Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3990 del 18/02/2011
Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 13/10/2010, dep. 18/02/2011), n.3990
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26017/2005 proposto da:
INFIN SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico e
legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GAMBARDELLA Daniela,
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale notarile rep.
9244 del 29/9/2010;
– ricorrente –
contro
A.A., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86
c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso
lo studio dell’avvocato DE’ MEDICI Leopoldo, che lo rappresenta e
difende;
IBM ITALIA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GREGORIANA 5, presso lo studio dell’avvocato TODARO PAOLO,
rappresentato e difeso dagli avvocati RACUGNO Gabriele, RAFFAELLI
ENRICO ADRIANO;
O.S. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se
medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PREFETTI 26, presso il suo studio;
C.M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA PORTUENSE 106, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS
ANTONIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CHESSA CORRADO;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI depositata il 8/7/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/10/2010 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato GAMBARDELLA Daniela, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento delle conclusioni già depositate ed insiste;
uditi gli Avvocati A.A., O.S., TODARO
Paolo con delega depositata in udienza dell’Avvocato RAFFAELLI Enrico
Adriano, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, nel merito
l’inammissibilità del ricorso. L’Avvocato O. chiede invia
preliminare rinvio per esame documenti nuovi non a lui notificati e
deposita nota spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che conclude nel merito per il rigetto del ricorso: se
la Corte ritiene opportuno il rinvio si associa. La Corte si riserva
di decidere salva l’eventualità di rimessione della causa sul ruolo
in caso emerga la rilevanza della documentazione prodotta
dall’Avvocato BIASOTTI e non notificata ai sensi dell’art. 372
c.p.c..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
INFIN srl impugna l’ordinanza ex art. 814 c.p.c. dell’8 luglio 2005 del Presidente del Tribunale di Cagliari, ai sensi dell’art. 111 Cost., in relazione alla disposta liquidazione degli onorari spettanti agli arbitri nominati per dirimere la controversia tra la ricorrente e l’IBM Italia.
In fatto, risulta che si trattava di un arbitrato rituale nell’ambito di una controversia di valore superiore a 23 milioni di Euro; che gli arbitri avevano già pronunciato un lodo parziale in data 4 febbraio 2003 e poi avevano pronunciato un lodo definitivo in data 13 settembre 2004; che, in mancanza d’accordo sul compenso, il Presidente del Tribunale di Cagliari, adito dagli arbitri, aveva liquidato il complessivo importo di Euro 260.000 per il primo lodo, importo interamente versato dalle parti. Una volta depositato il lodo definitivo, stante il mancato accordo sulla somma richiesta, veniva nuovamente adito il Presidente del Tribunale di Cagliari che, con l’ordinanza impugnata, liquidava come ulteriore importo la somma di Euro 161.500, tenendo espressamente conto di quanto già liquidato in data 4 febbraio 2003.
L’odierna ricorrente articola 4 motivi di ricorso. Resistono con controricorso gli intimati tutti. In data 7 ottobre 2010 l’avv. Biasotti per la INFIN ha depositato atto di rinuncia al mandato con documenti non notificati alle altre parti. E’ stata depositata in data 7 ottobre 2010 procura speciale notarile del 29 settembre 2010 di nomina di nuovo difensore nella persona dell’avv. Daniela Gambardella. Le parti hanno depositato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 – Col primo motivo la società ricorrente denuncia: “violazione degli artt. 91 e 814 c.p.c. e D.M. n. 127 del 2004, in combinato disposto”. Sostiene che, essendo già intervenuta una liquidazione del compenso per il lodo parziale, non poteva essere liquidato l’ulteriore compenso, posto che l’art. 91 c.p.c. prevede che la liquidazione delle spese non possa che essere effettuata a giudizio concluso e che le tariffe forensi del 2004 prevedono che il compenso in caso di arbitrato non possa essere che unico ed onnicomprensivo.
Di qui l’inammissibilità della seconda istanza di liquidazione.
1.2 – Col secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione del D.M. n. 127 del 2004, perchè il compenso massimo liquidabile secondo le tariffe per una controversa del valore di Euro 23.861.725 era di Euro 328.994,24, mentre il Presidente del Tribunale aveva liquidato complessivamente, per il lodo parziale e per quello definitivo, la somma di Euro 450.000.
1.3 – Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.. Afferma di aver dimostrato l’integrale nullità del lodo definitivo, perchè non redatto dagli arbitri ma da terze persone e in altra sede. Il presidente del Tribunale non solo aveva liquidato onorari per 121 mila Euro oltre i massimi consentiti, ma non aveva fornito alcuna motivazione sull’eccezione di inammissibilità (presentazione di richiesta di pagamento del compenso per il secondo lodo quando era già stata effettuata una liquidazione per il lodo parziale, non debenza delle somme). L’ordinanza era stata emessa in violazione all’art. 112 c.p.c. “per carenza assoluta di motivazione su punti decisivi della controversia”.
1.4 – Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione all’art. 99 c.p.c., per avere il Presidente del Tribunale quantificato gli onorari spettanti agli eredi dell’avvocato Giuseppe Uneddu, eredi che non avevano partecipato al processo.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 15586 del 3 luglio 2009 (rv.
608906) hanno affermato che “In tema di determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, secondo il regime previgente alla novella recata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, qualora, in assenza di espressa rinuncia da parte degli aventi diritto, il contratto di arbitrato non contenga la relativa quantificazione, esso è automaticamente integrato, in base all’art. 814 cod. proc. civ., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al Presidente del Tribunale, il quale, una volta investito (con ricorso proponibile anche disgiuntamele da ciascun componente del collegio arbitrale) in alternativa all’arbitratore, svolge una funzione giurisdizionale non contenziosa, adottando un provvedimento di natura essenzialmente privatistica. Ne consegue che detto provvedimento è privo della vocazione al giudicato e, dunque, insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.; tale natura del procedimento, inoltre, esclude l’ipotizzabilità di una soccombenza ed osta, pertanto, all’applicazione del relativo principio ed all’adozione delle consequenziali determinazioni in tema di spese”.
Tale principio è condiviso dal Collegio, nè le argomentazioni esposte al riguardo dalla ricorrente consentono di giungere a diversa conclusione. Le sezioni unite hanno, infatti, compiuto una completa ricostruzione delle diverse opzioni interpretative al riguardo e, dopo aver rilevato che nel procedimento in questione non si discute sul diritto al compenso, ma solo sulla sua determinazione, hanno affermato il suo riportato principio di diritto, dopo aver anche esaminato diffusamente gli aspetti relativi alla tutela garantita alle parti in conseguenza della adottata interpretazione della norma in questione, ritenendola comunque adeguata e tale da escludere rilievi di incostituzionalità. Le argomentazioni prospettate dalla parte ricorrente con riguardo al formarsi o meno di un titolo esecutivo all’esito dell’intervento dell’arbitratore qualificato non appare dirimente, così come l’applicabilità o meno dell’art. 1339 cod. civ., che è conseguenza diretta della natura non contenziosa riconosciuta alle funzioni dell’arbitratore.
3. – La decisione adottata in conseguenza di un diverso orientamento della Corte, successivo alla proposizione del ricorso, consigliano di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011