Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3991 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 19/02/2010), n.3991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, viale Città

d’Europa 623, presso l’avv. La Russa Giorgio, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S. elettivamente domiciliata in Roma, Largo di

Torre Argentina 11, presso l’avv. Martella Dario, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 262/06 del

18.1.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4.12.2009 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Domenico Bonaccorsi su delega, per S.;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14.1.2004 il Tribunale di Roma, decidendo sulla domanda di S.S. finalizzata al riconoscimento di una somma per il mantenimento della figlia minore, oltre che al pagamento di quelle arretrate non corrisposte, condannava a tale titolo il convenuto A.M. al pagamento di Euro 800 mensili e al 50% delle spese straordinarie, nonchè alla corresponsione di Euro 4.000 quale rimborso per la quota di spettanza, in relazione alle spese sostenute per la bambina dalla madre a far tempo dalla nascita ((OMISSIS)) fino all’atto introduttivo del giudizio (circa un anno dopo).

La decisione, impugnata da entrambe le parti (dalla S. in via principale e dall’ A. in via incidentale), veniva modificata dalla Corte di Appello di Roma soltanto per quanto riguarda la ripartizione percentuale delle spese straordinarie, poste a carico dell’ A. nella misura del 75% anzichè del 50%.

Contro la sentenza A. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la S..

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 4.12.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione A. ha rispettivamente denunciato:

1) omessa ed insufficiente motivazione con riferimento alla condanna alla restituzione di Euro 4.000, quale somma che la S. avrebbe anticipato per il mantenimento della figlia.

L’onere probatorio al riguardo sarebbe stato infatti a carico dell’originaria attrice, che viceversa non vi avrebbe adempiuto, e per di più la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare i versamenti mensili di L. 1.000.000 (e quindi di Euro 450 dopo l’introduzione dell’Euro), che sarebbero stati sempre effettuati dal momento della nascita della bambina. L’importo complessivo a disposizione della madre sarebbe stato dunque sufficiente a soddisfare adeguatamente le esigenze della minore, e l’assenza di prova in senso contrario avrebbe dovuto indurre il giudice a rigettare la richiesta.

2) violazione di legge in relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento. In proposito sarebbero state infatti sopravvalutate le proprie capacità reddituali, mentre comunque non si sarebbe tenuto conto delle limitate esigenze di una bambina di cinque anni e della conseguente eccessiva consistenza dell’assegno di Euro 800 stabilito.

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda il primo motivo si osserva infatti che è insussistente il denunciato vizio di motivazione atteso che la Corte territoriale, con valutazione immune da vizi sul piano logico, ha ritenuto che la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti rendesse impossibile pervenire ad una esatta determinazione del dovuto (“non è pensabile che la madre conservi scontrini o ricevute di tutte le spese sostenute per la bambina, così come non si può pretendere che il padre si faccia rilasciare ricevuta per ogni contributo versato per il mantenimento della figlia, o che effettui tali versamenti in presenza di testimoni”) e che pertanto dovesse a tal fine procedersi in via equitativa, conclusione che è d’altro canto in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha già avuto modo di affermare specificamente la legittimità del ricorso all’equità come criterio di valutazione del pregiudizio anche per i crediti di natura indennitaria (C. 99/10861).

D’altro canto se, come detto, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione a sostegno del ricorso al criterio equitativo, il giudizio relativo alla conseguente quantificazione, peraltro espressione di valutazione di merito, non appare formulato arbitrariamente, considerato che la somma di Euro 4.000 è stata determinata con riferimento alla omessa contribuzione per circa un anno, vale a dire dalla nascita della bambina fino all’inizio del giudizio di primo grado (a fronte di una quota di mantenimento di Euro 800 annui) e che d’altra parte non risultano provati i versamenti che il ricorrente assume di aver effettuato (la doglianza relativa all’omessa prova sul punto è viziata sul piano dell’autosufficienza, non essendo stati indicati nè il contenuto nè i termini della relativa allegazione).

Con riferimento al secondo motivo se ne rileva l’inammissibilità, poichè con il formale richiamo alla violazione di legge (art. 148 c.c.) in realtà il ricorrente ha inteso censurare l’applicazione in concreto della disposizione (sotto il profilo della insussistenza di una perequazione economica tra le parti) e pertanto, sostanzialmente, la non condivisa motivata valutazione di merito della Corte di appello, secondo cui A. avrebbe un reddito pari al triplo di quello della S., con ulteriori possibilità espansive.

Conclusivamente il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di A.M. e S.S..

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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