Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3988 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3988 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA nt\)

E

V2-tA-

sul ricorso iscritto al n. 8598-2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

HERZ SUBMICRON LATHING s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni
BARBAGALLO e Venerando BARBAGALLO, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio legale del secondo difensore, in Catania, alla
via A. Costa, n. 11;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 19/02/2018

avverso la sentenza n. 807/17/2016 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il
1703/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

— rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, cui replica la società intimata con
controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione
tributaria regionale della Sicilia, rilevato l’omesso deposito da parte
dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di
spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e
22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, che
aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di
pagamento recante iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta dalla contribuente
con riferimento all’anno di imposta 2004;
— considerato che ai fini della decisione occorre esaminare i fascicoli
di ufficio dei gradi di merito;
P.Q.M.
dispone l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli delle fasi di
merito rinviando la causa a nuovo ruolo
Così deciso in Roma 11 24/01/2018

LA CORTE

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA