Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3989 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2011, (ud. 30/09/2010, dep. 18/02/2011), n.3989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

I.M.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato PEPE

Alfredo per procura speciale a margine del ricorso, domiciliato in

Roma, Via Montezebio n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Sante

Calza;

– ricorrente –

contro

INA VITA s.p.a., ASSITALIA s.p.a., entrambe in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.R., F.S.,

N.F., N.M., P.L.,

rappresentati e difesi dall’Avvocato IANNOTTA Gregorio, per procura

in calce alla memoria di costituzione 19 dicembre 2006, e, quanto

all’INA, per delega in calce alla memoria difensiva;

– resistenti –

nonchè nei confronti di:

E.F., V.A., R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1115/09,

depositata il 7 agosto 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti,

alla presenza dell’Avvocato Alessandra Iannotta, per delega, e del

pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SGROI Carmelo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1115 del 2009, depositata il 7 agosto 2009, accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio formulata da alcuni dei convenuti, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma in ordine alla domanda da proposta da I.M.R. nei confronti di INA VITA s.p.a., ASSITALIA s.p.a, C.R., F.S., N. F., N.M., P.L., E.F., V.A., R.R.;

che il Tribunale ha rilevato che nessuno dei convenuti aveva la propria residenza nel circondario del Tribunale stesso, e, quanto al possibile radicamento della competenza ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., ha ritenuto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 1182 cod. civ., l’obbligazione dovesse essere adempiuta nel luogo di residenza del creditore e quindi presso la residenza dell’attore, in (OMISSIS), e, dall’altro, che l’obbligazione dovesse considerarsi sorta in (OMISSIS), poichè ivi era pervenuta alle preponenti INA VITA e ASSITALIA l’accettazione del mandato agenziale conferito all’attore, mentre risultava del tutto irrilevante che l’agenzia di quest’ultimo fosse ubicata in (OMISSIS);

che, da ultimo, il Tribunale ha osservato che l’attore aveva proposto una domanda di condanna in solido dei convenuti, dando cosi luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario;

che avverso questa sentenza I.M.R. ha proposto regolamento necessario d competenza, affidato a tre motivi;

che, con il primo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 38 cod. proc. civ., comma 2, anche in relazione agli artt. 20 e 36, nonchè violazione dei principi che regolano l’eccezione di incompetenza per territorio;

che, in proposito, il ricorrente rileva che nella memoria di costituzione i convenuti INA VITA s.p.a., ASSITALIA s.p.a, C. R., F.S., N.F., N.M., P.L. avevano eccepito l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale di Torre Annunziata ai sensi degli artt. 18, 19 e 33 cod. proc. civ., mentre solo alla prima udienza di trattazione i predetti convenuti avevano contestato la competenza del Tribunale adito anche con riferimento all’art. 20 cod. proc. civ.;

che, pertanto, sostiene il ricorrente, in applicazione del principio secondo cui l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto nel primo atto difensivo resta cristallizzata nei termini risultanti dalle deduzioni articolate in tale atto, mentre restano irrilevanti le deduzioni successive, il Tribunale adito ha errato nel prendere in esame e nell’accogliere l’eccezione inizialmente proposta solo con riferimento ad alcuni dei criteri di competenza ma non a tutti;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in via subordinata, violazione dell’art. 20 cod. proc. civ., in quanto, al contrario di quanto affermato in sentenza, l’incarico conferito dalle due società preponenti era stato accettato in data 1 aprile 2001 presso l’Agenzia di Pompei, ove successivamente (22 maggio 2001) era stato redatto il verbale di consegna dell’agenzia sottoscritto dall’agente uscente, da quello subentrante e dagli ispettori delle due società;

che, con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 1182 cod. civ., osservando che il luogo di adempimento dell’obbligazione doveva essere individuato in Pompei, ove esso ricorrente aveva il domicilio al tempo della scadenza delle obbligazioni pecuniarie dedotte in giudizio;

che INA VITA s.p.a., ASSITALIA s.p.a, C.R., F. S., N.F., N.M., P.L. hanno depositato memoria ex art. 47 cod. proc. civ., eccependo la inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.

