Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 399 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 21/07/2016, dep.11/01/2017),  n. 399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6253/2013 proposto da:

D.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DE’ S.S. QUATTRO, 56, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

TARSITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PILEGGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), in persona del

ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 749/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato NICOLA PILEGGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’improcedibilità ex

art. 369 c.p.c. e statuizione sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. D.A. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Università e Ricerca avverso la sentenza del 6 novembre 2012, con cui la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato il suo appello e quello congiuntamente proposto da M.G. avverso la sentenza del febbraio 2009, con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato la domanda, da loro proposta, per ottenere il riconoscimento dell’adeguata remunerazione in relazione alla frequenza nel periodo compreso fra l’anno accademico 19891990 e quello 1993 – di corsi di specializzazione medica nella situazione di mancata attuazione da parte dello Stato Italiano dopo il 31 dicembre 1982 delle direttive 75/363 e 82/76 CEE/75, recepita tardivamente soltanto con il D.Lgs. n. 257 del 1991, per gli specializzandi iscritti ai corsi a partire dall’anno accademico 1991-1992.

p.2. Il ricorso veniva notificato all’intimato irritualmente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e, a seguito di relazione che rilevava tale irritualità, la Sesta Sezione – 3 di questa Corte, con ordinanza emessa nell’adunanza dell’11 marzo 2015 ordinava il rinnovo della notifica presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

Eseguito l’ordine di rinnovo, l’intimato depositava controricorso.

p.3. Veniva, quindi, fissata la trattazione nell’odierna udienza davanti a questa Sezione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in via semplificata.

p.2. In via preliminare si rileva che il ricorso non è stato notificato al M., ma, poichè il litisconsorzio fra i due medici era facoltativo, ricorreva la situazione di cui all’art. 332 c.p.c., ed essendo ormai preclusa l’impugnazione da arte del medesimo non si dee provvedere ai sensi di detta norma.

p.3. Ancora in via preliminare ed in modo che preclude l’esame dei motivi di ricorso, si deve rilevare che, avendo il ricorrente – come ha anche prospettato il Pubblico Ministero nella discussione in pubblica udienza dedotto che la sentenza impugnata è stata notificata il 21 dicembre 2012, il ricorso appare improcedibile, in quanto parte ricorrente ha prodotto una copia autentica della sentenza non corredata dalla relata della notificazione della sentenza stessa.

Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: “La previsione – di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione”.

Si osserva, al riguardo, che non rileva la situazione di cui al principio di diritto affermato da Cass. n. 17066 del 2013, atteso che la notifica del ricorso è avvenuta oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.

Inoltre, non rileva la questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 1081 del 2016, giacchè la copia della sentenza con la relata non è stata nemmeno prodotta dal resistente.

In fine, si osserva che dalla nota di deposito e iscrizione a ruolo del ricorso, recante timbro di cancelleria dell’Ufficio Depositi a data 15 marzo 2013 e dalla relativa attestazione del funzionario di cancelleria risulta depositata solo copia autentica del provvedimento impugnato.

p.4. Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremila, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA