Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3991 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3991 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 29529-2011 proposto da:
PISCHEDDA MARIA LUISA(PSCMLS45B41L006B) elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso
lo studio dell’avvocato COSTA ANDREA, rappresentata e difesa
dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (dello Studio Legale Defilippi e
Associati), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– .ricorrente contro
SIAS ELIO, SIAS SEBASTIANO;

– intimati avverso l’ordinanza R.G. 31/2011 del TRIBUNALE di ORISTANO
del 15.10.2011, depositata il 18/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 19/02/2014

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex at.
380 bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento civile
iscritto al R.G. 29529 del 2011;
“Pischedda Maria Luisa proponeva ricorso per accertamento

fine di richiedere la sostituzione del consulente tecnico
d’ufficio già nominato, affinché venisse accertata la
presenza sul suolo di sua proprietà di una vasca in cemento,
di un pozzo artesiano e di un tubo di congiunzione di otto
metri circa. La richiesta veniva respinta con ordinanza,
avverso la quale Pischedda proponeva reclamo, dichiarato
inammissibile dal Tribunale di Oristano in quanto, a causa
della mancata comparizione della reclamante all’udienza del
15 marzo 2011, non era stata fornita la prova
dell”ottemperanza all’ordine del collegio di notificazione
del reclamo anche nei confronti di Sias Sebatiano.
Avverso tale provvedimento Pischedda presentava un’ulteriore
istanza davanti al giudice del reclamo, esponendo che aveva
provveduto alla notificazione del reclamo a Sias Sebastiano,
che all’udienza del 15 marzo 2011 nessuno era comparso per un
disguido della segreteria e che il collegio, per effetto
della costituzione di Sias Elio, non avrebbe potuto
dichiarare l’estinzione della procedura, ma avrebbe dovuto
rinviare la causa ad altra udienza. Il Tribunale di Oristano

tecnico preventivo in corso di causa ex art. 696 c.p.c., al

dichiarava inammissibile l’istanza sul rilievo che non erano
consentite al collegio la revoca, la modifica o la riforma
del provvedimento emesso a seguito di reclamo. L’istante
veniva condannata al pagamento delle spese di giudizio

agli accessori di legge.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
Pischedda Maria Luisa, affidandosi ad un unico motivo, con il
quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 116 c.p.c., per avere il giudice condannato
la ricorrente al pagamento delle spese di lite e per avere
dichiarato inammissibile l’istanza senza considerare che solo
per un disguido della segreteria la ricorrente non aveva
potuto presenziare all’udienza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto
l’ordinanza impugnata davanti a questa Corte è stata emessa
nell’ambito di un procedimento di istruzione preventiva, in
particolare a seguito di impugnazione del provvedimento
pronunciato in sede di reclamo. Il provvedimento in esame non
è quindi ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., essendo
inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni
soggettive di natura sostanziale a causa del suo carattere di
provvisorietà e non definitività. (Cass. 17058 del 2005;
14301 del 2007). Ad analoga conclusione deve pervenirsi in

liquidate in 400C per i diritti, 400C per gli onorari, oltre

ordine alle pronunce rese in sede di reclamo, avendo detti
provvedimenti natura strumentale ed essendo,
conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia
di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da

ricorso per cassazione proposto, avverso i medesimi, ex art.
111 Cost. (Cass. n. 24543 del 2009; n. 2821 del 2009; n.
14140 del 2011). Per quanto riguarda la doglianza della
ricorrente in punto di condanna alla spese del giudizio, deve
riconoscersi che, stante il carattere interinale
dell’ordinanza in questa sede impugnata, essa è suscettibile
di essere modificata con la decisione di merito e pertanto
neanche contro tale statuizione può essere proposto il
ricorso per cassazione, difettando il requisito della
definitività. (cfr. in tema di statuizione sulle spese del
reclamo di provvedimento cautelare ante causam Cass. 11370
del 2011).
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.”
Ritenuto che la memoria depositata ex art. 378 c. p. c. dalla
ricorrente, analizzata dal collegio, non intacca in alcun
modo i rilievi della relazione, essendo attinente al merito
dei motivi di ricorso e non alla loro ammissibilità.

quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del

Ritenuto il collegio aderisce senza rilievi alla relazione, e
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2013.

La Corte,

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