Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3992 del 19/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3992 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 7704-2012 proposto da:
KAPANADZE GIORGI, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
–
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
QUATTRONE FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA,
QUESTORE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA,
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati avverso il decreto nel procedimento R.G. 2078/2011 del GIUDICE
DI PACE di LAMEZIA TERME, depositato il 19/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Data pubblicazione: 19/02/2014
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art.
380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento iscritto al
R.G. 7704 del 2012;
“Considerato che questa corte, accertata la nullità della
confronti del Questore e del Prefetto, in persona degli
organi, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza;
rilevato che in data 29 gennaio 2013 la suddetta ordinanza
veniva comunicata ex art 366, ultimo comma c. p. c. mediante
fax al difensore di parte ricorrente con esito positivo e che
in data 31 gennaio 2013 veniva notificata presso la
cancelleria della Corte di Cassazione, non essendo stato
eletto domicilio in Roma;
che allo stato degli atti non risulta che il ricorrente abbia
ottemperato all’ordine di rinnovazione della notifica, in
quanto non è stato depositato presso la cancelleria di questa
Corte il ricorso notificato;
ritenuto che, quando la Corte di Cassazione abbia ordinato il
rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo
termine per provvedervi ai sensi dell’art. 291 c. p. c., il
mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro
venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta
l’inammissibilità e non l’improcedibilità del ricorso stesso,
notifica del ricorso, ne aveva ordinato il rinnovo nei
in applicazione del principio di cui all’art. 371 bis c. p. c.
(ex multis: Cass. n. 13094 del 25/07/2012);
che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile.”
relazione;
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2013.
Ritenuto che il collegio aderisce senza rilievi alla