Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3996 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. III, 08/02/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 08/02/2022), n.3996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – est. Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.K.P., (codice fiscale (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso,

dall’Avvocata Clementina Di Rosa, del Foro di Napoli, presso il cui

studio è elettivamente domiciliato in Napoli, Via G. Porzio Centro

direzionale, is. F/12.

– ricorrente –

contro

IL MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi

n. 12.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. 7788/2019, pubblicato

il 23/10/2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/9/2021 dal

Presidente, Dott. Giacomo Travaglino.

La Corte.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

– che il signor O., nato in (OMISSIS), ha chiesto alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4, ed in particolare:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

– che la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;

– che, avverso tale provvedimento, egli ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che lo ha rigettato con decreto reso in data 23.10.2019;

– che, a sostegno della domanda di riconoscimento delle cd. “protezioni maggiori”, il ricorrente, dinanzi alla Commissione territoriale, aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese – essendo figlio unico orfano di padre e di madre – dopo l’uccisione del padre da parte dello zio per questioni ereditarie, temendo di poter subire la stessa fine per mano dello stesso zio;

– che, in via subordinata, aveva poi dedotto l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento, in suo favore, della protezione umanitaria, in considerazione della propria – oggettiva e grave – condizione di vulnerabilità;

– che il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di tutte le forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, alla luce: 1) della scarsa credibilità del suo racconto del suo racconto, ritenuto generico, contraddittorio, non sufficientemente circostanziato e privo dei necessari elementi di riscontro per contestualizzare, a livello spaziale e temporale, le vicende narrate, attesane, inoltre, l’incongruenza logica; 2) della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiato, quanto della protezione sussidiaria in ciascuna delle tre forme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, in conseguenza tanto del giudizio di non credibilità del ricorrente (lettere a e b), quanto dell’inesistenza di un conflitto armato nel Paese di respingimento (lett. c); 3) dell’impredicabilità di un’effettiva situazione di vulnerabilità del richiedente asilo idonea a giustificare il riconoscimento dei presupposti per la protezione umanitaria;

– che il provvedimento è stato impugnato per cassazione dall’odierno ricorrente sulla base di 4 motivi di censura;

– che il Ministero dell’interno non si è costituito in termini mediante controricorso.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Col primo motivo, si censura il decreto impugnato per violazione e fa/sa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 – status di rifugiato e protezione sussidiaria (art. 360 c.p.c., n. 3).

Con il quarto motivo, il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili, volta che la difesa del ricorrente, nell’evocare le conseguenze della vicenda narrata dal richiedente asilo sotto il profilo del pericolo “di subire ulteriori violenze, oltre che trattamenti degradanti e disumani, non potendo far conto su un sistema di giustizia effettivo e capace di tutelare i suoi diritti e la sua incolumità” (f. 9 del ricorso), omette del tutto di impugnare efficacemente, secondo i crismi del gravame di legittimità, la valutazione di scarsa credibilità formulata dal Tribunale – il quarto motivo, difatti, non contiene nessuna specifica censura alla motivazione puntualmente e argomentatamente sviluppata dal giudice di merito ai ff. 5 e 6 del decreto, risolvendosi piuttosto in astratte petizioni di principio ed in irrilevanti citazioni di precedenti giurisprudenziali di merito – ciò che si pone ipso facto come ostativo al riconoscimento delle forme di protezione cd. “maggiori”, ad eccezione di quella prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anch’essa correttamente non riconosciuta dal tribunale alla luce delle COI (di data più recente rispetto a quelle allegate dal ricorrente) ritualmente acquisite agli atti ex officio (Report Easo giugno 2017 e ottobre 2018), il cui contenuto consentiva di escludere l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale nel territorio di provenienza del richiedente asilo (Edo State).

Col secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (art. 360 c.p.c., n. 3);

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis (art. 360 c.p.c., n. 3);

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono manifestamente infondati.

Dopo una defatigante esposizione di principi normativi e giurisprudenziali astrattamente applicabili alla fattispecie astratta della protezione umanitaria, la difesa del ricorrente, da un canto, torna a sottolineare la situazione di vulnerabilità del richiedente asilo senza darsi cura (né tantomeno di censurare efficacemente, come si è già osservato in precedenza) la valutazione di non credibilità espressa dal Tribunale, dall’altro riporta il contenuto di un sito “(OMISSIS)” – ritenuto irrilevante ai fini de quibus dalla costante giurisprudenza di questa Corte, dall’altro ancora non spende una sola parola sul (necessario) requisito dell’integrazione lavorativa, la cui pregnante (sia pur non esclusiva) rilevanza è stata a più riprese sottolineata da questa Corte, anche a sezioni unite (Cass. 4455/2008; Cass. s.u. n. 24413 del 2021).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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