Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3992 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 18/02/2020), n.3992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14553-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.S.D. VIRTUS BOIANO 2011;

– intimata –

avverso la sentenza n. 823/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 104 del 2013, sez. 1, rigettava il ricorso proposto dalla ASD US Virtus Bojano 2011 avverso l’avviso di accertamento TR6040302270/2011 per Ires 2006.

Avverso detta decisione l’Associazione contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 823/2/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi.

La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e decisa con motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce l’esistenza di un giudicato esterno in quanto, in relazione all’anno 2007, la CTP di Campobasso, con sentenza 165/2/13, passata in giudicato, aveva rigettato il ricorso dell’Associazione che proponeva identiche doglianze rispetto a quelle dell’attuale controversia.

Con il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente.

Con il terzo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e e della L. n. 28 del 1999, art. 25, per avere il giudice di seconde cure ritenuto utilizzabile la documentazione tardivamente prodotta dalla Associazione ricorrente.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, dalla fotocopia della sentenza della CTP di Campobasso n. 165/2/13 non risulta l’attestazione del passaggio in giudicato.

In secondo luogo, occorre tenere presente che nel caso di specie si tratta del medesimo tributo ma riferito ad annualità differenti.

In siffatta situazione trova applicazione il principio stabilito dalla sezioni Unite di questa Corte secondo cui ” qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. (Cass. Sez Un 13916/06).

Osserva il collegio che nel caso di specie la controversia riguarda imposte sui redditi e, in particolare, la sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in tema di associazioni sportive.

Trattasi con ogni evidenza di requisiti che possono modificarsi nel tempo potendo sussistere per un certo anno e non più in quello successivo.

Ne consegue che in relazione a tale circostanza il giudicato formatosi per un certo anno non può estendersi a quello successivo o a quello antecedente.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza dà atto, in narrativa, che l’Associazione ricorrente aveva contestato la preclusione probatoria ritenuta dal giudice di prime cure riguardo la documentazione probatoria allegata al ricorso introduttivo e che, in particolare, da detta documentazione risultava che i movimenti superiori ad Euro 516,45 erano transitati sul conto corrente 983.18 presso il Monte paschi di Siena agenzia di Bojano.

A seguito di ciò la Commissione regionale ha rilevato sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte l’ammissibilità in giudizio della detta documentazione, ancorchè non esibita in sede amministrativa (vedi in proposito anche la valutazione in ordine al terzo motivo di ricorso), e sulla base di essa ha riscontrato la sussistenza dei requisiti per beneficare delle agevolazioni fiscali con implicito riferimento alla circostanza dedotta del transito di movimenti presso il Monte paschi di Siena.

Tale motivazione deve ritenersi adeguata alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che la motivazione può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, può limitarsi ad indicare quali elementi, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo comunque tenuto, in ottemperanza all’obbligo di motivazione impostogli dall’art. 111 Cost., comma 6, a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa.(Cass. 21800/13; Cass. 8294/11)

Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato.

Questa Corte ha, a più riprese, affermato che, in tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass., ord. n. 27069/16; Cass. 7011/18).

In particolare è stato più volte ribadito che la prova dell’avvertimento, al fine di farne derivare l’inutilizzabilità della documentazione, spetta all’Ufficio (Cass. n. 7978/2014; Cass. n. 28271/2013; Cass. n. 25334/2014; Cass. n. 27069/16).

Nel caso di specie l’Agenzia con il terzo motivo di ricorso si è limitata ad affermare di avere “informato la parte delle conseguenze giuridiche riconducibili all’omessa esibizione delle scritture richieste”, ma di tale avvertimento non si rinviene traccia nel processo verbale di acquisizione di documenti ritrascritto, in osservanza del principio di autosufficienza, a pagina 3 del ricorso, nè viene ulteriormente precisato ove siffatto avvertimento sia rinvenibile negli atti di giudizio.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non avendo l’Associazione resistente svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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