Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 39945 del 14/12/2021
Cassazione civile sez. III, 14/12/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 14/12/2021), n.39945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34922-2019 proposto da:
O.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
BRIGANTI;
– ricorrenti –
nonché contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 05/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. O.A., proveniente dal (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese in seguito alle persecuzioni e minacce subite a causa della sua omosessualità. La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento O.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 11839/2019 del 5 ottobre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) incoerente, contraddittoria e pertanto non attendibile la narrazione del richiedente asilo non essendo stato in grado di collocare temporalmente ed in modo convincente gli eventi relativi alla sua omosessualità.
Secondo il giudice di merito dall’analisi congiunta delle dichiarazioni rese dinanzi ai commissari con quelle espresse in udienza erano emerse numerose contraddittorietà circa le esperienze sessuali, le relazioni avute con altri uomini, la consapevolezza dell’accusa per omosessualità che non consentivano di ritenere credibile il richiedente asilo.
Il giudice ha altresì osservato che neppure il tesseramento presso associazioni che si occupano dei diritti di comunità (OMISSIS) può considerarsi indice univoco circa l’orientamento sessuale essendo tale affiliazione aperta anche a soggetti eterosessuali;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, inoltre, non ha allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro.
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di un fondato pericolo per richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti anche alla luce della presenza nello stato d’origine di istituzioni in grado di tutelarlo in caso di effettivo e concreto pericolo.
Quanto alla situazione socio-politica in (OMISSIS) dalle fonti risultava una democrazia ben funzionante da circa vent’anni tale da essere il paese un modello per l’intero continente africano;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine. Il giudice ha altresì ritenuto che l’espletamento di una attività lavorativa sul territorio nazionale, ancorché durevole, non è sufficiente da sola a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da O.A., con ricorso fondato su cinque motivi illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
3.1. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
4. 1 primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente anche in considerazione del fatto che il terzo motivo si sostanzia nella trascrizione di intere parti del primo, senza una vera autonomia logica, mentre il secondo deduce quale omessa motivazione, le medesime questioni proposte nel primo motivo quali violazioni di legge. Censurano il rigetto dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
In sintesi il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ingiustamente ritenuto contraddittorie le dichiarazioni del richiedente asilo ed abbia preso, a comprova delle richieste di protezione, acquisizioni documentali che non erano alla sua portata. Deduce altresì l’omesso svolgimento di un “vero” interrogatorio libero dinanzi al Tribunale ed infine sostiene che il Tribunale non si sarebbe basato su dati aggiornati relativi alla condizione degli (OMISSIS) in (OMISSIS) e che comunque quelle a disposizione confermano il rischio cui è esposta detta comunità.
Lamenta, ancora, l’omessa considerazione di motivate circostanze relative alla sua vita personale, come la relazione sentimentale con il cittadino S. ed in generale la illogicità della motivazione per l’impossibilità di comprendere in che modo egli avrebbe dovuto provare il suo orientamento sessuale.
4.1 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione del artt. 6 e 13 CEDU e art. 47Carta di Nizza.
4.2. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 47 Carta di Nizza e art. 46 Direttiva Europea n. 2013/32.
Sostiene che, nel caso in cui si dovesse ritenere retroattivo il D.L. n. 113 del 2018, la fattispecie in esame dovrebbe comunque trovare protezione ai sensi dell’art. 10 Cost..
5. I primi tre motivi di ricorso congiuntamente esaminati sono fondati.
La motivazione del Tribunale laddove non ritiene credibile il ricorrente in relazione alla sua condizione di omosessuale si espone ai vizi dedotti in ricorso. In tema di protezione internazionale, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei
criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto che deve essere valutato in modo complessivo e non atomistico.
La Corte di Giustizia nella sentenza del 2 dicembre 2014, cause da C-148/13 a C-150/13 ha posto dei limiti in relazione alla modalità di valutazione dell’orientamento sessuale, stigmatizzando le nozioni stereotipate concernenti la condizione omosessuale, pena la violazione dei principi di tutela della dignità umana salvaguardati dalla carta dell’unione.
In primo luogo il Tribunale non ha svolto alcun accertamento circa la situazione degli omosessuali in (OMISSIS) venendo meno al suo dovere di cooperazione istruttoria.
In secondo luogo ha onerato il richiedente asilo di adempimenti istruttori che non rientravano nei suoi poteri (acquisizione di una denuncia per stupro presentata nei suoi confronti presso le autorità locali).
In terzo luogo non ha considerato la documentazione versata in atti, comprovante detta omosessualità (fotografie, tesseramento, relazione Arcigay di Ancona ecc.).
Risultano pertanto fondate le doglianze del ricorrente con assorbimento dei restanti motivi di ricorso.
6. Pertanto la Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti altri, come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti altri, come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021