Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3988 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25566-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., ADER AGENZIA PER LE ENTRATE E RISCOSSIONI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1381/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE
CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Campania, di rigetto del suo appello avverso una decisione della CTP di Caserta, che aveva accolto l’impugnazione del contribuente C.G. avverso una cartella di pagamento d’importo complessivo di Euro 683.949,12 per IRPEF 1994, 1995 e 1996, limitatamente alla voce interessi ivi riportata.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 25, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, che regola gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, prevedeva che sulle imposte dovute in base alla liquidazione si applicassero, a partire dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali dette imposte erano iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo; invero, alla stregua di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il tasso annuo degli interessi era noto e conoscibile, siccome determinato con provvedimento generale ed erano altresì certi i limiti temporali di riferimento necessari per il loro calcolo; nella specie la cartella impugnata riportava la pretesa tributaria esposta in avvisi di accertamento ormai definitivi, siccome impugnati dal contribuente e confermati in sede giurisdizionale; pertanto il contribuente era ben consapevole della natura del rapporto giuridico d’imposta dedotto nella fase di riscossione coattiva;
che l’intimato non si è costituito;
che l’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia ricorrente è fondato;
che, invero, dagli atti di causa è emerso che la cartella di pagamento impugnata non costituiva il primo ed unico atto con cui l’Agenzia delle entrate aveva avanzato una pretesa tributaria nei confronti del contribuente, con conseguente obbligo di individuare e quantificare i criteri utilizzati per la loro individuazione, ivi compresi la quantificazione degli interessi per la prima volta chiesti con tale atto, ma, al contrario, concerneva pretese tributarie già esposte in precedenti avvisi di accertamento, sui quali si erano pronunciate tre sentenze della CTR della Campania favorevoli all’Agenzia delle entrate ed impugnate innanzi alla Corte di Cassazione, che le aveva annullate con rinvio; e poichè il relativo giudizio non era stato riassunto, erano tornati a rivivere gli avvisi di accertamento in precedenza impugnati; in tal modo è da ritenere che il contribuente sia stato messo in grado di individuare agevolmente e senza possibilità di errore detti pregressi avvisi e di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti, anche con riferimento ai criteri utilizzati per la quantificazione degli interessi (cfr. Cass. n. 21851 del 2018; Cass. n. 8508 del 2019; Cass. n. 6812 del 2019);
che, pertanto, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto; la sentenza impugnata va cassata, limitatamente alle statuizioni relative alla determinazione degli interessi e, non essendo necessarie ulteriori indagini, il ricorso può essere deciso nel merito con il rigetto dell’iniziale domanda proposta dal contribuente sul punto, compensando le spese di merito e dichiarando irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità, in ragione dell’andamento complessivo della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dal contribuente, con compensazione delle spese del merito e declaratoria d’irripetibilità di quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020