Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3993 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3993 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 19303-2016 proposto da:
PRATI MANUELA, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARCELLO CALCAGNO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PRATI GIANFRANCO, PERON ROSELLA, PRATI MARIA
CRISTINA, PRATI PAOLA, PRATI LORENZO, FLORESCU MIRELA,
PRATI RITA, PRATI FILIPPO, PRATI FEDERICO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO CAPONETTI, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FRANCESCO GILARDI,
GIORGIO FASSINO giusta procura in calce al controricorso;
– con troricorrenti –

Data pubblicazione: 19/02/2018

avverso la sentenza n. 399/2015 della CORTE D’APPELLO di
TRENTO, depositata il 22/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

donazione effettuata dal defunto Prati Paolo Maria in favore dei
sei figli, Prati Manuela si costituiva in giudizio chiedendo in via
riconvenzionale, e previa chiamata in causa degli altri fratelli,
Prati Filippo e Federico, nonché di Florescu Mirela e Peron
Fiorella, di procedersi alla divisione anche delle altre proprietà
indivise, previa riduzione delle disposizioni liberali lesive della
quota di riserva.
Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di
Rovereto con la sentenza n. 118 del 22 marzo 2012, accoglieva
la domanda di scioglimento della comunione, e respingeva la
domanda di riduzione.
La Corte d’Appello di Trento con la sentenza non definitiva n.
399 del 22/12/2015, disattendeva i numerosi motivi di appello
concernenti la divisione dei beni, con eccezione del solo motivo
afferente la divisione del solaio e del sottotetto (per la quale
disponeva un supplemento di istruttoria), e rigettava il
gravame proposto da Prati Manuela riguardante la domanda di
riduzione.
Il Tribunale, infatti, aveva argomentato per il rigetto della
domande de quibus osservando in primo luogo che l’appellante
non aveva allegato entro quali limiti la quota di riserva era
stata lesa, non avendo indicato con esattezza il valore della
massa ereditaria e della sua quota di legittima, e si era limitata
ad elencare le donazioni effettuate dal de cuius e le somme di
denaro relitte. Lo stesso Tribunale aveva evidenziato altresì

Ric. 2016 n. 19303 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -2-

Nell’ambito di un giudizio di divisione dei beni già oggetto della

che la domanda si palesava comunque infondata alla luce degli
accertamenti peritali esperiti.
La sentenza di appello riteneva di dover prestare adesione,
come già il giudice di prime cure, all’orientamento
giurisprudenziale che intende in maniera rigorosa l’onere di

riduzione.
Nel ricorso si sottolineava che il precedente della Corte di
Cassazione n. 13310/2002 era frutto di una confusione da
parte dei redattori della massima tra il principio di diritto
affermato ed un’allegazione difensiva delle parti, ma lo stesso
principio era stato poi ribadito anche in successive pronunce
che non apparivano a loro volta fuorviate dall’errore in
questione.
Ne consegue che il legittimario che agisca in riduzione ha
l’onere di provare rigorosamente sia la consistenza dell’asse
ereditario sia la conseguente lesione dei diritti di legittimario,
comprovando cioè tutti gli elementi occorrenti per stabilire se
sia intervenuta ed in che misura, la lesione della riserva.
Nella specie, la comparsa di risposta contenente la domanda
riconvenzionale di riduzione, dopo avere manifestato l’intento
dell’appellante di far valere il proprio diritto alla quota di
riserva, elencava le donazioni effettuate in vita dal de cuius in
favore della moglie e dei figli, limitandosi però a fornire i soli
identificativi catastali delle particelle, senza indicare il loro
ordine cronologico, sebbene tale elemento sia fondamentale in
ragione del criterio di riduzione delle donazioni, suscettibili di
essere aggredite partendo dall’ultima in ordine cronologico.
Del pari risultava omessa qualsivoglia indicazione in ordine al
valore delle singole donazioni, asserendosi apoditticamente che
le stesse avevano compromesso la quota di riserva.

Ric. 2016 n. 19303 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -3-

allegazione e di prova a carico della parte che agisce in

Inoltre, non andava trascurato il fatto che la stessa convenuta
aveva sottaciuto l’esistenza di alcune donazioni in suo favore
(donazione indiretta di un immobile in Sanremo e donazioni in
denaro) delle quali lo stesso de cuius aveva fatto menzione nel
testamento.

riconvenzionale alle prescrizioni imposte dalla legge per la
proposizione della domanda di riduzione dava quindi contezza
del rigetto della domanda stessa, il che esimeva la Corte
d’Appello dal dover fornire risposta agli altri rilievi mossi con il
gravame che investivano direttamente i criteri di stima dei
beni, in ragione della riscontrata infondatezza anche nel merito
della domanda di riduzione.
Prati Manuela ha proposto ricorso per la cassazione di tale
sentenza sulla base di un motivo.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Con un unico motivo di ricorso si denunzia la violazione degli
artt. 553 e ss. e 2697 c.c. e degli artt. 163-164 e 167 c.p.c.
Rileva la ricorrente che erroneamente era stata ritenuta
preclusa la disamina nel merito delle critiche mosse alla
sentenza del Tribunale circa il rigetto della domanda di
riduzione, sul presupposto che fosse carente a monte la rituale
formulazione della domanda, alla luce delle prescrizioni
elaborate dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Invero, pur dandosi atto della sostanziale correttezza del
principio affermato in punto di allegazione e prova della
esistenza della lesione (in relazione al quale si richiama Cass.
n. 20830/2016, a mente della quale il legittimarlo che propone
l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è
stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza
il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di

