Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3994 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3994 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 16705-2012 proposto da:
TUCCI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato RIBAUDO
SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALGANI
ALDO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FERRARI OLIVIERO, PAOLA BONVICINI, SERVICE CASA
SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati avverso la sentenza n. 912/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 22.6.2011, depositata 1’1/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

Data pubblicazione: 19/02/2014

udito per il ricorrente l’Avvocato Sebastiano Ribaudo (per delega avv.

/

/

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,

Ric. 2012 n. 16705 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

Aldo Algani) che si riporta agli scritti.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex at.
380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile
iscritto al R.G. 16705 del 2012;
“La s.r.l. Service Casa chiedeva in primo grado il pagamento

immobile a Oliviero Ferrari e Paola Bonvicini. In comparsa
conclusionale la difesa della Service casa dichiarava che la
società era stata cancellata ex art. 2495 cod. civ. dal
registro delle imprese. Contestualmente ai fini della
prosecuzione del giudizio si costituivano Sergio Tucci in
qualità di cessionario del credito e Fausto Corna in qualità
di liquidatore della società cancellata. Il tribunale
dichiarava la carenza di legittimazione attiva del Corna, la
carenza di legittimazione passiva della Bonvicini e la valida
costituzione del Tucci in qualità di cessionario del credito,
accogliendo la domanda.
La Corte d’Appello, sollecitata dall’impugnazione del Ferrari
e della Bonvicini riteneva al contrario improponibile la
domanda nei confronti degli appellanti da parte del Tucci, il
quale in qualità di cessionario del credito era legittimato
ad intervenire nel processo ma entro i limiti temporali
stabiliti nell’art. 268 cod. proc. civ., ovvero entro
l’udienza di precisazione delle conclusioni. Poiché la
costituzione del cessionario era intervenuta successivamente

di un compenso da mediazione in relazione all’acquisto di un

a

tale

sbarramento,

la

domanda

doveva

ritenersi

improponibile.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione
Sergio Tucci affidandosi ai due seguenti motivi:
Nel primo motivo viene censurata la violazione e falsa

applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte
d’Appello rilevato d’ufficio l’improponibilità della domanda
per intempestività dell’intervento del terzo ex art. 268 cod.
proc. civ., essendo mancata una specifica domanda sul punto.
Peraltro pur volendo considerare la questione posta come
rilevabile d’ufficio sarebbe stato necessario attivare
preventivamente il contraddittorio su tale profilo ex art.
102 secondo comma novellato cod. proc. civ., e con
riferimento ai procedimenti instaurati prima dell’entrata in
vigore della legge n. 69 del 2009, alla luce dell’ampia e
stratificata elaborazione giurisprudenziale sul punto.
2)

Nel secondo motivo viene censurata la violazione e falsa

applicazione degli artt.111 e 268 cod. proc. civ. per aver
erroneamente qualificato la partecipazione in causa del
successore a titolo particolare nel diritto controverso ex
art. 111 cod. proc. civ. alla stregua di un intervento ex
art. 105 cod. proc. civ. In tale fattispecie, secondo il
ricorrente non si configura alcuna delle situazioni
(intervento autonomo od adesivo) previste dall’art. 105 cod.

l)

proc. civ. in quanto il successore non assume la posizione di
terzo ma di effettivo ed unico titolare del diritto
controverso.
Successivamente

il

ricorrente

ha

depositato memoria

Si ritiene di esaminare preliminarmente il secondo motivo di
ricorso in quanto manifestamente fondato, e,
conseguentemente, idoneo a determinare l’assorbimento del
primo.
Deve essere preliminarmente precisato che la non contestata
cessione del credito sociale al Tucci nella fase attiva della
società s.r.l. Service casa, priva di rilievo nel presente
giudizio tutte le questioni relative alle conseguenze sul
procedimento in corso nel quale si controverta di un credito
sociale, dell’intervenuta cancellazione della società.
L’esame deve pertanto limitarsi all’ammissibilità della
costituzione del Tucci in qualità di cessionario del credito
sociale, dopo la consumazione dell’udienza di precisazione
delle conclusioni, tenuto conto che l’estinzione della
società è intervenuta anteriormente a tale costituzione, con
conseguente superfluità della richiesta e del provvedimento
di estromissione del dante causa. Secondo quanto affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte

“Ogni qualvolta la

cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento,

difensiva.

l’attività sino a quel momento svolta e le pronunce
eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell’art. 111
cod. proc. civ. e non nell’art. 105 cod. proc. civ.,
assumendo il successore a titolo particolare nel diritto

(Cass. 15674 del 2007; in termini anche Cass. 2000 del 1999;
Cass. 9119 del 2001; Cass. 2889 del 2002; con riferimento
all’inapplicabilità delle preclusioni previste
dall’applicazione del rito lavoristico: Cass. 8700 del 2009).
Il principio espresso è del tutto coerente con l’orientamento
del tutto consolidato che consente al successore a titolo
particolare nel diritto controverso di proporre impugnazione
avverso la sentenza di primo grado sfavorevole al proprio
dante causa (tra le più recenti Cass. 9298 del 2012), proprio
in virtù della sua qualità di parte e non di terzo.
Pertanto, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso,
previo assorbimento del primo motivo, deve essere accolto, la
sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia
in diversa composizione perché decida anche in relazione alle
spese del presente procedimento.”
Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla
relazione, e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto,
la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di

controverso la posizione di parte e non quella di terzo.

Brescia in diversa composizione, anche per le spese del
presente procedimento;
P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione,
anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2013.

La Corte,

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