Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3995 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 15/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.15/02/2017), n. 3995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26634/2012 proposto da:
T.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO
POLINARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
C.NE CLODIA 15, presso il proprio studio legale, che si rappresenta
e difende da sè medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13198/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 27/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato L.G. difensore di sè stesso che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30/9/08 il giudice di pace di Roma condannò il signor T.B. a pagare all’avvocato L.G. l’importo di Euro 2.198,41 (oltre Euro 1.784 ed accessori per spese di lite) a titolo di compenso per l’opera professionale da quest’ultimo prestata in favore del medesimo T. in una causa da lui instaurata, insieme con il Condominio di (OMISSIS) (di cui il T. era condomino), nei confronti della ditta F. costruzioni srl, costruttrice del fabbricato condominiale, per il risarcimento dei danni derivati da vizi e difetti del fabbricato.
Il T. appellò la sentenza del giudice di pace davanti al tribunale di Roma, che rigettò l’appello.
Avverso la sentenza del tribunale il T. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi.
L’avvocato L.G. ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per essere stato lo stesso iscritto a ruolo dopo il decorso del termine di 20 giorni dalla relativa notifica.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 6.12.16, per la quale solo il contro ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di improcedibilità sollevata dal contro ricorrente è fondata.
Dall’ esame del plico postale con cui il ricorso per cassazione è stato notificato – nelle forme di cui alla L. n. 53 del 1994 – all’avvocato L., difensore di se stesso, si rileva che tale plico venne ricevuto dal destinatario il 7.11.2012.
Il termine fissato dall’art. 369 c.p.c., per l’iscrizione a ruolo scadeva quindi il 27.11.12.
L’iscrizione a ruolo, risalente al 4.12.12 è pertanto tardiva e conseguentemente il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida, in Euro 1.300, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017