Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3990 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/02/2017,  n. 3990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18803/2012 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA TRAINA;

– ricorrente –

contro

B.L., T.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 755/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato MORONI Ignazio con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TRAINA Maria, difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 gennaio 2007 il tribunale di Sciacca in composizione monocratica, decidendo sulla querela incidentale di falso proposto dal signor A.A. in relazione alla scrittura privata non autenticata prodotta dai signori T.M. e B.L. nell’ambito di un procedimento a suo tempo instaurato davanti al pretore di quella città – riqualificava detta querela come istanza di verificazione di scrittura privata ex art. 216 c.p.c., comma 1, e dichiarava la falsità della sottoscrizione apparentemente riferibile al sig. A., nonchè della data apposta in calce alla scrittura.

La sentenza del tribunale veniva appellata tanto dal signor A., con l’appello principale, quanto dai signori T. e B., con l’appello incidentale.

La corte d’appello di Palermo, accogliendo le doglianze formulate da entrambe le parti, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa dal tribunale in composizione monocratica invece che collegiale e, decidendo nel merito della querela di falso presentata dall’ A. in relazione alla scrittura prodotta dai signori T. e B., osservava che, nel giudizio principale, quest’ultimo aveva disconosciuto detta scrittura e i signori T. e B. non avevano presentato istanza di verificazione. Sulla scorta di tale premessa, la corte palermitana dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dall’ A., in quanto avente ad oggetto una scrittura non riconosciuta.

La sentenza della corte d’appello di Palermo viene impugnata per cassazione dal signor A., sulla scorta di un unico motivo con il quale si denuncia la violazione degli artt. 2702, 2712 e 2719 c.c., e degli artt. 214, 215 e 221 c.p.c., art. 24 Cost.; nonchè il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo. Il ricorrente censura l’errore in cui la corte territoriale sarebbe incorsa giudicando inammissibile la querela di falso contro una scrittura non riconosciuta.

Gli intimati T. e B. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 26.10.16, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo va accolto, alla luce del consolidato principio che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita, oltre la facoltà di disconoscerla (così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione, con la conseguente assunzione del relativo onere probatorio), anche la possibilità alternativa di proporre querela di falso – senza in tal modo riconoscere, nè espressamente, nè tacitamente, la scrittura medesima – al fine di contestare la genuinità del documento; ciò perchè, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso, ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (cfr. S.S.U.U. n. 3734/86, conf. sentt. nn. 2699/92, 3833/94, 19727/03, 1789/07).

Nè a diversa conclusione induce il precedente di questa Corte n. 18323/07, che la corte palermitana richiama a suffragio della propria tesi attribuendogli l’affermazione che l’esperibilità della querela di falso postulerebbe “l’esistenza di una scrittura riconosciuta”. La lettura completa di tale sentenza, non limitata alla massima ufficiale, consente infatti di rilevare che il principio ivi espresso subordina la proponibilità della querela di falso all’esistenza di una scrittura privata, ossia di un testo munito di sottoscrizione, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo abbia formato oggetto di riconoscimento (cfr. paragrafo 3 della motivazione, sottolineato nostro: “Osserva il Collegio che la querela di falso postula l’esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’art. 2702 c.c., (Cass. 24 gennaio 2007 n. 1572) o, almeno, di una scrittura privata prodotta nei confronti di una parte che voglia contestare la genuinità del documento (Cass. 29 gennaio 2007 n. 1789, Cass. 23 dicembre 2003 n. 19727). Ora, essendo la sottoscrizione un elemento essenziale della scrittura privata, la Corte d’appello ha giustamente escluso l’ammissibilità della querela di falso sul presupposto che le fatture non risultavano sottoscritte”). Quanto alla sentenza n. 1572/07, citata nel brano appena trascritto, è sufficiente considerare che la questione ivi esaminata non riguardava l’ammissibilità di una querela di falso avente ad oggetto una scrittura privata non riconosciuta, bensì la possibilità (erroneamente negata dal giudice di merito), per la parte che voglia contestare l’efficacia di una scrittura contro di lei prodotta, di limitarsi a disconoscerla, senza essere tenuta ad impugnarla con querela di falso.

