Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3988 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 18/02/2011), n.3988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

STUDIO D’AGOSTINI MORONE ZANELLA – ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’avv. D’AGOSTINI Fabrizio;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, sez. 6^, n. 12, depositata il 20.4.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che l’associazione contribuente propose distinti ricorsi, deducendo l’illegittimità degli atti impugnati, avverso l’avviso di recupero e la cartella esattoriale, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare credito d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione, per assenza dei requisiti della correlativa agevolazione;

– che l’adita commissione tributaria dichiarò inammissibile il ricorso avverso l’avviso di recupero ed accolse, invece, quello contro la cartella di pagamento;

– che, in esito agli appelli rispettivamente promossi dall’associazione e dall’Agenzia, la commissione regionale, riuniti i ricorsi, affermò l’illegittimità del prodromico avviso e confermò, di conseguenza, quella della cartella.

– che, in particolare, i giudici di appello affermarono l’illegittimità dell’avviso di recupero, in quanto adottato con atto emesso prima del decorso del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e censurando la decisione impugnata per non aver considerato che la violazione del termine dilatorio di cui alla disposizione evocata non determina l’illegittimità dell’accertamento;

che l’intimata ha resistito con controricorso, illustrando le proprie ragioni anche con memoria;

osservato:

che la giurisprudenza di legittimità (cfr. C. Cost. 244/09 e Cass. 19875/08) ha già avuto modo di puntualizzare che, in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso, la notifica dell’avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non ne determina ipso iure la nullità, perchè il contribuente non resta in alcun modo sacrificato nel suo diritto di difesa in via amministrativa (autotutela) e giudiziaria (ricorso alla commissione tributarla);

– che il criterio, specificamente affermato in relazione ad un avviso di accertamento è certamente estensibile all’avviso di recupero credito, che, benchè atto tributario impugnabile (cfr. Cass. Cass. 4968/09), esprime contenuto impositivo di ben più agevole riscontro, essendo finalizzato al disconoscimento di un ben specifico e individuato beneficio fiscale già conseguito;

– che il criterio trova, peraltro, eco nella più recente giurisprudenza di questa Corte in merito al, per certi versi, analogo termine dilatorio L. 689 del 1981, ex art. 18, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione in materia sanzionatoria (cfr. Cass. 21420/06, 6997/06);

ritenuto:

– che – non riscontrandosi ragioni per discostarsi dall’indicato indirizzo – il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Piemonte.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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