Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 399 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, (ud. 12/10/2020, dep. 13/01/2021), n.399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9250/2019 proposto da:

A.R., avv. Massimo Rizzato, in Vicenza, via Napoli n. 4;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 907/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A.R., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Con due motivi il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di inattendibilità del racconto (per le contraddizioni inerenti alla riferita conversione alla religione cristiana) e alla mancanza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria. Entrambi i motivi non individuano le specifiche argomentazioni o statuizioni contenute nella sentenza impugnata che si intende censurare, risolvendosi in una generica doglianza – priva di illustrazione delle ragioni della ritenuta difformità rispetto ai parametri normativi indicati – di non condivisione delle conclusioni raggiunte e motivate dai giudici di merito, anche con riferimento alle fonti informative utilizzate a supporto, allo scopo di ottenere impropriamente una complessiva rivisitazione di giudizi di fatto incensurabili in sede di legittimità.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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