Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3992 del 15/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 15/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 3992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19812/2012 proposto da:

P.A., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato LORENZO CONTUCCI,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO RIGO, SANDRO SPANGARO;

– ricorrenti –

contro

C.M., C.L.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO

PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO QUERINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 644/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato RIGO Antonio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

D.P.M. ved. P. impugnava innanzi alla Corte di Appello di Trieste e nei confronti di P.A. e R. la sentenza n. 554/2006 del Tribunale di Udine che aveva rigettato la domanda di accertamento dello spoglio in suo danno – e ad opera dei convenuti appellati – del diritto di abitazione sugli immobili di cui in atti, diritto riconosciutole con altra sentenza (la n. 1345/2001) del medesimo Tribunale, passata in giudicato. L’appellante insisteva, inoltre, nelle domande di risarcimento del danno per mancato godimento dei detti immobili, per di più risultanti venduti – nelle more – a terzi dagli stessi P.. Quest’ultimi due resistevano al proposto gravame.

Nel corso del giudizio di secondo grado, deceduta la D.P., si costituivano i di lei eredi C.L.S. e M..

L’adita Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 644/2011, accoglieva l’appello condannando i P. al pagamento in favore dei suddetti eredi della D.P. complessiva somma di Euro 18.486,33, oltre interessi, nonchè alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale Ricorrono i P. con atto fondato su sei ordini di motivi. Resistono con controricorso le pari intimate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione della norma di cui all’art. 2909 c.c. e del principio di diritto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

Col motivo si intende far ritenere che ogni questione sul diritto per cui si controverte nel presente giudizio era preclusa (ed in ciò sarebbe errata l’impugnata sentenza) da un giudicato intervenuto con la precedente sentenza n. 1345/2001 del Tribunale di Udine, passata in giudicato (e relativa ad un giudizio di “sola resa del conto”).

Senonchè la Corte di Appello ha correttamente escluso, con l’impugnata sentenza, che poteva essersi in precedenza formato un giudicato rilevante al fine del decidere in quanto l’attrice non aveva mai formulato in quel giudizio (di divisione) innanzi al Tribunale alcuna domanda risarcitoria o indennitaria.

Anzi l’unico rilevante aspetto affrontato e definito con la detta sentenza di quel Tribunale era il riconoscimento alla P. del diritto di abitazione.

Il motivo è, in ogni caso, carente sotto il profilo dell’adempimento dei dovuti oneri di allegazione ed autosufficienza.

Infatti lo stesso non provvede alla trascrizione della sentenza (dei punti, al fine, rilevanti della medesima) che viene invocata come decisione passata in giudicato e costituente motivo preclusivo ex art. 2909 c.c..

Al riguardo non può che ribadirsi il condiviso principio già espresso da questa Corte, secondo cui non può essere ritenuto sufficiente il mero invocare il valore di un pregresso giudicato senza l’adempimento del dovuto e compiuto onere di allegazione. Infatti, “nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto della stessa” (Cass. civ., Sez. Quinta, Sent. 11 febbraio 2015, n. 2617, da ultimo, nonchè conformemente: Cass. n.ri 26627/2006; 6184/2009; 10537/2010; 21560/2011 e 16227/2014).

Il motivo deve, pertanto, non può essere accolto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme che disciplinano il passaggio in giudicato (art. 2909 c.c.).

Il motivo, anche per lo stesso ordine di ragioni innanzi già esposte sub 1., non può essere accolto.

L’invocato intervenuto giudicato attiene, infatti e come già accennato, al riconoscimento alla P. del diritto di abitazione quale legato ex lege.

Quell’accertamento ha l’effetto di coprire il dedotto ed il deducibile, precludendo il riesame, in proposito, delle riproposte questioni.

Tanto alla stregua del noto insegnamento di questa Corte per cui passano in giudicato anche le statuizioni sulle questioni espressamente trattate e decise in motivazione, le quali – rispetto a quelle espresse in dispositivo – presentano un carattere autonomo, nonchè quelle che costituiscono presupposto logico e necessario delle seconde e devono, pertanto, intendersi implicitamente decise (Cass., S.U. n. 8692/2005).

Nella concreta ipotesi la già citata sentenza passata che disponeva in materia di resa di conto finiva – come correttamente ritenuto con la decisione gravata – per accertare, sia pure al solo scopo della resa dei conti, il diritto di abitazione della D.P. quel legato ex lege.

Il motivo, quindi, in quanto infondato va rigettato.

3.- Con il terzo motivo parti ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia circa l’eccezione dei convenuti-appellati della mancanza di un elemento costitutivo dell’azione (violazione art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4).

Col motivo si fa questione, nella sostanza, della omessa valutazione della dedotta mancata prova che l’immobile (in relazione al quale si riteneva intervenuto l’uso ed il diritto di abitazione) costituiva “casa coniugale”.

Il motivo è inammissibile in quanto – per le ragioni già innanzi precisaste – precluso per effetto dell’anzidetto intervenuto giudicato, che copre sia il dedotto che il deducibile, sul riconoscimento del diritto di abitazione.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa statuizione.

Tale vizio – per effetto di una mancata impugnazione del rigetto nel merito della sentenza di primo grado – consisterebbe nell’omessa pronuncia per effetto del detto dedotto intervenuto giudicato.

La questione così posta col motivo qui in esame, costituisce – allo stato degli atti – questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio) o comunque, come tale, ritenuta in difetto di ogni altra dovuta opportuna allegazione.

Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile.

Infatti ” i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio” Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6-1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041).

Il motivo è, quindi, inammissibile.

5.- Con il quinto motivo si prospetta la violazione delle norme in materia di estinzione dei diritti per rinuncia ovvero per abdicazione per fatti concludenti (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3).

Il motivo, di non facile intelligibilità, appare far riferimento ad una mancata opposizione a precetto a rilascio di immobile che andrebbe a valere (secondo la prospettazione del ricorso) come rinuncia implicita a far valere diritto abitazione.

Il motivo in quanto assolutamente generico e senza espressione alcuna del principio eventualmente violato dalla sentenza impugnata deve ritenersi infondato.

Esso va, dunque, respinto.

6.- Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso si deduce, genericamente, la “conseguente motivazione errata, illogica, omessa” o “meramente apparente”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 4.

Il motivo, assolutamente generico e senza alcuna specifica allegazione di individuata carenza motivazionale su un fatto specifico, va ritenuto inammissibile.

7.- Il ricorso, alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, va rigettato.

8.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA