Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3992 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3992 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 19/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 20265-2015 proposto da:
REGGIANI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI
LORENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIORGIO FRANCIOSA;

– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso J’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente sul ricorso 19431-2016 proposto da:

4.

REGGIANI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI
LORENTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIORGIO FRANCIOSA;

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente

sul ricorso 20017-2016 proposto da:
MODESTI ORSOLINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI
LORENTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIORGIO FRANCIOSA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1142/28/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 24/02/2015;
avverso la sentenza n. 489/38/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA depositata il 29/01/2016;
Ric. 2015 n. 20265, Ric. 2016 nn. 19431 e 20017, sez. MT – ud. 10-01-2018

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 486/38/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Rilevato che Reggiani Roberta ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla
CTR del Lazio indicata in epigrafe, che aveva confermato la
legittimità di una ripresa a tassazione per imposta di registro in
relazione all’accertato maggior valore di un cespite immobiliare
a carico di Reggiani Roberta, dante causa della società
acquirente Alfa Immobiliare s.r.I.;
Rilevato che l’Agenzia delle entrate si è costituita con
controricorso e che la ricorrente ha depositato memoria;
Rilevato che il procedimento è stato rinviato a nuovo ruolo con
ordinanza del 9.3.2017, non risultando comunicata all’Agenzia
delle entrate l’udienza camerale fissata;
Rilevato che con memoria la ricorrente ha dichiarato di avere
aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n.
193/16 chiedendo la riunione del presente procedimento a
quelli connessi recanti i nn. 20017/16 e 19431/2016 R.G.
rispettivamente proposti da Modesti Orsolina e Reggiani
Andrea;
Rilevato che i ricorsi da ultimo indicati, vertendo sul medesimo
avviso di liquidazione, vanno riuniti al procedimento
n.20265/2015 e possono essere decisi contestualmente;
Considerato che i ricorrenti, muniti dello stesso difensore, con
memoria del 4.2.2018, hanno dichiarato di avere aderito alla
definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. n. 193/16, convertito
nella legge n. 225/16 ed hanno contestualmente depositato
Ric. 2015 n. 20265, Ric. 2016 nn. 19431 e 20017, sez. MT – ud. 10-01-2018

Fatti e motivi della decisione

avviso di pagamento relativo all’importo di euro 48.557,46
chiedendo la cessazione della materia del contendere;
Considerato che il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene
che i tre giudizi devono essere dichiarati estinti, estendendosi il
pagamento effettuato da Reggiani Roberta agi altri obbligati

all’art. 92 c.p.c.
Considerato che nella presente vicenda processuale, atteso
l’esito della lite, non sussiste la debenza del doppio del
contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/2002 (Cass. ord. n. 23175/15).
P.Q.M.
Dispone la riunione dei procedimenti nn. 20017/16 e
19431/2016 a quello recante il n.20265/2015.
Dichiara estinti i tre giudizi riuniti.
Spese compensate.

solidali e che sussistano le ragioni di compensazione di cui

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