Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3994 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.3994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4112-2005 proposto da:

M.G. (OMISSIS), V.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARONI ADRIANO;

– ricorrenti –

contro

C.M.T.Z. (OMISSIS) vedova

C., C.N. (OMISSIS), C.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A.

CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACHIN FABIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1042/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato PRASTARO Ermanno, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto il rigetto del gravame e adverso la sentenza proposta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1993, M.G. e V.F. convenivano di fronte al tribunale di Padova l’arch. C. I. assumendo di nulla dovergli a titolo di prestazioni professionali, a fronte di sue richieste di pagamento di L. 62.451.992 a tale titolo in relazione all’acquisto della loro casa e chiedevano fosse accertata l’insussistenza del debito; il C., costituitosi, asseriva invece che gli era dovuto l’onorario richiesto essendo state rese le prestazioni professionali di progettista e direttore dei lavori, non comprese in alcun modo nel rapporto di compravendita della casa degli attori.

Nel 1994, a causa in corso, il C. chiedeva ed otteneva dal Presidente del tribunale di Padova decreto ingiuntivo per L. 40.203.710, per prestazioni professionali; i M.- V. proponevano opposizione e di due giudizi venivano riuniti.

Con sentenza del 2001, l’adito Tribunale accoglieva l’opposizione e riteneva insussistente ogni altra ragione di credito dei C., in ragione del fatto che il pagamento della casa comprendeva ogni altra pretesa. Il C. proponeva appello cui resistevano le controparti.

Con sentenza in data 24.5/11.6.2004, la Corte di appello di Venezia rigettava l’opposizione e condannava pertanto i M.- V. al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Osservava la Corte lagunare, incontestato il fatto che il C. aveva svolto opera professionale di pregettazione e direzione lavori in ordine alla casa dei M.- V., che la tesi degli allora appellati era contraddetta dal fatto che costoro avevano commissionato lavori per la casa ad una impresa terza; gli stessi sarebbero risultati committenti di opere di impiantistica in altre occasioni; avrebbero pagato quattro fatture al C. riportanti l’oggetto progettazione e direzione lavori. La tesi del primo giudice secondo cui tutto ciò sarebbe avvenuto a fini fiscali non risultava dimostrata.

L’intero iter della complessa vicenda non suffragava la tesi degli appellanti anche in ragione del fatto che gli stessi non avevano prodotta fattura alcuna relativa all’acquisto della casa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i M.- V. sulla base di un solo motivo; resistono con controricorso C. M.T.Z., N. e M., quali eredi di C. I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo su cui il presente ricorso si articola è intestato a vizio di motivazione. In buona sostanza, si sostiene che le ragioni addotte dalla Corte lagunare sarebbero insufficienti ed erronee, laddove le stesse si rifanno a elementi quanto meno recessivi rispetto alla ricostruzione della vicenda quale operata dal primo giudice. Va subito rilevato che in ricorso non si riportano neppure riassuntivamente le ragioni che il tribunale aveva posto a fondamento della sua decisione di segno opposto, se non per dire che il primo giudice aveva ritenuto che le prestazioni professionali del C. erano da considerarsi comprese nel prezzo stabilito per la compravendita; ora, un siffatto modo di contrastare la valenza della decisione impugnata viola senza alcun dubbio il principio di autosufficienza del ricorso.

Questa era comunque la originaria tesi degli odierni ricorrenti, cui la sentenza impugnata ha opposto che erano state pagate al C. fatture per prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori, e che altre prestazioni per compimento di opere edili relative alla stessa casa erano state commissionate ad imprese terze, elementi questi che contrastavano con la tesi di un prezzo della casa fissati “chiavi in mano”.

Ma l’argomento su cui si poggia la ricostruzione probatoria effettuata dalla Corte è anche quello che si basa sul fatto che non era stata prodotta alcuna fattura relativa ai pagamenti effettuati per la casa, cosa questa che implicitamente ma chiaramente comporta che non vi sarebbe prova che le prestazioni professionali del C. fossero effettivamente comprese nel prezzo pagato, anche alla luce del fatto che la scrittura del (OMISSIS) non risulta nemmeno riportata in ricorso come, sempre in ragione del requisito dell’autosufficienza de ricorso, avrebbe dovuto essere fatto, attesa la asserita pregnanza di tale documento ai fini che ne occupano.

Nè le “facilità burocratiche” addotte dal C. e riprese nella sentenza impugnata, che ha per contro ritenuta indimostrata la tesi secondo cui un siffatto contorto svolgimento anche cartaceo della vicenda fosse dovuto a imprecisati fini fiscali, appare l’unico argomento utilizzato per l’accoglimento dell’appello.

In definitiva, non è sufficiente a svilire la valenza di un iter argomentativo che si basa su elementi non smentiti la sussistenza di una possibile diversa ricostruzione dei fatti, favorevole, in ipotesi a chi la propone.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in 1.700,00 Euro, di cui 1.500,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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