Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3995 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3995 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16777-2012 proposto da:
CADEDDU GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato IACONO
QUARANTINO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BALLOI MAURIZIO, giusta mandato a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
ADDIS MARIANGELA, ADDIS RITA, ADDIS GIUSEPPE,
ADDIS ANGELINA, ADDIS GIOVANNI, ADDIS BENITO
SALVATORE, ADDIS FRANCESCA, ADDIS LUIGI, ADDIS
EUGENIO, ADDIS PATRIZIA, ADDIS ANGELO, BANCO DI
SARDEGNA SPA;

– intimati –

Data pubblicazione: 19/02/2014

avverso la sentenza n. 75/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI del 6.2.2012, depositata 1’8/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Ric. 2012 n. 16777 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art.
380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile
iscritto al R.G. 16777 del 2012;
“Rilevato che Mariangela Addis ed altri proposero davanti al

un titolo al portatore facente parte dell’eredità della
propria dante causa Maria Addis da essi ritenuto
verosimilmente smarrito come denunciato anche ai carabinieri
di Bosa il 1/4/94;
Rilevato,

altresì

che

il

Tribunale

di

Oristano,

sull’opposizione avverso il decreto presidenziale di
ammortamento, previa pronuncia parziale di reiezioni delle
eccezioni preliminari e pregiudiziali, accoglieva la domanda
proposta da Giancarlo Cadeddu e revocava il decreto;
Rilevato, peraltro, che Angelo Addis pur essendo indicato tra
i ricorrenti non risultava aver sottoscritto l’atto
introduttivo della procedura di ammortamento;
Considerato che avverso tale pronuncia proponevano appello
gli eredi Addis ed il Banco di Sardegna con impugnazione
incidentale;
Considerato, altresì, che la Corte d’Appello, in accoglimento
dell’appello annullava la sentenza parziale e quella
definitiva del Tribunale di Oristano, rilevando che Giancarlo

Tribunale di Oristano procedura di ammortamento relativa ad

Cadeddu aveva iscritto la causa a ruolo tardivamente oltre il
termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di
opposizione ai convenuti e che la costituzione tardiva dei
convenuti non poteva sanare il vizio riscontrata perché

costituzione;
Ritenuto che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione Giancarlo Cadeddu, affidandosi ai seguenti motivi:
nel primo motivo è stata censurata la violazione e falsa
applicazione degli artt. 165, 166 171 e 307 cod. proc. civ.
nonché il vizio di motivazione per essersi il giudice di
secondo grado illegittimamente ed immotivatamente discostato
dalla consolidata interpretazione dei predetti articoli
fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale
le disposizioni di cui all’art. 171 e 307 cod. proc. civ. non
si applicano quando i convenuti, ancorché costituiti
tardivamente, dimostrino di voler dare impulso al processo.
Ha precisato al riguardo il ricorrente che il vizio di
costituzione è stato sollevato per la prima volta in comparsa
conclusione, mentre nelle precedenti difese le parti
convenute avevano prospettato diverse eccezioni preliminari e
pregiudiziali, disattese con sentenza non definitiva di primo
grado, formulando altresì anche complete difese di merito.

finalizzata esclusivamente al rilievo del predetto difetto di

Nel secondo motivo è stata censurata la violazione e falsa
applicazione degli artt. 171, 307 e 354 cod. proc. civ.
nonché il vizio di motivazione per essersi la Corte d’Appello
discostata illegittimamente ed immotivatamente anche

costituzione tardiva dell’attore contumacia del convenuto, il
giudice d’appello è tenuto a decidere la causa nel merito
premiazione rinnovazione degli atti nulli. Peraltro, viene
osservato dalla parte ricorrente, che, nella specie non
ricorre l’ipotesi della contumacia di uno dei convenuti, in
quanto tutti gli eredi Addis, ancorché tardivamente si sono
costituiti nel giudizio di opposizione al decreto di
ammortamento: Anche Angelo Addis che non aveva sottoscritto
il ricorso per ammortamento risulta validamente costituito
nel giudizio di opposizione.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente
fondato. Preliminarmente deve osservarsi che nel procedimento
di primo grado di opposizione al decreto presidenziale di
ammortamento erano costituite con il patrocinio dell’avv.
Longheu tutte le parti convenute, compreso Angelo Addis che
non aveva sottoscritto il ricorso precedente ed era
limitatamente a tale fase di privo di rappresentanza. Le
difese svolte dai convenuti, tutti costituitisi tardivamente,
così come l’attore hanno avuto ad oggetto questioni
preliminari e pregiudiziali e questioni di merito. Soltanto

dall’orientamento secondo il quale nell’ipotesi di

in comparsa conclusionale è stata dedotto il difetto di
costituzione dell’attore ovvero quando la volontà comune dei
convenuti di dare impulso al processo era stata del tutto
dispiegata mediante le difese precedenti e nessun vulnus

dell’attore come facilmente rilevabile dall’ampio e completo
svolgimento delle attività difensive fin dagli atti
introduttivi del giudizio. Ne consegue l’insussistenza del
vizio di validità del procedimento e della sentenza di primo
grado affermato dalla Corte d’Appello. Tale orientamento,
r^

consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. N.
8878 del 1987; 7855 del 1994 e 9730 del 2000) ha il pieno
sostegno della dottrina largamente maggioritaria.
L’esame

del

secondo

motivo

risulta

assorbito

dall’accoglimento del primo.
Ritenuto infine che ove si condividano i predetti rilievi il
ricorso deve essere accolto.”
Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla
relazione e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, la
sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari
in diversa composizione perché decida anche in relazione alle
spese del presente procedimento;
P.Q.M.

difensivo era stato determinato dalla tardiva costituzione

La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione,
anche per le spese del presente procedimento.

2013.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre

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