Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3988 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 16/02/2021), n.3988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28380/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

Contro

C.G.N., C.V. e C.M.P.,

elett.te domiciliati in Roma, alla via Crescenzio 17/A presso lo

studio dell’avv. Michele Clemente, unitamente all’avv. Rosanna

Scarano, da cui sono rapp.ti e difesi, come da procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1769/27/17 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sez. distaccata di Foggia, depositata il

16/5/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

novembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 1769/27/17, depositata il 16 maggio 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. distaccata di Foggia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1693/5/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro e ipotecaria dovute per un atto di divisione ereditaria stipulato in data (OMISSIS), richieste in misura proporzionale, in luogo di quella fissa già corrisposta, con riferimento al ricavato in denaro dalla pregressa vendita di alcune unità immobiliari cadute in successione, escluso dalla massa ereditaria, ed assoggettato alla tassazione ordinaria prevista per i trasferimenti, quale conguaglio attribuito ai coeredi;

3. la CTP di primo grado aveva accolto il ricorso rilevando che le somme distribuite agli eredi non potevano considerarsi conguagli in quanto la quota ereditaria di fatto trovava comunque corrispondenza nella quota di diritto;

4. la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio evidenziando che gli eredi avevano venduto una parte degli immobili prima della divisione, depositandone il ricavato su di un libretto cointestato, e che successivamente si erano limitati a trasferire su quelle somme il loro diritto di comproprietari, senza alcun conguaglio;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 22 novembre 2017, affidato ad un unico motivo; i contribuenti resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale, consegnato per la notifica il 28-12-2017.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con un unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34 e del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’impugnata sentenza per aver ricompreso nella massa ereditaria assoggettata ad aliquota agevolata, e non all’imposta proporzionale prevista per i trasferimenti, anche le somme ricavate dalla vendita di beni eseguita prima della divisione ereditaria, e non soltanto i beni presenti al momento della divisione;

2. con un unico motivo i ricorrenti incidentali lamentavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la CTR aveva disposto la compensazione delle spese, nonostante l’esito totalmente favorevole del giudizio, limitandosi a richiamare la particolarità della materia.

Osserva che:

1. Preliminarmente va rilevato che i contribuenti non hanno esibito l’avviso di ricevimento del piego contenente la copia del controricorso e del ricorso incidentale, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 28-12-2017.

1.2 Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale di cui non può dirsi sussistente la prova della ritualità e tempestività della notificazione.

2. Il ricorso principale non merita comunque accoglimento.

2.1 Come già affermato da questa Corte “In tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura ad un condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaro pari al valore delle loro quote, si applica l’aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest’ultima è utilizzabile, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, soltanto ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso.” (Vedi Cass. n. 17512 del 2017 e n. 20119 del 2012).

E’ stato anche precisato che le assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni mobili o immobili non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceva una quota corrispondente ai suoi diritti; se invece vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale.

Ne deriva che l’Ufficio del registro, al fine di procedere all’accertamento del tributo, debba sottoporre a giudizio di valore l’intero compendio oggetto della divisione per effettuare il raffronto proporzionale della quota assegnata rispetto al tutto, in relazione alla quota di comproprietà spettante, e che, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione di beni con versamento di somme in denaro pari al valore delle quote, si applica l’aliquota propria degli atti di divisione e non la regola, prevista dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34 (secondo cui la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente), essendo irrilevante che la somma corrisposta non provenga dalla massa ereditaria, atteso che l’art. 34 cit. non si occupa della provenienza dei beni assegnati, ma soltanto del loro valore (cfr. Cass. n. 17607 del 2010).

2.2 Nella specie è incontestato che i conguagli ripartiti tra i coeredi fossero il provento della vendita di immobili caduti nell’asse ereditario, per giunta depositato in un libretto bancario intestato a tutti i coeredi, e che a ciascuno fosse stata attribuita una quota, in parte in natura ed in parte in denaro, corrispondente alla quota spettante di diritto.

3. La CTR ha dunque fatto corretta applicazione dei principi suindicati laddove ha ritenuto insufficiente a qualificare il negozio divisorio in termini traslativi, o parzialmente traslativi, il solo fatto che le vendite da cui era conseguita la provvista in denaro fossero intervenute prima della divisione ereditaria; per configurare un’alterazione della natura dichiarativa dello scioglimento di comunione, e la sua metamorfosi in senso traslativo, è infatti necessario che ad un condividente siano stati attribuiti beni, sia mobili che immobili, per un valore eccedente quello spettante per quota.

4. Per le suesposte considerazioni il ricorso principale va rigettato mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

4.1. Non vi è necessità di provvedere sulle spese stante l’inammissibilità del controricorso.

4.2. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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