Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3990 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 787/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.L.I., rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Denis e

dall’avv. Salvatore Bantoli presso il quale è elettivamente

domiciliato, in Roma, in via Carso 34.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 7, n. 62/07/13, pronunciata il 13/12/2012,

depositata il 10/05/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 novembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la controversia riguarda l’impugnazione, da parte di C.L.I., di due avvisi di accertamento IRPEF, IRAP, IVA, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, emessi dall’Amministrazione finanziaria all’esito di un controllo sostanziale che scaturiva da un PVC, notificato alla Cascina Paolina Srl, che negava la congruità del prezzo d’acquisto, da parte del contribuente, di un immobile di proprietà della detta società, dichiarato nella misura di Euro 50.000,00, che si discostava dai valori OMI nella misura del 49,1%;

le successive indagini bancarie, svoltesi nel contraddittorio del contribuente, portarono alla rettifica dei redditi dichiarati, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, a causa della mancata produzione di documenti a supporto delle movimentazioni di conto corrente che l’Organo di controllo aveva reputato prive di giustificazione;

il contribuente impugnò, con distinti ricorsi, gli atti impositivi e la Commissione tributaria provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettò; tale decisione è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, sull’appello della parte privata, per un verso, ha dichiarato cessata la materia del contendere, con riferimento all’avviso per il 2004, oggetto di definizione agevolata, per altro verso, ha accolto il gravame;

in particolare, la C.T.R. lombarda ha rilevato, innanzitutto, che l’Agenzia non aveva tenuto conto che il contribuente aveva dichiarato un modesto reddito di impresa e un ben maggiore reddito di lavoro dipendente, il che significava che egli aveva svolto quest’ultima attività in via prevalente rispetto a quella di imprenditore; in secondo luogo, a giudizio della Commissione regionale, l’interessato, nel corso del processo tributario, aveva prodotto i documenti che giustificavano le contestate movimentazioni bancarie, con la precisazione che, nella specie, tale documentazione era utilizzabile in giudizio in quanto il ricorrente aveva risposto al questionario, in sede endoprocedimentale, e aveva spiegato la ragione della sua richiesta, rivolta al Fisco, di un differimento per la produzione della documentazione bancaria mancante, adducendo di essere in attesa di riceverne copia da parte dell’istituto di credito;

l’Agenzia ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3 e 4, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto utilizzabile la documentazione (tardivamente) prodotta dal contribuente per la prima volta soltanto in giudizio, laddove l’art. 32 cit., comma 4, ratione temporis vigente, consentiva tale produzione differita unicamente nel caso – non verificatosi nella fattispecie – in cui l’interessato, nell’atto introduttivo del giudizio, avesse dichiarato di non avere potuto aderire alle richieste degli uffici di produrre i documenti per causa a lui non imputabile;

1.1. il motivo è fondato;

la C.T.R. ha ritenuto utilizzabile la documentazione bancaria prodotta dall’interessato, per la prima volta, nel corso del giudizio, in base alla considerazione che, testualmente, “Non si può (…) parlare di inadempimento volontario del contribuente il quale ha ricevuto l’avviso di accertamento pochi mesi dopo l’ultimo accesso dell’Ufficio.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

tale statuizione – che valorizza l’assenza del profilo volontaristico dell’omissione del contribuente sottoposto a verifica fiscale – non considera che l’esimente di cui all’art. 32 cit., comma 5, opera a condizione che quest’ultimo, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, oltre a depositare (in allegato) i documenti che supportano la sua tesi difensiva, dichiari contestualmente di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile, con la precisazione che, in questa controversia, è incontestata la carenza di una simile dichiarazione nel ricorso introduttivo del giudizio;

in altri termini, la sentenza impugnata si discosta dall’orientamento di questa Sezione tributaria, al quale il Collegio aderisce, in mancanza di ragioni ostative, per il quale: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione del contribuente di non aver potuto rispondere al questionario su invito dell’Ufficio per causa a lui non imputabile – che egli, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 5, può formulare al fine di impedire la produzione degli effetti previsti dal comma 4 (impossibilità che le notizie non fornite siano prese in considerazione a suo favore) – deve essere fatta in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non richiedendosi la prova contestuale della non imputabilità della causa dell’inadempimento.” (Cass. 30/12/2009, n. 28049);

2. con il secondo motivo (“2. Omessa motivazione su fatti decisivi e controversi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata la quale, nel ritenere valida e probante la documentazione prodotto dal contribuente, ha omesso di illustrare adeguatamente le circostanze giustificative, decisive e controverse, su cui poggiava il convincimento del giudice d’appello;

2.1. il motivo è assorbito dall’accoglimento del motivo precedente;

3. ne consegue che, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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