Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3988 del 19/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3988 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA nt\)
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V2-tA-
sul ricorso iscritto al n. 8598-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
HERZ SUBMICRON LATHING s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
BARBAGALLO e Venerando BARBAGALLO, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio legale del secondo difensore, in Catania, alla
via A. Costa, n. 11;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 19/02/2018
avverso la sentenza n. 807/17/2016 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il
1703/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
— rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, cui replica la società intimata con
controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione
tributaria regionale della Sicilia, rilevato l’omesso deposito da parte
dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di
spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e
22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che
aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di
pagamento recante iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta dalla contribuente
con riferimento all’anno di imposta 2004;
— considerato che ai fini della decisione occorre esaminare i fascicoli
di ufficio dei gradi di merito;
P.Q.M.
dispone l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli delle fasi di
merito rinviando la causa a nuovo ruolo
Così deciso in Roma 11 24/01/2018
LA CORTE