Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3993 del 19/02/2010
Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 19/02/2010), n.3993
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7047-2004 proposto da:
ICA FOODS SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 185, presso
lo studio dell’avvocato VERSACE RAFFAELE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SAVI FIORELLA;
– ricorrente –
e contro
ELMY’S BEAUTY LABORATORY SRL SRL VVC INVEST (OMISSIS), PARFUMS
ROCHAS SPA;
– intimati –
sul ricorso 10339-2004 proposto da:
ELMY’S BEAUTY LABORATORY SRL ora SRL VVC INVEST (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato
PETRAROJA PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCINI ANDREA;
– controricorrente ric. incidentale –
e contro
ICA FOODS SPA, PARFUMS ROCHAS SPA IN LIQUIDAZIONE in persona dei
rispettivi legali rappresentanti, A.F. in qualità di
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore della PARFUMS ROCHAS
SPA IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2521/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/05/2003;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DESTRO Carlo con le quali visto l’art. 375 c.p.c.,
chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione -sezione seconda,voglia
dichiarare inammissibili i ricorsi principale e incidentale.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
visto il ricorso proposto dalla società ICA Foods s.p.a., nei confronti della società Elmy’s Beauty Laboratory s.r.l., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2521 del 28.3.2003, pubblicata il 28.5.2003;
visto il controricorso, contenente ricorso incidentale, proposto dalla suddetta intimata;
vista l’ordinanza interlocutoria del 21.2.2008, con la quale questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti della società Parfums Rochas s.p.a., attrice in primo grado ed appellata in secondo, non estromessa dal processo pur a seguito dell’intervento ex art. 111 c.p.c. dell’odierna ricorrente;
rilevato che le parti costituite non hanno ottemperato alla disposta integrazione, omettendo di provvedere alle notificazioni dei rispettivi ricorsi entro il concesso termine di gg. 180;
ritenuta pertanto l’inammissibilità di entrambi i ricorsi, attesa l’inscindibilità del giudizio nei confronti della suddetta litisconsorte;
ritenuto che l’esito del processo, in ragione dell’inerzia di entrambe le parti costituite, comporta l’integrale compensazione delle relative spese;
dato atto delle conformi conclusioni del P.G., cui non ha fatto seguito alcuna replica delle parti.
PQM
Riuniti i reciproci ricorsici dichiara entrambi inammissibili ed interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010