Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3992 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7977/2016 R.G., proposto da:

A.F., nella qualità di Notaio con sede in Teramo,

rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriella Di Cesare, con studio in

San Nicolò a Tordino (TE), ove elettivamente domiciliato (indirizzo

p.e.c.: avv.gabrielladicesare.pec.giuffrè.it), giusta procura in

calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; domicilio

in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

l’Archivio Notarile Distrettuale di Teramo, con sede in Teramo, in

persona del Conservatore pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per

legge domiciliato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di L’Aquila il 15 settembre 2015 n. 925/03/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, con le modalità stabilite

dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed

Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del

5 novembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.F., nella qualità di Notaio con sede in Teramo, ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila il 15 settembre 2015 n. 925/03/2015, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso di tributi erariali per la consultazione di atti conservati presso l’Archivio Notarile Distrettuale di Teramo, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Archivio Notarile Distrettuale di Teramo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo il 29 luglio 2014 n. 316/01/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che i tributi erariali erano dovuti a prescindere dall’entità della consultazione. L’Archivio Notarile Distrettuale di Teramo si è costituito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso per cassazione. Il ricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso con l’accettazione del controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si contesta violazione del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver adottato alcuna pronuncia sui motivi di appello.

2. Con il secondo motivo, si contesta violazione dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente interpretato il D. Interministeriale 27 novembre 2012, n. 265, art. 8, comma 3, nel senso che la lettura e l’ispezione dell’atto possano riferirsi anche all’annotazione degli estremi della sua registrazione.

Ritenuto che:

La rinuncia al ricorso è rituale perchè è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata accettata dalla controparte (art. 390 c.p.c., comma 3). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 6, 26 febbraio 2015, n. 3971).

Nella specie, quindi, l’adesione della controparte alla rinunzia consente di disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391 c.p.c., comma 4).

Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, quale inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso; compensa le spese giudiziali; dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

 

 

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