Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3991 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3991 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 941-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
COSENTINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenteavverso la sentenza n. 1050/01/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
24/06/2015;

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato

sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria
indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato
inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel
termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello
inviato per posta raccomandata.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Il resistente, con memoria tempestivamente depositata,
chiedeva la sospensione del procedimento dichiarando di
volersi avvalere dell’art.11 c.8 d.l.n.50/2017.
Con ordinanza n.24793/2017 questa Corte disponeva la
sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017 in forza
dell’art.11 c.8 d.l.n.50/2017.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex
art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.53, comma 2, e 22, comma 1, del
d.lgs. 546/1992, avendo i giudici della C.T.R. errato nel
ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il
deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto
considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito
decorresse dalla data di spedizione del ricorso in una
fattispecie nella quale la notifica era avvenuta a mezzo ufficiale
giudiziario, sicché non occorreva depositare la copia dell’atto di
appello.
Il motivo, ammissibile in rito, è fondato.
Ric. 2016 n. 00941 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-

ad un motivo, nei confronti di Cosentino Giuseppe, avverso la

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452
e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione
dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio
postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione

in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la

data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della
ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che
la legge considera equipollente alla ricezione)”;

2)

“non

costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello,
che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio
postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al
momento della costituzione entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario,
depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di
spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data
di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con
stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro
datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo
ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge
assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la
non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come
avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”.
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai
suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini
Ric. 2016 n. 00941 sez. MT – ud. 09-01-2018
-3-

notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla

dell’ammissibilità dell’appello notificato a mezzo posta rilevava
il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30
giorni decorrente dalla spedizione, senza nemmeno ponderare
gli effetti dell’avviso di ricevimento se dotato dei requisiti
indicati dalle S.U.

accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R.
Calabria, in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9.1.2018

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in

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