Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3996 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 3996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20399/2012 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 86 PIANO 1 INT 5, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MARTIRE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO PULLI;

– ricorrente –

contro

Q.G., S.M., Q.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA, 2, presso lo

studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 799/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato MARTIRE Roberto, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato SACCONI GIOIA con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ASSENNATO Silvia, difensore dei resistenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 799/12 la corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda con la quale S.M. e Q.G. e C. avevano chiesto l’accertamento del loro diritto di proprietà esclusiva sui terreni utilizzati come giardino della loro abitazione, catastalmente rappresentati dalle particelle nn. (OMISSIS) del catasto del comune di Mornago, intestate a M.G.A..

Secondo la corte d’appello l’intestazione delle suddette particelle a M.G.A. doveva giudicarsi erronea, in quanto, in base alle risultanze della c.t.u. svolta in corso di causa, i fondi catastalmente rappresentati con tali particelle dovevano ritenersi esattamente identificati, in base alla descrizione dei relativi confini, nell’atto di acquisto dell’avente causa degli attori, signor Q.M., nonostante che in tale atto gli stessi risultassero erroneamente identificati in catasto con i numeri di particelle (OMISSIS). Sotto altro aspetto, la corte distrettuale ha disatteso la domanda di usucapione proposta in ordine a tali fondi dal M., condividendo il giudizio del primo giudice secondo cui le dichiarazioni dei testi escussi non fornivano la prova del possesso ultra ventennale del medesimo M..

La sentenza della corte ambrosiana viene impugnata per cassazione da M.G.A. sulla scorta di due motivi con il quale si denunciano, rispettivamente, i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Gli intimati hanno depositato controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 15.12.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, riferito promiscuamente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza gravata in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa non valutando adeguatamente le risultanze processuali.

Il motivo va disatteso.

In linea di diritto va sottolineato che, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa sezione, dalla quale il Collegio non intende discostarsi, in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell’atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti agli stessi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l’immobile e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene (sentt. nn. 9215/04, 9896/10); nè a diversa conclusione autorizzano i precedenti di questa stessa Corte citati dal ricorrente, perchè gli stessi riguardano situazioni di fatto – di indicazioni inadeguate ed imprecise in relazione ai confini – diverse da quella accertata nella sentenza gravata, nella quale, con giudizio di fatto non adeguatamente censurato, si accerta che “le coerenze identificano correttamente i beni acquistati”, pag. 4, penultimo cpv.).

Tanto premesso in linea di diritto, va poi considerato che le argomentazioni sviluppate nel mezzo di gravame in esame si risolvono in una critica del tutto generica della c.t.u.. La censura proposta con il motivo in esame, in sostanza, si appunta contro le conclusioni a cui è approdato il libero convincimento del giudice di merito e non contro eventuali vizi del percorso formativo di tale convincimento; essa cioè si risolve in una istanza di revisione, da parte della Corte di Cassazione, delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito. La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Col secondo motivo, riferito promiscuamente dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si denuncia la violazione dell’art. 1158 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza gravata in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa rigettando la domanda di usucapione senza valutare adeguatamente le risultanze processuali.

Anche tale motivo non può trovare accoglimento, perchè fa un riferimento del tutto generico alle “deposizioni rese dai testi escussi” (pag. 9, penultimo cpv., del ricorso), senza indicare precisamente quali deposizioni sarebbero state trascurate dal giudice territoriale, quale ne sia il contenuto e quali testi le abbiano rese e fa un riferimento altrettanto generico a documenti (una diffida del 20.10.99, una denuncia al comune di Mornago, una denuncia-querela del 4.3.00) dei quali nè riporta il contenuto nè specifica la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili (cfr. Cass. 22607/14). La formulazione del motivo, dunque, per un verso risulta irrispettosa del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione e, per altro verso, si risolve, al pari del primo motivo, in una irrituale richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie in sede di legittimità. In proposito va qui ribadito che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 16499/09).

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.000,90 oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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