Nè, da ultimo, la statuizione di inammissibilità della querela di falso contenuta nella sentenza qui gravata potrebbe essere condivisa in base all’argomento, sottolineato dal Procuratore Generale, dell’alternatività tra disconoscimento e querela di falso; se infatti è vero che, nei precedenti a cui il Collegio intende richiamarsi, sopra citati, l’affermazione che la querela di falso è esperibile anche contro una scrittura non riconosciuta si accompagna spesso al riferimento all’alternatività tra il rimedio della querela di falso e quello del disconoscimento, ciò tuttavia non implica che la querela di falso possa essere esperita contro una scrittura non espressamente o tacitamente riconosciuta solo se (e fino a quando) la stessa non venga espressamente disconosciuta.

Tra una scrittura non espressamente o tacitamente riconosciuta ed una scrittura espressamente disconosciuta non vi è, infatti, alcuna differenza di valore probatorio, che in entrambi i casi è nullo. Se, come le Sezioni Unite di questa Corte chiarirono già con la sentenza n. 3734/86, alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata non può negarsi, in difetto di limitazioni di legge, la possibilità di impugnarla con querela di falso, invece che limitarsi a disconoscerla, ossia non può negarsi la possibilità di perseguire, mediante uno strumento per lei più gravoso, il risultato della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes (e non nei soli riguardi della controparte), ciò vale tanto nel caso in cui la scrittura non sia stata riconosciuta quanto in quello in cui la stessa sia stata disconosciuta.

La circostanza che la scrittura impugnata con querela di falso sia stata disconosciuta nel giudizio in cui essa è stata prodotta assume dunque rilievo solo nell’ambito di quest’ultimo giudizio, nel senso che, essendo tale scrittura inutilizzabile, il giudice non dovrebbe autorizzare la presentazione della querela per difetto di rilevanza del documento che ne forma oggetto, ai sensi della seconda parte dell’art. 222 c.p.c., (“il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela…”). Ma la mancata concessione dell’autorizzazione ex art. 222 c.p.c., alla presentazione della querela di falso in via incidentale non impedisce alla parte di presentare la stessa querela in via principale, instaurando un autonomo giudizio di falso; d’onde la conseguenza che – una volta che la querela di falso sia stata presentata in via incidentale, ancorchè sulla base di una autorizzazione concessa erroneamente – l’erroneità dell’autorizzazione non impedisce al giudice investito della querela di conoscerne nel merito, ossia non ridonda in inammissibilità della querela stessa.

In sostanza, la circostanza che la parte che proponga querela di falso in relazione ad una scrittura contro di lei prodotta in giudizio abbia precedentemente disconosciuto tale scrittura ai sensi dell’articolo 214 c.p.c. può rilevare nel giudizio in cui detta scrittura è stata prodotta (nel senso che può impedire l’autorizzazione alla presentazione della querela ex art. 222 c.p.c., o, nell’ipotesi in cui l’autorizzazione sia sta concessa, nel senso che può supportare la contestazione di tale concessione, ad esempio nell’ambito di un regolamento di competenza proposto avverso una ordinanza di sospensione del giudizio adottata ai sensi dell’art. 313 c.p.c., o dell’art. 355 c.p.c.), ma non rileva nel giudizio di falso, perchè, ai fini della tutela dell’interesse del querelante a rimuovere il valore probatorio del documento con effetti erga omnes, è irrilevante che il giudizio di falso sia sorto in via principale o in via incidentale (in via incidentale, del resto, contro una scrittura già espressamente disconosciuta, era stata proposta la querela di falso nel giudizio in cui è stata pronunciata la citata sentenza di questa Corte n. 19727/03, che, rigettando il ricorso contro la sentenza d’appello che aveva accolto tale querela, ha appunto ribadito, in continuità con S.S.U.U. n. 3734/86, che alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita – oltre alla facoltà di disconoscerla anche la possibilità di proporre querela di falso).

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale, che si atterrà al principio di diritto che la querela di falso è ammissibile anche contro una scrittura già disconosciuta ai sensi dell’art. 214 c.p.c., salvo – nel caso in cui essa non venga proposta in via principale, ma se ne richieda l’autorizzazione alle presentazione in corso di causa – il potere del giudice di negare l’autorizzazione alla presentazione in via incidentale ai sensi dell’art. 222 c.p.c.; fermo restando che l’eventuale errore nella concessione di detta autorizzazione non determina l’inammissibilità della querela conseguentemente proposta, in quanto tale errore può astrattamente produrre effetti nel giudizio in cui è stata prodotta la scrittura ma non nel giudizio incidentale di falso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Palermo che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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