Ric. 2016 n. 19303 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -4-

La mancata corrispondenza del tenore della domanda

legittima violata dal testatore, avendo l’onere di allegare e
comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in
quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva
oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule
sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima,

disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute
in vita dal “de cuius”; nonchè Cass. n. 1357/2017), si deduce
l’invalidità della decisione perché / nel valutare la corretta
formulazione della domanda/ si sarebbe fatto riferimento
unicamente al contenuto della comparsa di risposta.
Si assume, a contrario, che la carenza originaria della domanda
ben poteva essere emendata alla luce dei successivi elementi
di specificazione apportati nel corso del giudizio, richiamandosi
a tal fine quanto affermato da questa Corte nella sentenza n.
13385/2011, che avrebbe addirittura permesso anche in grado
di appello di avanzare richieste finalizzate alla corretta
ricostruzione del relictum e del donatum.
Il motivo non può essere accolto.
Ed, invero, anche a voler superare il difetto di specificità della
formulazione del ricorso nella parte in cui si assume
genericamente che vi sarebbero state delle integrazioni della
incompletezza (riconosciuta) della domanda originaria,
omettendosi di specificare, in violazione del principio di
specificità, con quali atti sarebbe avvenuta la dedotta
integrazione (cfr. al riguardo Cass. S.U. n. 8077/2012, secondo
cui anche laddove venga dedotto un error in procedendo che
investe il giudice di legittimità del potere di esaminare
direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda,
si impone che in ogni caso la censura sia stata proposta dal
ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal

Ric. 2016 n. 19303 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -5-

previa determinazione della medesima mediante il calcolo della

codice di rito ed in particolare, in conformità alle prescrizioni
dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ.), ritiene il Collegio che il
precedente indicato dalla ricorrente non possa ritenersi
espressivo di principi condivisibili, non tenendo conto in

anche in tale materia del regime delle preclusioni di cui al
codice di rito.
In tal senso la novella di cui alla legge n. 353 del 1990, ha
visto affermare la sua applicabilità anche al giudizio di divisione
come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite nella
sentenza n. 14109/2006, ed i principi affermati in tale
circostanza sono stati poi ribaditi anche dalla successiva
giurisprudenza della Corte la quale da ultimo ha affermato
(Cass. n. 22274/13) che nel giudizio di divisione ereditaria,
qualora l’attore – nel replicare alla domanda riconvenzionale di
collazione proposta dal convenuto – deduca la nullità di altra
donazione, effettuata dal “de cuius” in favore di costui, formula
non già una mera precisazione della domanda, bensì
un’eccezione di merito in senso proprio, che, come tale, deve
essere proposta non con la memoria assertiva di cui al quinto
comma dell’art. 183 cod. proc. civ. (nel testo applicabile
“ratione temporis”, anteriore alla novella di cui all’art. 2,
comma 3, lettera c-ter, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80),
bensì entro l’udienza di trattazione, ai sensi del quarto comma
del medesimo articolo. Nella motivazione il Collegio ha
ricordato che, secondo quanto precisato alle Sezioni Unite, le
caratteristiche del procedimento divisorio – rappresentate dalla
finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con
riferimento all’intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilità

Ric, 2016 n. 19303 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -6-

particolare della necessità di dover fare puntuale applicazione

che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza
che, sull’accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto
divisionale – non sono di per sè sufficienti a giustificare
deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il
normale giudizio contenzioso.

29372/2011, che appare evidentemente diretta ad arrestare la
tendenza che pur si era manifestata, anche dopo l’intervento
delle SS.UU., di individuare delle maglie attraverso le quali far
penetrare i nova nel giudizio di divisione (come appunto
isolatamente affermato da Cass. n. 13385/2011 richiamata
dalla difesa della ricorrente).
Ritiene il Collegio che debba darsi sicuramente continuità
all’orientamento delle Sezioni Unite, da ultimo ribadito da Cass.
n. 14756/2016, in tema di tempestività dell’istanza di
attribuzione ex art. 720 c.p.c., sicchè dovendo anche il potere
di specificazione della domanda (nel caso di specie
riconvenzionale) manifestarsi nel rispetto delle preclusioni, non
appare idonea a denotare l’erroneità della decisione gravata la
semplice affermazione che nel corso del giudizio di primo grado
vi sarebbe stata un’integrazione della domanda, essendo tale
asserzione, come detto, del tutto generica quanto
all’individuazione degli atti processuali con i quali ciò sarebbe
avvenuto, onde poter riscontrare se la deduzione sia avvenuta
a preclusioni già maturate o meno.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre

Ric. 2016 n. 19303 sez. M2 – ud. 18-01-2018 -7-

In linea con tale precedente si pone anche Cass. n.

2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,

quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi C
3.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari
al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co.

1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del
contributo unificato dovuto per il ricorso _i pn-irale) a norma
dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA