proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. pronunciò la cessazione delle materia del contendere con riferimento all’anno 2005, avendolo il contribuente nel frattempo definito ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, e rigettò il gravame con riguardo all’anno 2004.
2. Per la cassazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo. La parte contribuente si è costituita con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate ha depositato – prima che si tenesse l’odierna adunanza – istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la Direzione provinciale di Varese comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
2. Ritiene il collegio di potere accogliere tale istanza, dichiarando
l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. Non sussistono i presupposti per il contributo unificato.
PQM
Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021