Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3989 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3989 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9040-2017 R.G. proposto da:

GIEMME s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, Maria
Graziella MUSUMECI, rappresentata e difesa dall’avvocato Rocco
ISOLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’avvocato
Giacomo DELLI COLLI, sito in ROMA alla via Vaglia, n. 59;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2018

avverso la sentenza n. 6829/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, Sezione staccata di LATINA,
depositata 1’11/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTIT

— che in fattispecie relativa ad impugnazione di avviso di accertamento
di un maggior reddito di impresa accertato con riferimento all’anno di
imposta 2007 mediante l’applicazione degli studi di settore, la società
contribuente ha impugnato per cassazione, con tre motivi, cui ha replicato
l’amministrazione finanziaria con controricorso, la sentenza della CTR
laziale che aveva rigettato l’appello dalla predetta società proposto avverso
la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso
proposto avverso il predetto atto impositivo;
— che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente
costituito il contraddittorio, a seguito del quale la ricorrente ha depositato
istanza di sospensione del processo ex art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del
2017, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del predetto
articolo;
— che la citata disposizione, anche dopo la conversione del d.l. n. 50
del 2017 nella legge n. 96 del 2017, prevede che, a seguito della semplice
richiesta avanzata dal contribuente, il processo è sospeso fino al 10
ottobre 2017 e, se entro tale data avrà depositato copia della domanda di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata (come
nel caso di specie è attestata dalla documentazione allegata all’istanza), il
processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018;

RILEVATO

— che ricorrono i presupposti di cui al comma 3 della citata
disposizione (ovvero, che vi è stata costituzione in giudizio entro il
31/12/2016 ed il processo non è concluso con pronuncia definitiva);

P.Q.M.
dispone la sospensione del processo.

Così deciso in Roma, in data 24/01/2018

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