Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 39946 del 14/12/2021

Cassazione civile sez. III, 14/12/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 14/12/2021), n.39946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 32439-201.9 proposto da:

C.T.S., rappresentato e difeso dall’avvocato EDY

GUERRINI, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZINALE BOLOGNA SEZ. FORLI’ CESENA;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n 12;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n 4188/2019, depositata

il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.T.S., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era proprietario di un campo dove faceva il contadino e si presentava presso la sua abitazione una persona con tutta la sua famiglia che pretendeva di impossessarsi, con documenti falsi, dei suoi terreni: ne scaturiva una lite a seguito della quale il padre di questa persona decedeva e lui veniva accusato di averlo ucciso, ragione per cui – non potendo affrontare le spese del processo – era fuggito.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.

2. In relazione al principio sopra richiamato, tuttavia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto:

a. con il primo motivo, si deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e f.a. del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 con vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l’omessa attivazione dei doveri informativi ufficiosi: la censura si risolve in una inammissibile critica sulla motivazione resa in punto di credibilità che il Tribunale ha reso, conformandosi pienamente a quanto predicato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 in punto di credibilità, valutando il racconto in modo complessivo e non atomistico ed evidenziandone le numerose contraddizioni anche in relazione alla documentazione prodotta (cfr. pagg. 6 e 7 del decreto impugnato). La censura, pertanto, maschera una richiesta di rivalutazione di merito, non consentita in questa sede.

b. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) e art. 17. Il motivo deve ritenersi assorbito, in quanto la critica sul mancato riconoscimento della protezione sussidiaria non può prescindere dalla valutazione di credibilità del racconto: l’inammissibilità del primo motivo, pertanto, non pregiudica l’esame del secondo, per mancanza di decisività.

4. con il terzo motivo, si deduce, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. C): il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alla sussistenza di un conflitto armato nel paese di origine e deduce il mancato corretto adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, lamentando che il Tribunale avrebbe omesso di accertare le condizioni del paese di origine al momento in cui egli l’aveva abbandonato nonché l’attuale situazione in esso esistente. Tale censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia sul punto che ha accertato l’insussistenza di un conflitto armato nell’accezione coniata dalla giurisprudenza Eurounitaria attraverso il richiamo documentato di C.O.I. attendibili in successione cronologica relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr. pag. 8 del decreto impugnato), ed escludendo motivatamente che ricorressero i presupposti della fattispecie invocata. Ne’ le fonti informative richiamate dal ricorrente e le notizie da esse ricavabili consentono di condurre ad una diversa valutazione della situazione, essendo antecedenti alla decisione impugnata e non osservando, con ciò, quanto predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 che impone il riferimento a fonti ufficiali attendibili ed aggiornate alla data della decisione.

3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021

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