Rilevato che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, il relatore designato ha depositato, in data 12 luglio 2010, relazione nella quale ha formulato la seguente proposta di decisione:

®Occorre premettere che il ricorrente ha depositato il biglietto di cancelleria dal quale si desume che la sentenza impugnata gli è stata comunicata dalla cancelleria il 4 novembre 2009, data, questa, rispetto alla quale il proposto ricorso, notificato il 2 4-25 novembre 2009, appare tempestivo.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai resistenti per tardività, sul rilievo che il ricorrente aveva avuto conoscenza della sentenza impugnata il 22 ottobre 2009, allorquando al medesimo era stato notificato l’atto di riassunzione del giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, non può essere condivisa, alla luce del principio, reiteratamele affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui alla comunicazione prescritta dall’art. 47 cod. proc. civ., comma 2, non può ritenersi equipollente, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza, la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde del provvedimento con cui il giudice ha statuito sulla competenza (Cass., n. 11758 del 2002; Cass., n. 7280 del 2001; Cass., n. 3382 del 1991).

Il primo motivo di ricorso appare poi manifestamente fondato, in applicazione del principio, correttamente richiamato dal ricorrente, secondo cui in base alla prescrizione dell’art. 38 cod. proc. civ., nel testo previgente ed in quello novellato, l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto nel primo atto difensivo resta cristallizzata nei termini risultanti dalle deduzioni articolate in tale atto, mentre restano irrilevanti le deduzioni successive (Cass., n. 10102 del 2005; Cass., n. 7341 del 2001; Cass., n. 664 del 1996).

Nella specie, infatti, non è neanche contestato che l’incompetenza per territorio è stata inizialmente, e tempestivamente, sollevata solo con riferimento agli artt. 18, 19 e 33 cod. proc. civ., mentre la contestazione della competenza del Tribunale adito con riferimento ai criteri di cui all’art. 20 cod. proc. civ., è avvenuta successivamente.

Il diverso convincimento prospettato dai resistenti, e cioè che ai fini della tempestività e ritualità della formulazione della eccezione di incompetenza per territorio sarebbe sufficiente la formulazione della stessa anche con riferimento ad un solo criterio e la indicazione del giudice ritenuto competente nella comparsa di costituzione, non tiene conto del diverso orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza prima richiamata e non appare supportata da argomentazioni idonee a mutare detto orientamento.

I restanti motivi di ricorso possono ritenersi assorbiti dall’accoglimento del primo”;

che la richiamata relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che le argomentazioni svolte dai resistenti nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, non appaiono tali da indurre a diverse conclusioni, risolvendosi le stesse nella rinnovata prospettazione della posizione assunta in sede di costituzione;

che, in particolare, deve qui ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 cod. proc. civ., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 – ossia fuori dei casi in cui essa è inderogabile – è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato” (Cass. n. 6849 del 2003; Cass. n. 12121 del 2005);

che, nella specie, come già evidenziato, l’eccezione di incompetenza territoriale è stata accolta dal Tribunale adito con riferimento all’art. 20 cod. proc. civ., e non anche dei criteri di competenza diversi da quelli fatti valere dai convenuti nella loro comparsa di costituzione;

che una tale attività era preclusa al giudice, il quale avrebbe bensì potuto nella prima udienza rilevare la propria incompetenza per territorio anche con riferimento ai diversi fori di cui all’art. 20 cod. proc. civ., mentre una simile ulteriore deduzione doveva ritenersi preclusa per chi aveva l’onere di proporre l’eccezione di incompetenza, con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti nella memoria di costituzione;

che, d’altra parte, deve rilevarsi come, con la proposizione del regolamento di competenza la parte istante possa direttamente ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia che rilevi l’erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e tra le “questioni di competenza” si deve considerare ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ., non potendosi, per converso, ritenere che l’inosservanza delle modalità e dei tempi di formulazione dell’eccezione e del rilievo dell’incompetenza di cui alla citata norma integri un generico errore sull’applicazione di una norma processuale, da dedurre con l’ordinario rimedio dell’appello (Cass. n. 21625 del 2006; Cass., S.U. n. 21858 del 2007);

che il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione della competenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge;

che la regolamentazione delle spese del presente giudizio va rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge; rimette la regolamentazione delle spese al giudice del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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