Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3992 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 19/02/2010), n.3992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23541-2005 proposto da:

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO

CENTRALE REPRESSIONE FRODI in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

M.D.;

– intimato –

sul ricorso 26513-2005 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI SVEVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CESCHINI VITO;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI ISPETTORATO

CENTRALE REPRESSIONE FRODI in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1580/2005 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dep. il 11 maggio 2005 il Tribunale di Salerno accoglieva l’opposizione proposta da M.D. avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento della somma di L. 592.554.666 perchè, in violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3 aveva percepito o fatto percepire o concorso alla percezione di indebiti aiuti comunitari.

Avverso tale decisione propone a ricorso per cassazione il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale Repressioni Frodi sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso l’intimato, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale va dichiarato improcedibile per tardività del deposito che, essendo stato effettuato il 11 ottobre 2005, è avvenuto oltre il termine di venti giorni prescritto dall’art. 369 cod. proc. civ.:

il suddetto termine decorreva dalla notifica del ricorso effettuata il 19 settembre 2005 all’avv. Vito Ceschini che era uno dei due procuratori del M. costituiti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale. Al riguardo va considerato che in caso di mandato alle liti conferito a più difensori ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, come è appunto nella specie in cui – in assenza di una espressa ed inequivoca previsione che l’attività difensiva dovesse essere compiuta congiuntamente dai due legali – deve ritenersi che gli avvocati Vito Ceschini e Luigi Paolo Giella avevano il potere di compiere disgiuntamente gli atti relativi alla rappresentanza e difesa. Pertanto, poichè il ricorso per cassazione – come si è detto – è stato notificato il 19 settembre 2005 all’avv. Ceschini, che aveva la piena rappresentanza processuale dell’intimato, l’impugnazione era stata validamente proposta ed era quindi già pendente con la tale notificazione, essendo del tutto irrilevante la successiva notificazione effettuata il 23 settembre 2005 all’avv. Giella: la previsione della decorrenza del termine dall’ultima delle notificazioni, contenuta nel citato art. 369 citato, si riferisce alla diversa ipotesi in cui il ricorso deve essere notificato a più parti per la corretta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

In considerazione della peculiarità della vicenda processuale le spese relative alla presente fase vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale improcedibile, assorbito quello incidentale Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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