Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3990 del 29/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3990 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 3964-2013 proposto da:
STIMOLO MARIA (STMM1A52R57M088Y) elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO LICITRA giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI giusta procura in calce al controricorso;

8433
A5

Data pubblicazione: 29/02/2016

- contraticorrente avverso la sentenza n. 1027/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 15/11/20101, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Clementina Pulii difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto e diritto
La Corte di appello di Catania ha accolto il ricorso proposto
tempestivamente dall’Inps ed in riforma della sentenza del Tribunale di
Ragusa ha dichiarato inammissibile la domanda tesa al riconoscimento
dell’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222 del
12.6.1984 avendo constatato che al momento della proposizione
dell’azione giudiziaria era decorso il termine di tre anni di cui all’art. 47
del d.P.R. n. 639 del 1970 come sostituito dall’art. 4 del d.l. n. 384 del
1992 convertito in legge n. 438 del 1992.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Stimolo che denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 325 – 345 c.p.c. in relazione agli
artt. 360 comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c..
Sostiene la ricorrente che il ricorso in appello sarebbe stato depositato
solo 1’11 aprile 2011 quando il termine di trenta giorni dalla notifica
della sentenza (intervenuta il 3.3.2011) era oramai decorso. Inoltre nel
premettere che nessuna decadenza era maturata atteso che la domanda
amministrativa, presentata il 30.12.2003, era stata rigettata con
provvedimento comunicato il 3.5.2005 impugnato il 17.6.2005 ed il
ricorso era depositato il 31.7.2008, denuncia la tardività dell’eccezione
sollevata solo in appello.

Ric. 2013 n. 03964 sez. ML – ud. 16-12-2015
-2-

16/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

Resiste l’Inps con controricorso eccependo preliminarmente
l’inammissibilità delle censure formulate come errores in procedendo ed
articolate invece come violazioni di legge e vizi di motivazione
insistendo comunque per la loro infondatezza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

pronuncia denunciato atteso che ha espressamente verificato che
l’appello è stato tempestivamente depositato il 1 aprile del 2011, nel
termine di cui all’art. 325 c.p.c., di trenta giorni dalla notifica della
sentenza (il 3.3.2011).
Quanto alla inammissibilità dell’eccezione di decadenza sollevata
dall’Istituto solo in appello, si osserva che secondo la giurisprudenza di
questa Corte, alla quale va data continuità, questa “sanziona – a norma
del secondo e terzo comma dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel
testo di cui all’art. 4, comma primo, del d.l. n. 384 del 1992, convertito
dalla legge n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini
computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento
amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al riconoscimento di
determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione
dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni
concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di
conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale
decadenza è rilevabile d’ ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni
stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile anche tardivamente
dall’istituto previdenziale.” (cfr. per tutte Cass. 9.9.2011 n. 18528 e
recentemente 1.7.2015 n. 13431).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in
dispositivo, seguono la soccombenza non ricorrendo le condizioni di
cui all’art. 152 disp.att.c.p.c. per tenerne esente la ricorrente.
Ric. 2013 n. 03964 sez. ML – ud. 16-12-2015
-3-

In primo luogo il giudice di appello non è incorso nel vizio di omessa

PQM
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese el giudiizo di legittimità che si liquidano in € 2000,00 per
compensi professionali, € 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie.
Accessori come per legge.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA