Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3989 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 15/02/2017, (ud. 26/10/2016, dep.15/02/2017),  n. 3989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20109/2012 proposto da:

BANCA POPOLARE LANCIANO E SULMONA SPA, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato AUGUSTO LA MORGIA;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PETRILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ZURLO;

– controricorrente –

e contro

T.G., T.C., CA.TE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 770/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

pubblicata il 31/5/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato COSTANTINI Alessio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LA MORGIA Augusto, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20 febbraio 1996 e trascritto il 6 marzo 1996 la sig.ra C.R. convenne davanti al tribunale di Sulmona il signor T.A. per ottenere una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., del contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un immobile promessole in vendita dal convenuto. Quest’ultimo si costituì resistendo alla domanda e proponendo a propria volta domanda riconvenzionale di rescissione per lesione del contratto dedotto in giudizio dall’attrice. Nel processo intervenne anche la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a, ad adjuvandum della domanda di rescissione proposta dal convenuto in via riconvenzionale.

Il tribunale di Sulmona, con sentenza n. 246/06, non impugnata e passata in giudicato il 27/10/06, dichiarò inammissibile la domanda principale, senza nulla disporre in ordine alla relativa trascrizione, e rigettò la riconvenzionale.

La Banca Popolare di Lanciano e Sulmona – che, nella pendenza del predetto giudizio, aveva proposto, con domanda giudiziale trascritta l’11 novembre 1996, un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in ordine alla costituzione di un fondo patrimoniale effettuata dal suddetto signor T. sul medesimo immobile (domanda, giova precisare subito, accolta con sentenza del tribunale di Sulmona del 2002, confermata dalla corte d’appello de L’Aquila con sentenza pubblicata l’11 febbraio 2009, non impugnata e passata in giudicato) – in data 16/11/06 chiese al tribunale di Sulmona la cancellazione, ai sensi dell’art. 1668 c.c., della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., dichiarata inammissibile con la menzionata sentenza n. 246/06 dello stesso tribunale.

Tale domanda di cancellazione – accolta in primo grado sull’assunto della sostanziale equivalenza, ai fini dell’art. 2668 c.c., tra la pronuncia di inammissibilità e la pronuncia di rigetto di una domanda giudiziale – è stata respinta in secondo grado dalla corte d’appello de L’Aquila, la quale ha ritenuto che la ripetuta sentenza n. 246/06, pur avendo, in dispositivo, dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dalla signora C., tale domanda avesse in sostanza accolto. Al riguardo la corte aquilana – rilevato che la sentenza n. 246/06 aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2932 c.c., sul rilievo che il contratto dedotto in giudizio dalla C. doveva qualificarsi definitivo e non preliminare, cosicchè l’effetto traslativo invocato con tale domanda doveva considerarsi già contrattualmente realizzato – argomenta che la sentenza n. 246/06 aveva concesso all’attrice una tutela giurisdizionale ancora maggiore di quella che la stessa aveva richiesto, cosicchè sarebbe stato irrazionale escludere, in relazione alla tutela concessa, l’effetto conservativo della trascrizione della domanda giudiziale.

Avverso la sentenza della corte d’appello de L’Aquila la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in cui la corte d’appello sarebbe incorsa trascurando che l’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui il giudizio definito con sentenza n. 246/06 “si era concluso con un pronunciamento di sostanziale rigetto della domanda” non aveva formato oggetto di specifico motivo di appello.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2652 c.c., nn. 2 e 3, artt. 2643 e 2644 c.c., nonchè la violazione delle disposizioni in materia di trascrizione delle domande giudiziali, nonchè, ancora, il vizio di contraddittoria insufficiente motivazione. Secondo la ricorrente, la corte distrettuale, rigettando l’istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932, dichiarata inammissibile nella sentenza n. 246/06, avrebbe violato il principio di necessaria correlazione tra il contenuto della domanda riportata nella nota di trascrizione ed il contenuto della conseguente sentenza.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., anche in combinato disposto con l’art. 2652 c.c., in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa attribuendo alla sentenza n. 246/06 efficacia di giudicato in ordine all’accertamento giudiziale dell’ acquisita proprietà dell’immobile de quo da parte della C..

La signora C. ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 26.10.16, per la quale solo la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente eccepisce, in sostanza, il giudicato interno formatosi, per difetto di specifica impugnazione in appello, sull’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui il giudizio definito con sentenza n. 246/06 “si era concluso con un pronunciamento di sostanziale rigetto della domanda”.

Il motivo è infondato. Al riguardo il Collegio rileva, in primo luogo, che l’affermazione sopra trascritta in corsivo non costituiva un capo autonomo della sentenza di primo grado, suscettibile di acquisire efficacia di giudicato, ma una mera argomentazione volta a motivare la statuizione, appellata, di accoglimento della richiesta della banca di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dalla C. ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Sotto altro aspetto va comunque osservato, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto argomentato nel mezzo di ricorso in esame, la suddetta affermazione del primo giudice era stata specificamente censurata nell’appello della sig.ra C., come si rileva dallo stralcio di pag. 5 di tale appello, trascritto a pag. 6 del controricorso, ove si legge: “la dichiarazione di inammissibilità non è equiparabile al rigetto della domanda”; del resto, nella narrativa del processo contenuto nella sentenza gravata, si dà atto che la parte appellante si era doluta “della violazione dell’art. 2668 c.c., comma 2, in cui sarebbe incorso il tribunale equiparando l’inammissibilità al rigetto” (pag. 4, terz’ultimo capoverso della sentenza gravata).

Il secondo ed terzo motivo di ricorso – rispettivamente riferiti alla violazione del principio di necessaria correlazione tra il contenuto della domanda riportata nella nota di trascrizione ed il contenuto della conseguente sentenza (in cui la corte di appello sarebbe incorsa attribuendo alla trascrizione della domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., proposta dalla sig.ra C. efficacia prenotativa degli effetti della sentenza del tribunale di Sulmona n. 246/06), nonchè al travisamento della portata di quest’ultima sentenza (in cui la corte di appello sarebbe incorsa attribuendo alla stessa efficacia di accertamento giudiziale dell’acquisita proprietà dell’immobile de quo da parte della C.) – possono essere trattati congiuntamente, per la loro intima connessione, e vanno giudicati fondati.

Preliminarmente va disattesa l’eccezione sollevata nel controricorso della difesa C. – implicitamente tendente a denunciare l’inammissibilità del secondo e terzo motivo di ricorso per carenza di interesse a ricorrere – concernente l’assenza di specifiche censure della ricorrente nei confronti dell’affermazione che si legge a pag. 5, primo cpv., della sentenza gravata (che si assume costituire ratio decidendi idonea a sorreggerne autonomamente il decisum) secondo cui “La equiparazione della formula dispositiva dell’ inammissibilità della domanda a quella del suo rigetto – effettuata dal tribunale per farne derivare le conseguenze di cui ai primi due commi dell’art. 2668 c.c. – è il risultato di un’interpretazione estensiva del dettato normativo e costituisce di per sè una non consentita forzatura ermeneutica”.

Tale affermazione)4Ja sentenza gravata costituisce, infatti, un obiter dictum, estraneo alla ratio decidendi della stessa (ed in relazione al quale, quindi, non sussisteva l’interesse all’impugnazione), come fatto palese dal rigo della sentenza gravata immediatamente successivo al brano sopra trascritto, laddove si legge: “Ma, pur volendo prescindere da tale rilievo potenzialmente assorbente, decisivi argomenti si traggono…”, affermazione, quest’ultima, con la quale la corte aquilana colloca chiaramente la questione dell’equiparazione tra le formule “inammissibilità” e “rigetto” al di fuori del perimetro (“pur volendo prescindere”) delle ragioni della propria decisione (“decisivi argomenti si traggono)”.

Tanto premesso, il Collegio osserva che in sostanza la corte d’appello ha disatteso l’istanza di cancellazione della trascrizione ex 2932 c.c., sull’argomento che la sentenza n. 246/06 aveva la portata sostanziale (desumibile dalla relativa motivazione, alla cui luce doveva intendersi il dispositivo) di una pronuncia di accoglimento di una domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà dell’immobile da parte della C..

Tale argomentazione, tuttavia, è errata, perchè nella stessa sentenza n. 246/06 il tribunale aveva espressamente dichiarato di non poter emettere, in difetto di domanda, alcuna statuizione di accertamento dell’acquisto della proprietà dell’immobile de quo da parte della C.; si veda lo stralcio di pagina 6 della sentenza n. 246/06, riportato a pagina 15 del ricorso per cassazione: “nè può ritenersi che il giudice, dopo la diversa qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti, possa in realtà pronunciare la detta sentenza accertativa perchè incorrerebbe in una evidente ultra petizione”; l’argomentazione svolta nella sentenza n. 246/06 sulla natura definitiva, e non preliminare, del contratto C. – T. risulta dunque funzionale esclusivamente alla declaratoria, con tale sentenza pronunciata, di inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c., senza implicare alcun accertamento in ordine all’intervenuto effetto traslativo di tale contratto, avendo lo stesso tribunale ritenuto che tale accertamento gli fosse precluso, proprio in quanto estraneo al contenuto della domanda giudiziale della C.. La corte aquilana, con la sentenza qui gravata, ha dunque travisato il dictum della sentenza del tribunale di Sulmona n. 246/06 (e qui risiede la fondatezza del terzo mezzo di gravame) ed ha altresì erroneamente attribuito alla trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., introduttiva del processo definito con tale sentenza, efficacia prenotativa degli effetti di una statuizione dichiarativa dell’acquisto della proprietà dell’immobile de quo da parte della C. che, se anche fosse stata presente (ma non lo era) nella sentenza del tribunale di Sulmona n. 246/06, sarebbe comunque stata priva di precisa correlazione con la domanda riportata nella nota di trascrizione (e qui risiede la fondatezza del secondo mezzo di gravame). Al contrario di quanto si legge nella sentenza gravata, infatti, va escluso che tra una pronuncia (costitutiva) di trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c., ed una pronuncia (dichiarativa) di accertamento della proprietà di un immobile per intervenuto acquisto a titolo derivativo sussista una “precisa correlazione” (cfr. Cass. 6851/01: “Perchè la trascrizione delle domande giudiziali possa produrre gli effetti previsti dall’art. 2652 c.c., è necessaria una precisa correlazione tra la domanda, così come riportata nella nota di trascrizione, e la sentenza che si vuole opporre ai terzi”).

In definitiva si devono accogliere il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo, e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte territoriale.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza gravata per quanto di ragione e rinvia ad sezione corte d’appello dell’Aquila, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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