Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 39944 del 14/12/2021
Cassazione civile sez. III, 14/12/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 14/12/2021), n.39944
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 35747/19 proposto da:
-) F.W., elettivamente domiciliato a Civitanova Marche,
via Enrico Fermi n. 3, presso l’avvocato Giuseppe Lufrano, che lo
difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Ancona 16.10.2019 n. 12305;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. F.W., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo essere stato falsamente accusato, e per questa ragione anche detenuto, di avere ucciso il proprio datore di lavoro.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento F.W. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Ancona, che la rigettò con decreto 16 ottobre 2019 n. 12305.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da F.W. con ricorso fondato su due motivi, a ministero dell’avvocato Giuseppe Lufrano. Successivamente il medesimo provvedimento è stato impugnato con un secondo ricorso, a ministero dell’avvocato Nicoletta Pelinga, fondato su quattro motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dar conto dei motivi del primo ricorso (quello proposto col ministero dell’avvocato Giuseppe Lufrano), in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
Tale norma stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, e che a tal fine il difensore “certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 18486 del 30.6.2021, hanno stabilito che tale norma deve essere interpretata nel senso che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la procura deve contenere:
a) l’esplicita indicazione della data in cui la procura è stata conferita;
b) l’esplicita certificazione del difensore della autenticità della suddetta data. Nel caso di specie, il difensore ha attestato l’autenticità della sottoscrizione del cliente, ma non l’autenticità della data. Il ricorso di conseguenza, alla luce del suddetto principio, va dichiarato inammissibile.
2. Il secondo ricorso (quello proposto col ministero dell’avv. Nicoletta Pelinga) è anch’esso inammissibile, in quanto la proposizione del primo ricorso ha consumato il potere di impugnazione.
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
(-) decidendo sui ricorsi riuniti, li dichiara entrambi inammissibili;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021